Trento: contributi per la previdenza complementare - LR n. 5-2009
Description
Disposizioni attuative del contributo a sostegno della previdenza complementare previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5.
Possono accedere al contributo le seguenti categorie di soggetti:
- a) coloro che, tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010, hanno perso il lavoro o sono stati sospesi dal lavoro;
- b) i titolari di contratti di lavoro a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e gli associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera, che sono rimasti senza lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010 e non hanno avuto diritto a nessuna indennità statale;
- c) coloro che tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010 sono stati iscritti nelle liste di mobilità.
Fermo restando che il contributo non può essere superiore ad euro 4 mila rapportati ai mesi in cui sussiste lo stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010, come previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale 5 del 2009, si stabilisce che:
- a) per i periodi i disoccupazione e per quelli di iscrizione alle liste di mobilità si considerano pari ad un mese ogni trenta giorni di disoccupazione o di iscrizione alle liste di mobilità e l’eventuale frazione di giorni superiore ai quindici,
- b) per i periodi di sospensione si considerano mese ogni 173 ore di cassa integrazione.
Le domande per il contributo sono presentate all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa, di seguito Agenzia, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 30 giugno 2012.
L’Agenzia adotta il provvedimento di concessione entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande per via telematica.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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