Valle d'Aosta: indennita' a lavoratori esclusi da altri incentivi regionali- Art. 68 LR 8-2020 - emergenza Covid-19
Description
Indennità ai soggetti non ricompresi negli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020. La misura è a valere sull'Art. 68 della LR 8-2020, emanata nell'ambito dell'emergenza Covid-19.
In data 26 ottobre 2020 sul sito della Regione è stata comunicata la sospensione della compensazione tra debiti e crediti per i soggetti beneficiari delle misure di sostegno delle LR anti-covid 5-2020 e 8-2020. Pertanto le persone che hanno un debito nei confronti della Regione non subiranno la decurtazione per l’importo corrispondente al debito e riceveranno l’intero importo del sostegno concesso per i bonus, per i contributi e per le integrazioni al reddito per persone fisiche, per imprese e per professionisti.
La misura prevede l'erogazione di un'indennità una tantum come forma di integrazione del reddito per quei lavoratori autonomi che nei mesi passati non hanno beneficiato di analoghe misure regionali, per mancanza di requisiti, ma che hanno beneficiato invece delle misure previste dai decreti Cura Italia e Rilancio.
In particolare possono accedere alla misura coloro i quali erano residenti in Valle d’Aosta nel mese di marzo e/o aprile e/o maggio 2020, per i quali hanno beneficiato di una delle seguenti indennità previste dai seguenti articoli del decreto legge 18-2020:
- 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago);
- 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali);
- 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo);
- 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo);
- 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19);
- 96 (Indennità collaboratori sportivi);
e dai seguenti articoli del decreto legge 34-2020:
- 78 (Modifiche all’articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19);
- 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19);
- 85 (Indennità per i lavoratori domestici);
- 98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi).
Le domande possono essere inoltrate dai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residente in Valle d’Aosta nel mese (marzo e/o aprile e/o maggio 2020);
- non possedere i requisiti di accesso ai benefici di cui agli articoli 5 e 7 della LR 5-2020
Ogni persona fisica può inoltrare un’unica domanda di indennità con riferimento a ciascun mese.
L’indennità prevista dalla misura è pari a 400 euro al mese, per ogni mese tra marzo e/o aprile e/o maggio 2020 in cui risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti.
Le domande potranno essere presentate sino al 15 settembre 2020.
Per maggiori informazioni, consultare i link.
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