Piemonte: assegno di studio per libri di testo, attivita' integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti
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Regolamento per la presentazione delle domande di assegnazione dell’Assegno di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti – Anno scolastico 2011/2012.
Possono presentare la domanda :
- uno dei genitori del figlio studente residente in Piemonte;
- in caso di assenza dei genitori chi esercita la patria potestà sullo studente residente in Piemonte;
- lo studente maggiorenne, residente in Piemonte.
I requisiti necessari per l’ammissibilità all’assegno sono i seguenti:
- frequenza di Istituzione scolastica statale o paritaria (in possesso del riconoscimento per l’anno scolastico 2011/2012);
- residenza dello studente nella Regione Piemonte;
- indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, alla data di presentazione della domanda, non superiore a €. 40.000;
- coordinate bancarie – Codice IBAN – per effettuare il pagamento del contributo concesso con bonifico sul conto corrente bancario o postale o sulla carta prepagata del richiedente.
La situazione reddituale è determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni (I.S.E.E.) Per accedere al beneficio, l’indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare, in corso di validità, non deve essere superiore a €. 40.000.
Sono ammissibili le seguenti spese:
- spese per i libri di testo obbligatori che non dovranno superare il tetto massimo fissato dal Ministero;
- per i libri nuovi ed il 50% del costo ricavato dall’elenco della scuola per i libri usati. In caso di
- richiedente già beneficiario di contributi previsti dalla Legge n. 448/1998 relativi all’anno scolastico 2011/2012 saranno prese in considerazione soltanto le spese eccedenti quelle già eventualmente finanziate;
- spese per il trasporto che non potranno superare il costo dell’abbonamento studenti per la tratta casascuola. In caso di trasporto con proprio mezzo, possibile soltanto se non esistano mezzi di linea idonei, la spesa rimborsabile dovrà essere coerente con gli indicatori ACI per il mezzo utilizzato o con altri criteri di calcolo oggettivi e non potrà comunque superare il costo dell’abbonamento;
- spese per attività integrative previste dal piano dell’offerta formativa (POF): possono rientrare tutte le spese e gli acquisti indispensabili per le attività integrative previste dal POF e ad esse funzionali.
L’importo massimo erogabile dell’assegno di studio per iscrizione e frequenza, che non può essere superiore alle spese effettivamente sostenute, riferito ad ogni studente avente diritto, distinto per fasce di reddito ed ordine di scuola, è il seguente:
- I.S.E.E. Minore o uguale a €. 10.000: contributo massimo erogabile per figlio ammonta a 260 euro (scuola primaria), 380 euro (scuola secondaria di 1° grado) 620 euro (scuola secondaria di 2° grado),
- I.S.E.E. da €. 10.000,01 a €. 26.000: contributo massimo erogabile per figlio ammonta a 245 euro (scuola primaria), 365 euro (scuola secondaria di 1° grado), 610 euro (scuola secondaria di 2° grado),
- I.S.E.E. da €. 26.000,01 a €. 29.000: contributo massimo erogabile per figlio ammonta a 183 euro (scuola primaria), 274 euro (scuola secondaria di 1° grado), 457 euro (scuola secondaria di 2° grado),
- I.S.E.E. da €. 29.000,01 a €. 40.000: contributo massimo erogabile per figlio ammonta a 122 euro (scuola primaria), 183 euro (scuola secondaria di 1° grado), 340 euro (scuola secondaria di 2° grado).
Per la determinazione del contributo assegnabile
- se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare, nel primo trimestre 2012 è stato prevalentemente in cassa integrazione oppure ha perso il lavoro e percepisce l’indennità di disoccupazione ordinaria, l’I.S.E.E. dichiarata viene abbattuta del 20%;
- se ha perso il lavoro e non percepisce l’indennità di disoccupazione ordinaria l’I.S.E.E. dichiarata viene abbattuta del 35%.
Il contributo massimo erogabile è elevato dell’80% nel caso di studenti disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES) certificati dal S.S.N. entro il 31/12/2011, in base alla normativa vigente per i quali sono stati attivati percorsi specifici.
Le domande devono essere presentate con le modalità definite da ogni Comune sede di Istituzione scolastica, entro il 31 maggio 2012, al Comune sede dell’Istituzione scolastica autonoma della scuola frequentata dallo studente per il quale si chiede il contributo.
Nel caso in cui il Comune di cui sopra non abbia provveduto ad indicare le modalità di raccolta delle domande, le stesse devono essere trasmesse con raccomandata entro il termine perentorio del 31 maggio 2012.
Le domande ammissibili sono inserite in una graduatoria elaborata tenendo conto, per ogni studente, dell’incidenza delle spese scolastiche ammissibili e documentabili, sull’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare.
Le domande presentate dai richiedenti che hanno autocertificato una condizione di criticità relativa al posto di lavoro per l’anno 2012 saranno inserite in graduatoria secondo il valore I.S.E.E. dichiarato abbattuto della percentuale del 20% o del 35%.
La graduatoria delle domande ammesse a contributo è formulata in forma decrescente in base alla percentuale di incidenza della spesa scolastica sull’I.S.E.E. ed è approvata con Determinazione del Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e pubblicata nel sito della Regione Piemonte.
L’attribuzione degli assegni è effettuata scorrendo la graduatoria fino all’esaurimento delle risorse economiche stanziate all’uopo con la legge regionale di bilancio.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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