Le FAQ delle Entrate sul decreto Fiscale: stop a cartelle esattoriali e pignoramenti
Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Fiscale (dl n. 129-2020) arrivano le FAQ dell'Agenzia delle Entrate a fare chiarezza sulle nuove disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. Prorogate ulteriormente le scadenze fiscali previste dai decreti Cura Italia, Rilancio e Agosto, con cartelle esattoriali e pignoramenti che si fermano fino a fine anno.
> Le misure previste dalla Legge di Bilancio 2021
Cosa prevede il decreto Fiscale in vigore dal 21 ottobre
Con il decreto Fiscale, varato assieme alla Manovra 2021 e al Documento programmatico di bilancio, il Governo cerca di dare un'ulteriore boccata d'ossigeno a cittadini e imprese a fronte dell'emergenza coronavirus, prorogando le scadenze 2020 in materia di cartelle esattoriali e pignoramenti, che molti speravano di trovare già nella legge di conversione del dl Agosto.
Gli oneri derivanti dal dl Fiscale sono valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno.
Sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi
Il dl n. 129-2020 estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel decreto Cura Italia e nei successivi decreti Rilancio e Agosto.
Viene sospeso fino al 31 dicembre 2020 il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.
Stop fino a dicembre per notifica artcelle e pignoramenti
Il provvedimento proroga fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del dl Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
> Le misure fiscali del decreto Rilancio
Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).
Inoltre, per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate - alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione - è previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare la notifica le cartelle.
> Per approfondire: La riscossione coattiva nel dl Agosto
Piani di dilazione, decadenza dopo 10 rate non pagate
Il decreto-legge interviene anche sulle rate dei piani di dilazione accordati dall’agente pubblico della riscossione, prorogando dal 30 novembre al 31 dicembre il pagamento delle rate sospese. La decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.
Per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (rottamazione-ter, saldo e stralcio e definizione agevolata delle risorse UE), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal dl Rilancio, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
Crediti PA, pagamenti senza verifiche
Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del Dpr n. 602-1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.
Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
> Per approfondire: Le rate dei piani di dilazione nel dl Agosto
> Consulta il dl n. 129 del 20 ottobre 2020, Gazzetta ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020
> Consulta le FAQ delle Entrate
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