Puglia: assegni di cura per i non autosufficienti e i loro nuclei familiari - II Annualità
Descrizione
Avviso pubblico per l’attivazione della seconda annualità dell’Assegno di cura per i carichi familiari connessi alle non autosufficienze.
Con determinazione dirigenziale n. 226/2010 è stato rettificato il Vademecum per la fase istruttoria del presente avviso pubblico.
Il presente avviso pubblico riguarda la erogazione della misura di sostegno economico in favore di nuclei familiari con persone non autosufficienti denominata “ASSEGNO DI CURA”.
Si tratta di un contributo economico mensile ad integrazione delle prestazioni sociali e sociosanitarie domiciliari e semiresidenziali erogate dall’Ambito territoriale per la persona non autosufficiente e il suo nucleo familiare, ovvero ad integrazione delle prestazioni sanitarie domiciliari.
Sono legittimati ad inoltrare la richiesta di accesso al contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:
A) REQUISITI SOGGETTIVI
1. anziani e persone disabili, con disabilità fisica o psichica o sensoriale, ovvero plurima, in condizioni di non autosufficienza grave che vivono da soli, assistiti a domicilio da care giver privato;
2. anziani e persone disabili in condizioni di non autosufficienza grave che vivono alla data di pubblicazione sul BURP del presente Avviso Pubblico, nel nucleo familiareche assicura una adeguata assistenza a domicilio, con l’impiego di familiare o altro soggetto privato care giver e concorrendo agli eventuali servizi socio-sanitari pubblici assicurati dal proprio Comune e/o dalla ASL di riferimento;
3. anziani e persone disabili in condizioni di non autosufficienza grave, che risultano ricoverati presso strutture socioassistenziali e sociosanitarie residenziali e per i quali la UVM di riferimento valuti più positivamente un percorso di cura nel propriocontesto di vita familiare, ove ne ricorrano le condizioni (abitative, familiari, socioeconomiche), mediante un progetto di rientro al domicilio;
4. minori gravemente disabili, con disabilità fisica o psichica o sensoriale, ovvero plurima, in condizioni di non autosufficienza grave che ricevono assistenza continuativa a domicilio dai genitori o da altro care giver privato.Ai fini del presente avviso la condizione di non autosufficienza grave sarà attestata, all’atto della presentazione della domanda, autocertificando un fabbisogno di assistenza derivante da almeno due delle seguenti condizioni di limitazione dell’autonomia:
- disturbi dell’area cognitiva;
- mobilità limitata o assente (la persona non è in grado di spostarsi da sola);
- necessità di cure sanitarie media o alta (necessità di cure per più di 2 giorni alla settimana);
- assente o limitata capacità di svolgimento delle attività della vita quotidiana (Alimentazione/Igiene personale/Il vestirsi/L’uso del bagno);
- necessità di una persona dedicata per la comunicazione con l’esterno.
Si precisa che, successivamente alla presentazione della domanda di accesso al contributo economico, ai fini dell’attribuzione dei punteggie, le reali condizioni di non autosufficienza, il livello di gravità e la appropriatezza della presa in carico domiciliare saranno oggetto della valutazione professionale della Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto sociosanitario competente costituita secondo le normative e gli indirizzi regionali vigenti.
B) REQUISITI DI REDDITO
1. ISEE del nucleo familiare di riferimento non superiore a 15.000 euro;
2. Reddito individuale della persona non autosufficiente, ad ogni titolo percepito, non superiore a 15.000 euro, ivi incluse le prestazioni assicurative pubbliche o private.
La domanda sarà considerata ammissibile in presenza di entrambe le condizioni, ove applicabili.
Il contributo ha importo mensile pari a 500 Euro mensili per un massimo di 6.000 Euro annui per nucleo familiare e per persona non autosufficiente, ad integrazione del reddito dello stesso nucleo familiare per sostenere il carico di lavoro di cura diretto ovvero indiretto, per l’acquisto di prestazioni domiciliari tutelari e assistenziali, ad integrazione delle prestazioni domiciliari - SAD e ADI – erogate da Comuni e ASL per quanto di competenza.
Il contributo è erogato al soggetto beneficiario, in quanto persona non autosufficiente, ed è cumulabile con l’eventuale indennità di accompagnamento.
Il contributo denominato “Assegno di Cura”, che sarà erogato ai nuclei familiari, ovvero alle persone non autosufficienti che vivono da sole, ha le seguenti caratteristiche:
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è pari a 500 Euro mensili per un massimo di 6.000 Euro annui per nucleo familiare e per persona non autosufficiente;
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può essere ridotto, sulla base di apposito provvedimento dell’Ambito Territoriale, solo nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano riconosciuti beneficiari 2 (due) o più componenti; in tal caso l’ammontare dell’assegno, per singolo avente diritto, non potrà essere comunque inferiore ad un importo di 300 euro mensili.
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è erogato dietro accertamento delle condizioni di grave non autosufficienza del potenziale beneficiario, e copre retroattivamente – rispetto all’accertamento del diritto al contributo – il periodo che va dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP al completamento delle 12 mensilità;
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sarà erogato da ciascun Ambito territoriale in n. 4 (quattro) tranche trimestrali, alla conclusione di ciascun trimestre, secondo le modalità di pagamento che saranno state richieste da ciascun beneficiario all’atto di presentazione della domanda;
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in caso di ricovero del paziente in struttura ospedaliera o in struttura sanitaria extraospedaliera (RSA) o in altra struttura sociosanitaria assistenziale o riabilitativa (ex artt. 25 e 26 della Legge n. 833/1978), il contributo verrà ridotto in misura proporzionale al numero dei giorni di ricovero che saranno desunti dalla documentazione attestante il ricovero;
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dovrà essere interrotto in caso di decesso dell’avente diritto; in tal caso sarà riconosciuto per il trimestre precedente solo l’importo corrispondente al periodo di permanenza in vita dell’assistito. Non sarà possibile riconoscere il diritto a percepire il contributo economico a persone che, pur attestando il possesso dei requisiti di accesso, siano decedute nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP e la scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di decesso successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande, l’eventuale beneficio potrà essere riconosciuto solo per il periodo che intercorre tra il 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP e la data del decesso intervenuto. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi e, in caso di decesso, sarà attribuito il punteggio massimo;
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è cumulabile con pensioni, indennità di accompagnamento e ogni altro assegno o emolumento di natura previdenziale e/o assicurativa già in godimento;
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NON è cumulabile con altre misure di sostegno economico al reddito familiareper la non autosufficienza (a titolo esemplificativo: Assegno di Cura per la SLA, Assistenza Indiretta Personalizzata, contributi straordinari per il contrasto alle nuove povertà, ecc…) promosse dalla Regione e/o dagli enti locali.
Ai fini dell’accesso al contributo economico la persona non autosufficiente ovvero il richiedente formalmente delegato dalla stessa, provvede direttamente, ovvero tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e i Patronati, riconosciuti ai sensi della L. n. 152 del 30 marzo 2001, a presentare apposita domanda.
La domanda di accesso al contributo dovrà essere trasmessa, PENA ESCLUSIONE, attraverso la piattaforma informatica dedicata accessibile al seguente indirizzo web http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it
La procedura di compilazione e invio on-line della domanda potrà essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del 21° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine di scadenza per la compilazione della domanda di partecipazione on line è fissato alle ore 12.00 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Ai fini del presente avviso, l’accesso al contributo per gli aventi diritto è determinato nella durata di 12 mesi.
Le graduatorie degli aventi diritto al contributo, tuttavia, restano in vigore per due anni decorrenti dalla data della loro approvazione.
Il contributo economico sarà erogato senza soluzione di continuità, per tutti gli aventi diritto che mantengono il diritto al beneficio dall’annualità 2010, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio stesso, a cura dell’Ambito territoriale competente.
Per garantire pari opportunità di accesso alla misura dell’Assegno di Cura, entro il 31 gennaio 2011 sarà pubblicato dalla Regione Puglia un nuovo avviso per consentire la presentazione delle domande da parte di nuovi richiedenti, oltre che il solo aggiornamento da parte di coloro che già risultano aventi diritto utilmente collocati in graduatoria nell’anno 2010.
Con modalità analoghe a quelle di cui al presente avviso, saranno riformulate le graduatorie degli aventi diritto per la II annualità (2011).
In caso di decesso di uno degli aventi diritto utilmente collocato in graduatoria si procederà con lo scorrimento della graduatoria ed il riconoscimento dell’Assegno di cura per le mensilità residue.
Allo stesso modo, qualora dovessero prodursi delle economie, a qualsiasi titolo rilevate, l’Ambito Territoriale competente previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti potrà disporre lo scorrimento della graduatoria e concedere l’Assegno di Cura fino a concorrenza delle risorse disponibili.
La procedura per l'accesso al contributo è la seguente:
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FASE A: REGISTRAZIONE ON LINE;
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FASE B: COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE;
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FASE C: PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL PRESENTE AVVISO ALL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE COMPETENTE.
Criteri di valutazione delle domande di ammissione al contributo dell’Assegno di Cura sono i seguenti:
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presenza di componenti minori nel nucleo familiare stabilmente convivente;
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numerosità e composizione del nucleo familiare stabilmente convivente;
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condizione economica complessiva del nucleo familiare;
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gravità della condizione di non autosufficienza.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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Con Determinazione dirigenziale del 26 marzo 2010, n. 63, pubblicata sul BUR del 1° aprile 2010, n. 60, sono stati approvati alcuni chiarimenti in merito al presente bando.
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