Friuli Venezia Giulia: concessione del premio per il primo insediamento di giovani agricoltori - Legge stabilita' 2018
Regolamento recante criteri e modalità per la concessione del premio per il primo insediamento di giovani agricoltori ai sensi dell’articolo 3, commi da 51 a 54, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).
Regime di aiuto
L’aiuto è concesso in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 193 del 1 luglio 2014, in particolare, secondo le condizioni di cui all’articolo 18 in materia di aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole.
Beneficiari
I beneficiari sono i giovani agricoltori che hanno presentato domanda ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 26/2016 e che risultano collocati tra le domande ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse nella graduatoria della tipologia di intervento 6.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvata con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa del Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche 18 luglio 2017, n. 3504, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 2 agosto 2017, n. 31.
Entità del premio
L’entità del premio è quella definita secondo i criteri di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 26/2016, sulla base della graduatoria approvata con il decreto n. 3504/2017 di cui all’articolo 4.
Tempistica
Il regolamento entra in vigore il 9 agosto 2018.
Il Servizio competente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, con proprio provvedimento concede il premio e lo comunica al beneficiario entro quindici giorni dalla data della concessione.
Il provvedimento di concessione indica:
- a) il giovane o i giovani beneficiari del premio;
- b) l’ammontare del premio spettante;
- c) i termini, le modalità e le eventuali prescrizioni per l’attuazione del piano;
- d) i termini e le modalità di liquidazione del premio;
- e) gli obblighi a carico del beneficiario;
- f) i controlli che possono essere effettuati dall’Amministrazione regionale o da altri Enti.
Attuazione del piano aziendale
Il beneficiario avvia l’attuazione del piano aziendale entro nove mesi dalla data della concessione del premio. La mancata attuazione di uno o più degli interventi previsti nel piano aziendale è consentita a condizione che il beneficiario mantenga un punteggio sufficiente alla collocazione in graduatoria.
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