Il testo finale dei Decreti Quinto Conto Energia fotovoltaico e altre rinnovabili elettriche
Sarebbe giunta al termine la mediazione tra i ministri competenti - Sviluppo economico, Ambiente e Politiche agricole – e con le Regioni sui nuovi sistemi incentivanti per le fonti rinnovabili elettriche. Secondo le prime anticipazioni sul web, il Quinto Conto Energia per il fotovoltaico e il decreto ministeriale per le rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico accoglierebbero parte delle sollecitazioni venute in sede di Conferenza Unicata.
Quinto Conto Energia
Primo nodo sciolto, i tempi di transizione al Quinto Conto Energia: il nuovo sistema incentivante si applicherebbe decorsi 45 giorni solari dal raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi pari a 6 miliardi di euro, che dovrebbe essere comunicato con delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Il Quarto Conto Energia continuerebbe comunque ad applicarsi agli impianti entrati in esercizio prima di tale data, ai piccoli impianti e a quelli realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche purché in esercizio entro il 31 dicembre 2012. La scadenza del Quinto Conto Energia, invece, si avrebbe una volta decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno.
L'accesso diretto alle tariffe sarebbe riservato a:
- impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
- impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 milioni di euro;
- impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;
- impianti fotovoltaici realizzati da amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;
- gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.
Gli altri impianti dovrebbero invece accedere ai sussidi previa iscrizione in appositi registri:
- 1° registro: con limite di costo annuo degli incentivi pari a 140 milioni di euro;
- 2° registro: con limite di costo annuo degli incentivi pari a 120 milioni di euro;
- registri successivi: con limite di costo annuo degli incentivi pari a 80 milioni di euro a registro.
La richiesta di iscrizione al registro dovrebbe essere formulata al GSE, cui spetta il compito di formare la graduatoria degli impianti iscritti e di pubblicarla sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di chiusura del registro.
Relativamente ai beneficiari delle tariffe incentivanti vi rientrebbero:
- persone fisiche;
- persone giuridiche;
- soggetti pubblici;
- condomini di unita immobiliari ovvero di edifici.
Per quanto riguarda, infine, l'importo delle tariffe il decreto stabilirebbe che:
- per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE dovrebbe erogare, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto ed individuata per gli impianti fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a concentrazione negli allegati al decreto;
- per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE dovrebbe erogare, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di cui sopra e il prezzo zonale orario.
Rinnovabili elettriche escluso fotovoltaico
Sul fronte delle rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico, in base al decreto, il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti non dovrebbe superare i 5,8 miliardi di euro annui, mentre i valori della potenza di soglia sarebbero fissati in 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile, fatta eccezione per:
- le fonti idroelettriche, per le quali il valore di soglia è fissato in 10 MW di potenza nominale di concessione;
- le fonti geotermoelettriche, per le quali il valore di soglia è fissato a 20 MW.
Più nel dettaglio, l'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione sarebbe riservato a:
- gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;
- gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW in casi specifici;
- gli impianti alimentati a biomassa di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;
- gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui ai punti 1,2 e 3;
- gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
- gli impianti previsti dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell’11 febbraio 2010 e successive modificazioni;
- gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell’intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui ai punti 1,2 e 3;
- gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato ai punti 1 e 3.
Dovrebbero accedere agli incentivi previa iscrizione in appositi registri, da richiedere al GSE:
- gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia;
- gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
- gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale;
- gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.
Si applicherebbe invece la procedura delle di aste al ribasso per:
- gli impianti nuovi e ibridi, la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia,
- gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.
Il GSE dovrebbe adottare e pubblicare, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, tutte le procedure applicative, ivi incluso il regolamento operativo per le procedure di asta, per le procedure di iscrizione ai registri e per i rifacimenti.
Links
Quinto Conto Energia - Bozza finale
Rinnovabili elettriche escluso fotovoltaico - Bozza finale
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I decreti Quinto Conto Energia (5 luglio 2012) e Rinnovabili elettriche escluso fotovoltaico (6 luglio 2012) sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 - Supplemento Ordinario n. 143
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