Certificati bianchi: i requisiti di accesso agli incentivi per progetti con caldaie a biomassa
In un documento appena pubblicato, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) fa chiarezza sulle modalità di accesso agli incentivi dei certificati bianchi previste per i progetti che includono l’installazione di impianti di produzione di energia termica alimentati a biomassa.
In particolare, il documento contiene spiegazioni sui requisiti di ammissibilità al meccanismo dei certificati bianchi e sulla soluzione tecnologica di riferimento da adottare come baseline per i progetti di efficienza energetica che prevedono l’impiego di caldaie a biomassa.
Nei chiarimenti, il GSE approfondisce gli aspetti, sia normativi che tecnici, ritenuti più importanti per lo sviluppo di questo tipo di progetti. Un’operazione che, secondo il Gestore, si rende necessaria in seguito agli sviluppi normativi introdotti dal D.Lgs. 199/2021 che, attuando la direttiva (UE) 2018/2001, fornisce disposizioni in merito alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ma anche dal D.M. 186/2017 e dal decreto legge n.34/2019.
Obiettivo dei chiarimenti è di fornire agli operatori uno strumento che possa permettere il superamento delle criticità ad oggi riscontrate e, quindi, di incentivare in modo adeguato, tramite il meccanismo dei certificati bianchi, i progetti che prevedano l’utilizzo di caldaie a biomassa.
Il documento riporta alla fine anche specifici casi studio, utili alla predisposizione di progetti conformi ai requisiti del meccanismo dei certificati bianchi.
I chiarimenti sui requisiti di ammissibilità al meccanismo dei certificati bianchi
Dopo aver esplorato il contesto normativo, il GSE entra nel vivo dei chiarimenti sull’accesso al meccanismo dei certificati bianchi per i progetti che prevedono l’utilizzo di caldaie a biomassa. Tale accesso è subordinato ad alcuni requisiti, a seconda delle caratteristiche delle caldaie.
Per le caldaie alimentate a biomassa con potenza termica nominale inferiore o uguale ai 500 kW e ad uso riscaldamento, l’accesso agli incentivi è subordinato:
- Al raggiungimento di una classe di qualità pari almeno a 4 stelle nel caso di sostituzione di un impianto a biomasse e almeno pari a 5 stelle in tutti gli altri casi, ovvero di nuova installazione o di sostituzione di un impianto a combustibile fossile.
- Al conseguimento della certificazione rilasciata da un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5, classe 5, per tutti i biocombustibili utilizzati dal generatore. E’ il produttore a dover attestare il rispetto di questo requisito, sulla base delle prove effettuate da un laboratorio accreditato alla norma UNI EN ISO/IEC 17025 per l’attestazione di conformità alla norma UNi EN 303-5:2012.
- Al rispetto dei limiti di emissione e dei metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell’allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016. Anche in questo caso, il rispetto del requisito, deve essere attestato dal produttore sulla base dei risultati delle prove effettuate da un laboratorio
Per le caldaie alimentate a biomassa con potenza termica nominale inferiore o uguale ai 500 kW e a uso diverso dal riscaldamento, l’accesso ai certificati bianchi è subordinato al rispetto dei limiti di emissione e dei metodi di misura riportati nelle tabelle 15 e 16 (vedi sopra).
Infine, per le caldaie alimentate a biomassa di potenza termica nominale maggiore di 500 kW sia a uso riscaldamento che non, per l’accesso al meccanismo è necessario che siano rispettati i limiti di emissione in atmosfera fissati da norme nazionali, regionali o locali e, in relazione agli impianti di potenza fino a 2000 kW, devono essere rispettati i limiti di emissione e i metodi di misura riportati nelle tabelle 15 e 16.
Nel documento, il GSE evidenzia che il rispetto di questi requisiti deve essere verificato per tutte le biomasse che si prevede di utilizzare certificate da un laboratorio accreditato. In questo contesto, il gestore si riserva anche la possibilità di acquisire, in sede di certificazione dei risparmi, documentazione comprovante la tipologia di biomassa impiegata, al fine di verificare che la stessa abbia caratteristiche qualitative superiori o uguali a quelle della biomassa impiegata per la verifica del rispetto dei requisiti minimi.
La soluzione tecnologica di riferimento
Il contesto normativo della soluzione tecnologica di riferimento sui requisiti di ammissibilità ai certificati bianchi, è composto da un lato dal D.M. 11 gennaio 2017 (che definisce il consumo di baseline e il consumo di riferimento). Dall’altro, dall’Allegato 2 “Impianti di produzione di energia termica e frigorifera” alla Guida Operativa ai certificati bianchi, dove sono indicati, i valori di rendimento medio annuale (del solo sistema di generazione) delle soluzioni tecnologiche standard ad oggi installabili” per gli impianti di produzione di energia termica.
Considerate le specificità degli impianti di produzione di energia termica alimentati a biomassa in termini tecnologici e in virtù del risparmio di energia fossile garantito dal ricorso ad energia rinnovabile, “è possibile individuare, per gli interventi che prevedono l’impiego di tali sistemi, una soluzione standard di mercato a sé stante a cui riferirsi per il calcolo dei risparmi di energia primaria”, sostiene il GSE.
Alla luce di ciò, “con specifico riferimento alle caldaie a biomassa, in alternativa all’impiego dei valori di consumo di riferimento riportati nella Guida Operativa sui certificati bianchi, previsti per i sistemi di generazione alimentati a combustibili fossili, è possibile considerare quale soluzione tecnologica di riferimento, la soluzione rappresentata dalla media di mercato delle sole caldaie a biomassa aventi caratteristiche analoghe al sistema di generazione da incentivare (ad esempio taglia, tipologia di biomassa in ingresso, destinazione d’uso ecc)”.
I casi studio riportati dal GSE
Nel documento, il GSE riporta tre casi studio per illustrare ancora più a fondo i requisiti di ammissibilità e la soluzione tecnologica di riferimento da adottare come baseline per i progetti di efficienza energetica che prevedono l’impiego di caldaie a biomassa.
Il primo caso è riferito alla sostituzione di una caldaia alimentata a combustibile fossile e impiegata per il riscaldamento degli ambienti di un edificio residenziale con una caldaia di pari potenza e alimentata a pellet. Il nuovo generatore avrebbe una potenza termica nominale inferiore a 500 kW. In tal caso, ai fini dell’accesso ai certificati bianchi, il nuovo generatore alimentato a biomassa, oltre ad assicurare l’incremento di efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, dovrà soddisfare questi requisiti minimi:
- Classe di qualità 5 stelle;
- Conformità alla norma UNI EN 303-5, classe 5;
- Rispetto dei limiti di emissione delle tabelle 15 e 16.
Inoltre, deve essere garantito il rispetto di eventuali limiti più restrittivi previsti da norme nazionali, regionali o locali, e il rispetto di tutti questi requisiti deve essere attestato mediante l’invio al GSE della documentazione richiesta (tra cui Certificazione Ambientale, Dichiarazione del produttore attestante il rispetto della classe 5, Test report del laboratorio attestante le emissioni in atmosfera).
Il secondo caso studio presentato dal GSE riguarda, invece, la sostituzione di una caldaia alimentata a combustibile fossile e impiegata per usi di processo in uno stabilimento industriale con una caldaia di pari potenza e alimentata a cippato. In questo caso, il nuovo generatore avrebbe una potenza termica nominale superiore a 2000 kW. In tal caso, per accedere ai certificati bianchi, il nuovo generatore, oltre ad assicurare l’incremento di efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, dovrà soddisfare il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, regionali o locali per la specifica tipologia di impianto. Anche in questo caso, il rispetto di tali requisiti dovrà essere attestato mediante l’invio al GSE della documentazione richiesta (Dichiarazione del proprietario dell’impianto, Test report del laboratorio attestanti le emissioni in atmosfera, Certificati di accreditamento del laboratorio).
Infine, il terzo caso studio ipotizza l’installazione di una nuova caldaia alimentata a biomassa da impiegare per la produzione di calore di processo destinato a un nuovo ciclo produttivo. Ai fini della determinazione del valore di consumo di baseline da impiegare per il calcolo dei risparmi, il soggetto proponente del progetto potrà individuare il rendimento del generatore di riferimento, attraverso una di queste due modalità:
- A partire dai valori di rendimento riportati nella Tabella 8 dell’Allegato 2 “Impianti di produzione di energia termica e frigorifera” alla Guida Operativa approvata dal Decreto Direttoriale del 3 maggio 2022;
- A partire da un’analisi di mercato che consenta di individuare una caldaia media di mercato alternativa, con potenza e caratteristiche analoghe a quelle della nuova caldaia oggetto di intervento (tipologia di biomassa, fluido termovettore e altro).
Infine il documento prevede una serie di FAQ utili agli operatori per chiarire ulteriori aspetti.
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