Emilia-Romagna: riparazione di edifici costituiti da unita' pertinenziali inagibili a seguito di eventi sismici 2012
Descrizione
Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di edifici costituiti esclusivamente da unità pertinenziali inagibili, connesse ad abitazioni principali agibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012.
Al fine del ritorno alle normali condizioni di vita e per garantire la piena funzionalità ed uso delle abitazioni principali, è concesso un contributo a favore dei proprietari persone fisiche, per il rafforzamento locale, la riparazione del danno ed il miglioramento sismico, oppure per la ricostruzione, dell’edificio costituito esclusivamente da pertinenze esterne, aventi destinazione d’uso cantina o garage (classificate nelle categoria catastale C2 o C6 limitatamente alle autorimesse), dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, alla data dell’evento sismico, risiedeva anagraficamente il proprietario, l’usufruttuario, il titolare di diritti reali di garanzia ovvero l’affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, il promissario acquirente in base a un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, oppure assegnate ai soci di cooperative a proprietà indivisa, così come definito dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati.
L’inagibilità degli edifici pertinenziali deve essere attestata mediante scheda AeDES ovvero, in mancanza della scheda, risultare da ordinanza comunale di inagibilità. L’ordinanza di inagibilità deve essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità, effettuata entro il 31 marzo 2014 dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della DICOMAC che abbia comportato un esito classificato “B, C o E” dalle schede AeDES ovvero, in mancanza della scheda, a seguito di una verifica disposta entro il medesimo termine dal Sindaco.
Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l’Unità Strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:
- a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
- b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
- c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
- d) fabbricati aderenti solo in minima parte.
Per ogni abitazione principale è ammessa a contributo una sola unità pertinenziale destinata a cantina (classificata nella categoria catastale C2) e una sola unità pertinenziale destinata a garage (classificata nella categoria catastale C6 limitatamente alle autorimesse). Le unità pertinenziali devono risultare nell’area di pertinenza ovvero in prossimità dell’abitazione a titolo principale cui connesse. Ai fini dell’ammissibilità a contributo delle unità pertinenziali esterne di cui al presente comma, alla relativa abitazione principale non devono essere connesse unità pertinenziali agibili aventi la medesima destinazione d’uso delle unità per le quali si chiede il contributo.
Per l’esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui alle NTC/2018 degli edifici classificati con esito di inagibilità B o C, il costo convenzionale è pari a 260 euro al metro quadro più IVA se non recuperabile.
Per l’esecuzione degli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione di cui alle NTC/2018 degli edifici classificati con esito di inagibilità E, il costo convenzionale è pari a 720 euro al metro quadro più IVA se non recuperabile.
Per l’esecuzione degli interventi di ricostruzione di cui alle NTC/2018 degli edifici classificati con esito di inagibilità E le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50% coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura, e per quelli demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell’incolumità pubblica, il costo convenzionale è pari a 1.000 euro al metro quadro più IVA se non recuperabile.
Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile e l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale per la superficie complessiva dell’unità immobiliare pertinenziale.
Dal 15 giugno 2019 al 31 marzo 2020, i proprietari di unità pertinenziali devono depositare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l’immobile danneggiato.
La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario delegato pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.
Per ulteriori informazioni consultare i Link.
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