INPS: contributi per acquisto dei servizi per infanzia - 2016
Descrizione
Bando per l'accesso ai voucher per baby-sitting e servizi per l’infanzia.
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la possibilità per le lavoratrici di richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente:
- per il servizio di baby-sitting;
- per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
I benefici sono riconosciuti per l’anno di sperimentazione 2016 nei limiti delle risorse economiche indicate nell’art.1, comma 282 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità), pari a 20 milioni di euro, ferme restando le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 ottobre 20104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2014, attuativo della legge n. 92/2012, ed erogati nei limiti delle suddette risorse secondo l’ordine di presentazione delle domande.
Beneficiari
Sono ammesse alla presentazione della domanda le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.
Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese.
Il contributo è pari ad un importo massimo di 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.
Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo. Ai fini del calcolo del periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro fino a raggiungere il numero di trenta giorni, da considerarsi equivalenti ad un mese, mentre i mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero delle giornate di cui sono formati.
Le lavoratrici part-time, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, potranno accedere al contributo nella misura riproporzionata come specificato nell’allegata tabella. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.
Le lavoratrici possono accedere al beneficio, anche per più figli (in tale caso si deve presentare una domanda per ogni figlio), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Erogazione del beneficio
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura, di richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante la fruizione del servizio e la delegazione liberatoria di pagamento (allegate al presente avviso), fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Il contributo per il servizio di baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (ex art. 72 del Decreto Legge n. 276 del 10 settembre 2003).
I voucher saranno ritirati dalle lavoratrici ammesse al beneficio presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato dalla madre nella domanda di beneficio, se diverso dalla residenza, entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici. Il superamento di detto termine si intende come rinuncia al beneficio.
La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2016, o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dall’art.1, comma 282 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità).
La domanda va presentata all’INPS esclusivamente:
- attraverso i servizi telematici di questo portale, accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo. Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: www.inps.it> Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia;
- attraverso i Patronati.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
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