Toscana: interventi per favorire la mobilita' individuale e l'autonomia delle persone con disabilita'
Description
Regolamento per la concessione di contributi per interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità.
Può presentare la domanda per accedere ai contributi:
- a) la persona con disabilità motoria permanente, per gli in terventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) o d);
- b) la persona con disabilità motoria permanente con patente di guida delle categorie A, B e C speciali, per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) o b);
- c) il genitore od il componente del nucleo familiare, ai fini ISEE, della persona con disabilità motoria permanente, per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) o c).
Coloro che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della l.r. 81/2017, possono accedere al contributo devono possedere, in riferimento all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), un valore ISEE, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, riferito al nucleo familiare del beneficiario non superiore a € 36.000, calcolato secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e del D. Dirett. 7 novembre 2014 (Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159).
E’ ammessa al contributo una sola tra le tipologie di spese sostenute per:
- a) acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, per la mobilità di persone permanentemente non deambulanti;
- b) modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico, necessario per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;
- c) modifica dell’autoveicolo di proprietà di un genitore o di un componente del nucleo familiare della persona con disabilità, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente;
- d) conseguimento della patente di guida delle categorie A, B o C speciali.
Gli adattamenti dell’autoveicolo di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per essere ammessi a contributo, devono essere collegati permanentemente all’autoveicolo e risultare dalla carta di circolazione.
I contributi sono determinati sulla base di fasce economiche differenziate relative al valore della situazione economica equivalente (ISEE), in coerenza con quanto definito dall’articolo 4, secondo i seguenti criteri:
- a) 48% di contributo per un valore ISEE inferiore a 5.999,99;
- b) 42% di contributo per un valore ISEE compreso tra 6.000 e 8.999,99;
- c) 36% di contributo per un valore ISEE compreso tra 9.000 e 11.999,99;
- d) 30% di contributo per un valore ISEE compreso tra 12.000 e 14.999,99;
- e) 24% di contributo per un valore ISEE compreso tra 15.000 e 17.999,99;
- f) 18 % di contributo per un valore ISEE compreso tra 18.000 e 20.999,99;
- g) 12 % di contributo per un valore ISEE compreso tra 21.000 e 23.999,99;
- h) 6 % di contributo per un valore ISEE compreso tra 24.000 e 35.999,99.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, la Giunta regionale approva la deliberazione contenente la definizione delle modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.
Per ulteriori informazioni consultare i Link.
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