Abruzzo: Assegno natalità per famiglie piccoli Comuni di montagna - Anno 2022
Descrizione
Avviso pubblico per l’accesso all’assegno di natalità da parte dei nuclei familiari residenti in piccoli Comuni di montagna in via di spopolamento. L'avviso è a valere sulla LR 32-2021. (Avviso DGR 80 del 22.02.2022)
Obiettivo
L'avviso ha l'obiettivo di favorire l’incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna.
L’assegno di natalità è corrisposto in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino, o per ogni minore adottato o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino o alla cessazione dell’affido qualora avvenga prima del compimento dei tre anni.
Beneficiari
L’assegno di natalità è riconosciuto ai genitori in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o stranieri con regolare permesso di soggiorno. Al beneficio possono accedere anche gli apolidi e i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
- residenza in un piccolo comune di montagna della Regione Abruzzo compreso nell’elenco di cui alla delibera di Giunta regionale n. 11 del 25.01.2022. Possono presentare domanda anche i genitori che, seppur privi del requisito della residenza in uno dei suddetti comuni, entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore affidato o adottato, trasferiscono la propria residenza da un comune con popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti in un comune montano di cui all’Allegato A della D.G.R n. 11 del 25.01.2022 e la mantengono per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme percepite;
- convivenza con il figlio nato/adottato o con il minore affidato (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune);
- un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui; in caso di superamento della soglia, l’erogazione dell’assegno verrà sospesa, con conseguente recupero delle somme corrisposte nell’anno di riferimento;
- non occupare abusivamente un alloggio pubblico.
Budget e agevolazione
La misura ha una dotazione di 750.000 euro per l’anno 2022
L’entità dell’assegno è stabilita secondo i seguenti criteri:
- 2.500 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui il figlio nato, adottato o in affido sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero dei nuclei familiari comprendenti uno o più minori con disabilità grave fino al compimento del sesto anno di
età; - 2.500 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;
- 2.400 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido;
- 2.300 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo.
Domande e scadenze
La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore adottato o affidato. Per i genitori dei bambini nati, adottati o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di pubblicazione del presente Avviso potrà essere concessa una proroga della durata massima di 30 giorni.
La domanda deve essere presentata compilando il modulo digitale presente sul sito istituzionale della Regione Abruzzo all’indirizzo sportello.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
L’erogazione dell’assegno avverrà fino ad esaurimento delle risorse comunque disponibili per l’anno 2022. In ogni caso la data di scadenza è fissata per il 31 dicembre 2022.
Aggiornamenti e link
Pagina web della Regione dedicata al bando
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