MIC: Bonus restauro edifici storici - art. 65-bis dl 73-2021
Descrizione
Criteri e modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all’articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
La misura sostiene interventi, autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del Codice, volti alla manutenzione, protezione e restauro di edifici di interesse storico e artistico per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022, purchè l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.
In particolare sono eleggibili le spese per i seguenti interventi:
- restauri di cui all’articolo 29 del Codice;
- impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, con esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico;
- eliminazione delle barriere architettoniche.
I beneficiari sono le persone fisiche di cui all’articolo 2 del TUIR che detengono a qualsiasi titolo tali immobili.
La misura ha una dotazione complessiva pari a 2.000.000 euro per gli anni 2021-2022.
L'agevolazione consiste in un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti per gli interventi conservativi realizzati negli anni 2021 e 2022, fino a un importo massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun immobile e comunque nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazion, tramite il modello F24. I beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Il credito non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione.
Il credito d’imposta non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici e con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), del TUIR
Le istanze per il riconoscimento del credito d’imposta sono presentate in via telematica, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell’intervento conservativo, al Ministero della cultura - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, di seguito “DG ABAP”. Le Soprintendenze curano l’istruttoria delle istanze trasmesse, verificandone l’ammissibilità.
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