Friuli Venezia Giulia: incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro - Lr n. 18-2005
Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
Il regolamento stabilisce, in attuazione degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro, anche al fine dell’attuazione degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati dalla Giunta regionale.
Beneficiari
Sono beneficiari degli incentivi:
- a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
- b) cooperative e loro consorzi.
I soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
- a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
- b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
- c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;
- d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all’Albo delle imprese artigiane e svolgere la prorpia attività nel territorio regionale;
- e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;
- f) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;
- g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
- h) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l’incentivo ai sensi del presente regolamento;
- i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
- j) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall’iscrizione al Registro delle imprese, nei settori esclusi dal campo di applicazione degli aiuti «de minimis». Se l’assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un’unità locale, quest’ultima non deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.
Interventi ammissibili
Sono incentivabili:
- le assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale,
- le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di cui al Capo III del decreto legislativo 81/2015 di durata non inferiore a sei mesi,
- la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 368/2001 ovvero dal Capo III del decreto legislativo 81/2015, ovvero stipulati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 223/1991.
Agevolazioni
Assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale
Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale, l’incentivo è pari a:
- a) euro 2.000 se riguarda soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del Regolamento (vedi Links);
- b) euro 3.000 se riguarda soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del Regolamento (vedi Links);
- c) euro 4.500 se riguarda soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del Regolamento (vedi Links);
- d) euro 4.000 se riguarda soggetti che soddisfino cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a) e b) del Regolamento (vedi Links);
- e) euro 5.500 se riguarda soggetti che soddisfino cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a) e c) del Regolamento (vedi Links).
Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale gli importi di cui al comma 1 sono elevati di 2.000 euro.
Assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale
L’ammontare dell’incentivo è pari:
- a) ad euro 1.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;
- b) ad euro 2.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale.
Trasformazione dei contratti di lavoro
L’ammontare degli incentivi, con riferimento a ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale, è pari ad euro 1.000.
L’importo è elevato ad euro 1.500 nelle ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi soggetti a rischio di disoccupazione che siano donne le quali, alla data di presentazione della domanda, hanno compiuto il cinquantesimo anno di età ovvero uomini i quali, alla data di presentazione della domanda, hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.
Gli importi di cui sopra, sono elevati di euro 1.000 nell’ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi:
- a) soggetti a rischio di disoccupazione che, alla data di presentazione della domanda, prestano la propria opera presso il soggetto richiedente nell’ambito dell’esecuzione di iniziative di lavoro di pubblica utilità;
- b) soggetti a rischio di disoccupazione che, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero del tirocinio del quale viene prevista la stabilizzazione con conseguente presentazione della domanda di incentivo, soddisfacessero i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) o d) del Regolamento (vedi Links).
Qualora la stabilizzazione soddisfi entrambi i requisiti, gli importi di cui sopra sono elevati di euro 1.500. Per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale gli importi derivanti dall’applicazione dei commi di cui sopra sono elevati di 2.000 euro.
Presentazione delle domande
Le istanze per la concessione degli incentivi sono presentate, a pena di inammissibilità, dall’1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno.
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