Trento: contributi per ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico - Lp n. 18-2011
Description
Contributi volti a sostenere gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze costituenti la prima casa di abitazione, interventi che devono garantire il miglioramento energetico dell'immobile, ai sensi dell'art. 43 della legge provinciale n. 18-2011.
Al fine di fronteggiare la perdurante crisi che ancora interessa il settore edilizio e di favorire il miglioramento energetico degli immobili, con la legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012) all’articolo 43, è stata prevista l’istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi volti a sostenere gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze costituenti la prima casa di abitazione, interventi che devono anche garantire il miglioramento energetico dell’immobile.
Gli interventi devono riguardare singole unità abitative, comprese le relative pertinenze, di proprietà del richiedente, costituenti la residenza del nucleo richiedente.
Sono altresì ammessi interventi su immobili non accatastati quale unità abitativa ovvero su unità abitative non adibite a prima casa di abitazione. Nei predetti casi, entro sei mesi dalla fine dei lavori, il richiedente deve dimostrare, pena la decadenza del contributo, l’accatastamento dell’immobile quale unità abitativa e la destinazione della stessa a residenza del nucleo richiedente. Sono ammissibili anche interventi su immobili non ancora di proprietà del richiedente, qualora ricorra uno dei seguenti casi:
- sia stato stipulato, tra il proprietario dell’immobile e il richiedente, un contratto preliminare di compravendita, regolarmente registrato;
- vi sia l’impegno scritto da parte del proprietario di donare l’immobile al richiedente;
- risulti aperta una successione mortis causa e il richiedente rientri nell’asse ereditario per l’immobile oggetto di intervento;
- il richiedente abbia titolo all’utilizzo dell’immobile in forza di un contratto di comodato o di locazione, regolarmente registrato.
In tali casi, entro sei mesi dalla fine dei lavori, pena la decadenza del contributo, il richiedente deve dimostrare di avere acquisito la proprietà dell’immobile, di aver accatastato l’immobile quale unità abitativa e di aver destinato l’unità abitativa a residenza del nucleo richiedente.
Possono beneficiare dell’intervento:
- le persone fisiche intestatarie di comunicazione ai sensi dell’articolo 97 comma 1 lettera a bis) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, della denuncia di inizio attività per la quale sia decorso il termine necessario per poter iniziare i lavori, o della concessione edilizia per interventi su singole unità abitative destinate o da destinare a prima casa di abitazione, comprese le relative pertinenze;
- le persone fisiche non intestatarie di comunicazione ai sensi dell’articolo 97 comma 1 lettera a bis) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, della denuncia di inizio attività per la quale sia decorso il termine necessario per poter iniziare i lavori, o della concessione edilizia, qualora non proprietarie dell’immobile.
Non possono formare oggetto di contributo gli interventi su unità abitative di proprietà di imprese.
Il nucleo familiare del richiedente deve avere un indicatore ICEF, così come definito nel successivo paragrafo 4, non superiore 0,39 e come, previsto al comma 3 dell’articolo 43 della legge provinciale 18 del 27 dicembre 2011, non inferiore a 0,15. Coloro che appartengono a un nucleo familiare con un indicatore ICEF superiore o inferiore alle soglie indicate al punto precedente, ovvero non presentino dichiarazione ICEF, possono beneficiare del contributo solo per la parte di spesa riferita a interventi destinati all’isolamento perimetrale, dei solai e del tetto, nonché a porte, finestre e infissi.
Il livello massimo di contribuzione è fissato nella misura del 30% della spesa ammessa. Per le giovani coppie o nubendi il limite è del 40% della spesa ammessa.
Sono ammissibili le spese per i lavori riferiti alle singole unità abitative e relative pertinenze entro i seguenti limiti:
- spesa massima euro 1.200 a metro quadrato di superficie utile abitabile dell’unità abitativa,
- spesa massima complessiva euro 120.000 per i nuclei familiari con almeno tre figli, euro 110.000 per tutti gli altri richiedenti;
- spesa minima complessiva euro 10.000.
Ai fini della congruità dei costi applicati alle quantità dei lavori previsti per la realizzazione degli ineterventi si fa riferimento ai prezzi medi riportati nell’ultimo elenco prezzi informativo pubblicato dalla Provincia. Le spese tecniche sono comprese nei limiti di spesa previsti al precedente punto. E’ ammessa a finanziamento anche l’IVA, qualora non detraibile.
L’apertura dei termini è prevista in due momenti:
- dall’1 marzo 2012 al 16 aprile 2012;
- dal 15 maggio 2012 al 29 giugno 2012.
Qualora la Comunità/Territorio Val d’Adige di riferimento, nei termini indicati al precedente punto 1, abbia deciso di avvalersi di Cassa del Trentino per la gestione dell’intervento, la domanda dovrà essere presentata direttamente a Cassa del Trentino.
Le domande presentate saranno inserite in apposite graduatorie formate, presso ogni singola Comunità/Territorio Val d’Adige/Cassa del Trentino, con le modalità indicate di seguito. Le graduatorie devono essere approvate entro 30 giorni dalla data di chiusura del termine di presentazione delle domande.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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