Lombardia: contributo per l’autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari sgomberati - sisma 2012
Description
Disposizioni in merito alla determinazione ed erogazione del contributo per l’autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Sul Bur n. 49 del 30 novembre 2020 sono state pubblicate le disposizioni per il riconoscimento del contributo a far data dal 1° gennaio 2021.
Sono ammessi alla prosecuzione nella forma di assistenza costituita dal “Contributo per l’Autonoma Sistemazione – Anno 2021”, i nuclei familiari già beneficiari della medesima forma di aiuto per l’Anno 2021 e non già cessati/decaduti in corso d’anno, conviventi di cittadini proprietari, usufruttuari, locatari o comodatari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma, che:
- a) sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata dichiarata inagibile e sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- b) abbia presentato, entro i termini perentori del 31 dicembre 2014, apposita domanda di contributo, ai sensi delle Ordinanze Commissariali nn.13, 15 o 16, e s.m.i., ai fini del rispristino dell’abitazione principale sgomberata di cui alla precedente lettera a);
- c) abbia la relativa istruttoria di ammissibilità al contributo in corso ovvero sia già in possesso di un’ordinanza di concessione del contributo notificata ed i lavori siano in corso di esecuzione.
Ai fini della concessione del contributo per “abitazione principale, abituale e continuativa dichiarata inagibile”, si intende esclusivamente quella in cui alla data degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 risultava stabilita la residenza anagrafica, il domicilio e l’effettiva abitazione del nucleo familiare richiedente il contributo.
Il contributo spetta al nucleo familiare già titolare della medesima forma di assistenza per l’Anno 2020 e non già cessato/decaduto dal beneficio in corso d’anno o precedentemente, che sia convivente - del proprietario/usufruttuario ovvero del locatario o del comodatario a titolo oneroso o gratuito - di un’abitazione principale, abituale e continuativa, che sia stata dichiarata inagibile e sgomberata in seguito ai danni prodotti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbia provveduto autonomamente, in via temporanea, alla propria sistemazione in altra collocazione alloggiativa, sostenendo degli oneri per detta nuova sistemazione.
Sul Bur n. 49 del 30 novembre 2020 sono state pubblicate le disposizioni per il riconoscimento del contributo a far data dal 1° gennaio 2021.
Il numero dei componenti il nucleo familiare che rileva ai fini della presente ordinanza, è quello che alla data del sisma del maggio 2012 era residente e comunque dimorante abitualmente nell’abitazione principale, abituale e continuativa inagibile a causa di tale evento calamitoso e risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, fermo restando un numero inferiore di componenti dichiarato dall’interessato o comunque accertato dal Comune e fatti salvi gli eventi successivi della nascita, del decesso e della fuoriuscita dal nucleo familiare di uno o più componenti.
L’entità del “Contributo per l’Autonoma Sistemazione – Anno 2021” è determinato in funzione della specifica sistemazione alloggiativa in cui si trovi il nucleo familiare beneficiario al momento del pagamento della quota bimestrale del contributo e più precisamente:
- a) per i nuclei familiari conviventi al momento del sisma con il proprietario/usufruttario o con il comodatario a titolo gratuito di un’unità immobiliare/edificio resa/o inagibile e sgomberata/o a seguito degli eventi sismici, la cui situazione alloggiativa attuale sia costituita da un immobile in affitto o in comodato a titolo oneroso, il contributo è concesso fino ad un massimo di Euro 600 mensili e comunque nel limite di Euro 100 per ogni componente del nucleo familiare. Ove si tratti di nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è stabilito nella misura di Euro 200 mensili. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di Euro 200 mensili per ognuno dei predetti soggetti. L’importo del contributo aggiuntivo non varia se un componente il nucleo familiare presenti più di uno dei predetti stati.
- b) per i nuclei familiari conviventi al momento del sisma con il locatario o con il comodatario a titolo oneroso di un’unità immobiliare/edificio resa/o inagibile e sgomberata/o a seguito degli eventi sismici, la cui situazione alloggiativa attuale sia costituita da un immobile in affitto o in comodato a titolo oneroso, il contributo concesso è pari al minore degli importi risultanti tra:
1. la differenza tra il canone di locazione o di comodato pagato al momento del sisma ed il canone attualmente pagato ovvero
2. il contributo determinato nel medesimo modo di quello descritto per i nuclei familiari di cui alla precedente lettera a).
Sul Bur n. 49 del 30 novembre 2020 sono state pubblicate le disposizioni per il riconoscimento del contributo a far data dal 1° gennaio 2021.
Il contributo copre il periodo temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di ripristino dell’agibilità dell’abitazione principale, abituale e continuativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
I nuclei familiari beneficiari del contributo devono dimostrare l’avvenuto rientro nell’abitazione al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di fine lavori e di ripristino dell’agibilità. Entro il suddetto termine, almeno uno dei componenti del nucleo familiare beneficiario dovrà altresì:
- richiedere/denunciare al Comune il trasferimento nell’abitazione stessa della propria residenza anagrafica,
- produrre al Comune i relativi contratti relativi alle utenze per i servizi di fornitura e i consumi relativi (i contratti devono essere intestati ad uno o più componenti del nucleo familiare rientrati nell’abitazione e beneficiari della forma di assistenza).
Aggiornamenti e link
Ordinanza n. 624 del 19 novembre 2020 - Bur n. 49 del 30 novembre 2020, p. 83
Ordinanza n. 393 del 15 giugno 2018 - Bur n. 26 del 25.06.2018
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