Ministero Ambiente: Produzione in aree industriali dismesse - Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 PNRR
Criteri di attuazione dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» della Missione 2, Componente 2 del PNRR.
Obiettivo
Le agevolazioni relative all'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» della Missione 2, Componente 2, del PNRR sono concesse dalle regioni e dalle province autonome, in qualità di soggetti attuatori, che hanno partecipato alla manifestazione d'interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse (sempre nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 Investimento 3.1).
Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di tutte le dimensioni che sostengono le spese di investimento per la realizzazione degli interventi ammissibili.
Le imprese possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino ad un numero massimo di cinque soggetti, ivi compreso il soggetto capofila e previa indicazione dello stesso.
I progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.
Interventi ammissibili
Gli interventi ammissibili devono prevedere:
- a) uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell’idrogeno;
- b) uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori di cui alla lettera a), comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica.
Gli interventi devono rispettare quanto di seguito indicato:
- a) essere finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile;
- b) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, entro 18 mesi dal provvedimento di concessione;
- c) essere ultimati, con riferimento alla componente di cui al comma 1, lettera a), entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2026, e, con riferimento alla componente di cui al comma 1, lettera b), entro 30 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2026, se antecedente;
- d) il Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), secondo le indicazioni contenute per l’Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)” e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2 e n.5;
- e) fermo restando l’ammissibilità alle agevolazioni della totalità degli impianti addizionali asserviti realizzati, prevedere l’installazione nell’area dove è ubicato l’elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest'ultima, a condizione che dette aree siano nella disponibilità del Soggetto beneficiario, di uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell’elettrolizzatore stesso. Qualora l’area di cui al primo periodo sia classificata come zona agricola, anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65, del decreto-legge gennaio 2012, n. 1;
- f) prevedere l’installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW. La potenza nominale di cui al primo periodo è riferita al solo elettrolizzatore;
- g) prevedere l’installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno rinnovabile aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH2. Il consumo specifico di cui al primo periodo è riferito all’intero impianto, ovvero all’elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari;
- h) gli eventuali sistemi di stoccaggio di idrogeno devono prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
- i) gli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica devono:
- essere installati e messi in funzione contemporaneamente agli impianti addizionali asserviti;
- prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera b); - j) il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241; k) le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione della decisione della Commissione europea di cui all’articolo 21, comma 3;
- l) le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione dell’atto delegato di cui all’articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, qualora antecedente la data del provvedimento di concessione di cui all’articolo 14;
- m) non è ammessa l’immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell’energia prodotta da impianti addizionali asserviti.
Budget e Incentivi
Le risorse disponibili ammontano a 450 milioni di euro.
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di sovvenzione diretta, con procedura valutativa a graduatoria, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 ovvero applicando il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione C(2022) 5342 final della Commissione europea del 20 luglio 2022, secondo quanto previsto ai sensi del comma 2, lettera i).
Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, sulla base dell’offerta formulata dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetto congiunto, in sede di presentazione della domanda di agevolazione.
L’agevolazione richiesta non può essere superiore al 100% dei costi ammissibili e, indipendentemente dalla presentazione della stessa proposta in forma singola o congiunta, l’agevolazione massima concedibile è pari a 20 milioni di euro.
Procedure
Con decreto direttoriale n. 427 del 23 dicembre sono stati definiti gli adempimenti in capo alle regioni e alle province autonome, in qualità di soggetti attuatori, e lo schema di bando tipo per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e delle province autonome che disciplina le modalità tecnico-operative finalizzate alla concessione delle agevolazioni.
Link
Attuazione dell'investimento e bando tipo - Decreto direttoriale n. 427 del 23 dicembre 2022 e Bando Tipo
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