Programma InvestEU
Il programma InvestEU ha l’obiettivo di sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione.
Il Fondo InvestEU opera in quattro ambiti di intervento che riflettono le priorità strategiche dell’Unione:
- infrastrutture sostenibili;
- ricerca, innovazione e digitalizzazione;
- piccole e medie imprese;
- investimenti sociali e competenze.
Per essere ammissibili al sostegno del Fondo InvestEU, le operazioni di finanziamento e di investimento in ciascun ambito d’intervento devono essere conformi agli orientamenti sugli investimenti elaborati dalla Commissione. Tali orientamenti sugli investimenti si articolano in una parte orizzontale, che si applica a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento nell’ambito del Fondo InvestEU, e in una parte relativa agli ambiti di intervento, che fissa le disposizioni specifiche per le operazioni di finanziamento e di investimento in ciascuna finestra.
Disposizioni orizzontali
Le operazioni di finanziamento e di investimento sostenute nell’ambito del Fondo InvestEU:
- si concentrano su investimenti che apportano valore aggiunto dell’Unione
- ovviano alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali
- assicurano che la garanzia dell’Unione consegua addizionalità, come stabilito nella sezione A dell’allegato V del regolamento InvestEU.
Partner esecutivi, intermediari finanziari e destinatari finali
I partner esecutivi sono controparti ammissibili, quali le istituzioni finanziarie, con le quali la Commissione ha sottoscritto un accordo di garanzia. I partner esecutivi possono erogare finanziamenti direttamente ai destinatari finali o indirettamente tramite intermediari finanziari privati o pubblici.
I partner esecutivi possono inoltre diventare partner consultivi per fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e sostegno nella creazione di capacità a intermediari finanziari e destinatari finali nell’ambito del polo di consulenza InvestEU.
Gli intermediari finanziari possono inoltre fornire assistenza tecnica e sostegno nella creazione di capacità ai destinatari finali o possono beneficiarne essi stessi.
Le operazioni dirette riguardano i finanziamenti diretti erogati dai partner esecutivi ai destinatari finali.
Per le operazioni indirette, i partner esecutivi possono concludere accordi con intermediari finanziari. Nel caso dei finanziamenti intermediati, gli intermediari finanziari devono essere selezionati dai partner esecutivi seguendo procedure equivalenti a quelle applicate dalla Commissione. Tali procedure devono rispettare i principi di procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, e devono evitare conflitti d’interessi.
Le operazioni indirette possono anche consistere nell’erogazione di finanziamenti tramite le piattaforme di investimento di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento InvestEU.
Le operazioni di finanziamento e di investimento forniscono sostegno soltanto ai destinatari finali ritenuti, secondo principi riconosciuti a livello internazionale, economicamente sostenibili nel momento in cui l’Unione concede il sostegno finanziario.
I destinatari finali ammissibili devono essere persone fisiche o giuridiche, che includono:
- a) enti privati quali società veicolo o società di progetto, grandi imprese, società a media capitalizzazione, comprese le piccole imprese a media capitalizzazione, e le PMI;
- b) Entità del settore pubblico (territoriali o meno, escludendo tuttavia operazioni di finanziamento e di investimento con entità che determinino un rischio diretto per gli Stati membri) ed entità tipo del settore pubblico;
- c) enti misti, come partenariati pubblico-privato (PPP) e società private con finalità pubblica; oppure d) organizzazioni senza scopo di lucro.
I destinatari finali interessati nell’ambito di un prodotto finanziario saranno definiti nell’accordo di garanzia.
Prodotti finanziari
I prodotti finanziari possono assumere la forma di prodotti finanziari generici, prodotti finanziari tematici, e prodotti finanziari congiunti generici o tematici.
I prodotti finanziari generici sostengono una o più aree strategiche di ciascun ambito di intervento, come ulteriormente definito nella sezione 6 degli orientamenti sugli investimenti. In casi debitamente giustificati, in funzione del profilo di rischio delle operazioni di finanziamento e investimento incentrate su specifici obiettivi politici, negli ambiti di intervento possono essere creati prodotti finanziari tematici.
Un prodotto finanziario tematico è incentrato su un’area di intervento ben definita e con un più elevato valore aggiunto dell’Unione, in cui le carenze del mercato o le situazioni di investimento non ottimale non possono essere affrontate tramite prodotti finanziari generici, poiché tale area si discosta in modo significativo dalle modalità e condizioni di tali prodotti finanziari generici disponibili.
Un prodotto finanziario congiunto generico o tematico può essere sviluppato per affrontare, in maniera più efficiente, obiettivi politici che rientrano in più di un ambito di intervento. Tali prodotti combinano risorse provenienti da due o più ambiti.
Principi di assegnazione per ambito di intervento
I prodotti finanziari sono stabiliti nell’ambito di intervento appropriato, conformemente ai seguenti principi:
- a) i prodotti finanziari per sostenere operazioni di finanziamento e di investimento il cui obiettivo principale è generare un impatto sociale positivo o lo sviluppo di competenze, rientrano nell’ambito d’intervento «investimenti e competenze sociali»;
- b) i prodotti finanziari per sostenere portafogli costituiti esclusivamente da PMI e piccole imprese a media capitalizzazione tramite intermediari sotto forma di strumenti di debito o di capitale rientrano nell’ambito di intervento relativo alle PMI, ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione della lettera a). Per le operazioni dirette, i prodotti finanziari per sostenere portafogli costituiti esclusivamente da PMI e piccole imprese a media capitalizzazione quale area di intervento generale di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento InvestEU sono assegnati all’ambito di intervento relativo alle PMI, mentre i prodotti finanziari mirati ad altre aree di intervento specifiche devono essere assegnati all’ambito che copre tale area;
- c) i prodotti finanziari per sostenere le attività di ricerca, innovazione e digitalizzazione rientrano nell’omonimo ambito di intervento, ad eccezione di quelli a cui ai punti (a) e (b);
- d) i prodotti finanziari per sostenere le operazioni relative alle infrastrutture, i beni mobili collegati, la diffusione di tecnologie innovative, per i quali il rischio è principalmente sul versante della domanda e lo sviluppo dei mercati in settori specifici rientrano nell’ambito di intervento «infrastrutture sostenibili», alle seguenti condizioni:
- i prodotti finanziari relativi alle infrastrutture sociali devono essere assegnati all’ambito d’intervento «investimenti e competenze sociali»;
- i prodotti finanziari relativi all’infrastruttura per la quale il rischio principale ricade sulle attività di sviluppo tecnologico e innovazione devono essere assegnati all’ambito di intervento «ricerca, innovazione e digitalizzazione». Anche i prodotti finanziari relativi a progetti che perseguono pertinenti obiettivi politici in materia di infrastrutture sostenibili possono tuttavia essere attuati e sviluppati da PMI e piccole imprese a media capitalizzazione nell’ambito di intervento «infrastrutture sostenibili», a condizione che i portafogli non rientrino nella lettera b).
Il sostegno al capitale delle PMI può essere fornito tramite prodotti finanziari che rientrano in qualsiasi ambito di intervento.
Diversificazione geografica e settoriale
Il volume delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell’Unione in tre Stati membri qualsiasi non dovrebbe essere pari a più del 45% dell’importo dei finanziamenti sostenuti dal Fondo InvestEU erogati a tutti i partner esecutivi, in totale alla fine del periodo di investimento. Ciò esclude le operazioni di finanziamento e di investimento o le loro parti pertinenti coperte nell’ambito dei comparti dello Stato membro.
Compartimenti dello Stato membro
I compartimenti dello Stato membro possono essere istituiti per coprire uno o più ambiti di intervento applicabili. Essi costituiranno assegnazioni riservate provenienti da Stati membri contributori per garantire il conseguimento degli obiettivi politici dei fondi in regime di gestione concorrente, del dispositivo per la ripresa e la resilienza o per fini stabiliti nell’accordo di contribuzione, a seconda dell’origine dell’importo versato.
I compartimenti dello Stato membro possono, tra le altre cose, fornire sostegno al capitale delle PMI conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento InvestEU.
Investimenti strategici
Le operazioni di finanziamento o di investimento nell’ambito di InvestEU possono contribuire ad attività che rivestono importanza strategica per l’Unione.
Tali attività saranno considerate investimenti strategici se:
- riguardano progetti e destinatari finali associati con rischi per la sicurezza o l’ordine pubblico dell’Unione e dei suoi Stati membri, in particolare investimenti nei settori della difesa e dello spazio e nella cibersicurezza,
- oppure contribuiscono alla resilienza dell’Unione in settori di importanza strategica, difendendo e rafforzando catene del valore strategiche e mantenendo e rafforzando attività di importanza strategica per l’Unione, inclusi importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), in settori quali infrastrutture critiche, tecnologie trasformative, innovazioni rivoluzionarie e mezzi di produzione critici per le imprese e i consumatori.
Green deal e Just Transition Fund
InvestEU contribuirà a realizzare il Green Deal europeo e il meccanismo per una transizione giusta. Esso contribuirà inoltre a sviluppare la dimensione sociale dell’Unione. Il regolamento InvestEU contiene specifici requisiti giuridici riguardanti il contributo agli obiettivi climatici e ambientali, nonché alla sostenibilità delle operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell’Unione, con riferimento alle tre dimensioni climatica, ambientale e sociale. I progetti incompatibili con gli obiettivi climatici, secondo i principi stabiliti negli orientamenti sulla verifica della sostenibilità, non sono ammissibili al sostegno.
Come parte del Piano di investimenti del Green Deal europeo, InvestEU contribuirà al meccanismo per una transizione giusta, con un regime dedicato attuato tramite prodotti finanziari. InvestEU JTS sostiene investimenti per affrontare i problemi sociali, economici e ambientali derivanti dalla transizione verso il conseguimento dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 in materia di clima e della neutralità climatica entro il 2050. Al fine di beneficiare di InvestEU JTS, gli Stati membri stabiliscono nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta i settori e le attività che prevedono di sostenere, conformemente ai principi riguardanti i piani territoriali per una transizione giusta definiti nelle pertinenti disposizioni del regolamento relativo al Just Transition Fund.
Budget
La dotazione finanziaria di InvestEU, pari a 8,4 miliardi a prezzi 2018, di cui 2,8 miliardi a carico del QFP 2021-27 e 5,6 miliardi provenienti da Next Generation EU, dovrebbe salire a 9,4 miliardi con i fondi aggiuntivi concordati da Parlamento e Consiglio. L'obiettivo è attivare garanzie per circa 26,2 miliardi a prezzi correnti e mobilitare oltre 372 miliardi di investimenti.
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