Dl 63-2012: in vigore le disposizioni per il riordino dei contributi all'editoria

Newspaper - foto di ShironekoEuro Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 18 maggio 2012, n. 63 recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 22 maggio.

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012 , n. 63

Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale. (12G0083)

				 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visti gli articoli  77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per modificare i requisiti di accesso ed  i  criteri  di
calcolo dei contributi alle imprese editrici, in modo  da  conseguire
effetti  di  risanamento  della  contribuzione  pubblica,  una   piu'
rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi  nella
spesa pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 


				 
                                Emana 

 

				 
                     il seguente decreto-legge: 

 
                               Art. 1 

 

				 
        Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria 

 
  1.  In  attesa  della  ridefinizione  delle   forme   di   sostegno
all'editoria, le disposizioni  del  presente  decreto  sono  volte  a
razionalizzare l'utilizzo delle risorse,  attraverso  meccanismi  che
correlino il contributo per  le  imprese  editoriali  agli  effettivi
livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformita' con
le finalita' di cui all'articolo 29, comma  3,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  2. A decorrere dai contributi relativi all'anno  2013,  le  imprese
editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione
di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero,
e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n.  250,  le  imprese  di  cui
all'articolo 153, comma 4, della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere
i relativi contributi a condizione che la testata edita sia  venduta,
per le testate nazionali, nella misura di  almeno  il  30  per  cento
delle copie distribuite e, per le testate  locali,  nella  misura  di
almeno il 35 per cento delle copie distribuite. Si considera  testata
nazionale quella distribuita in  almeno  cinque  regioni  e  con  una
percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore  al  5
per cento  della  propria  distribuzione  totale.  Nella  domanda  di
contributo sono evidenziate le modalita' e le condizioni contrattuali
che regolano l'eventuale affitto o acquisto della testata. 
  3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si  intendono  quelle
poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non  esclusivi,
tramite  contratti  con  societa'  di  distribuzione   esterne,   non
controllate  ne'  collegate  all'impresa  editrice   richiedente   il
contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono
escluse le copie diffuse  e  vendute  tramite  strillonaggio,  quelle
oggetto di vendita in blocco, da  intendersi  quale  vendita  di  una
pluralita' di copie ad un unico soggetto, nonche' quelle per le quali
non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse  al  calcolo
le copie  vendute  mediante  abbonamento  sottoscritto  da  un  unico
soggetto per  una  pluralita'  di  copie,  qualora  tale  abbonamento
individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di
vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia  inferiore
al 20 per cento del prezzo di copertina.  Sono  altresi'  ammesse  le
copie cedute in connessione con il versamento  di  quote  associative
destinate alla sottoscrizione di abbonamenti  a  prodotti  editoriali
mediante espressa doppia opzione. 
  4. Per accedere ai contributi e' necessario altresi' che: 
    a)  le  cooperative  editrici,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 460, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici,  grafici
editoriali, con prevalenza di giornalisti e  abbiano  la  maggioranza
dei soci dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo
indeterminato,  mantenendo  il   requisito   della   prevalenza   dei
giornalisti; 
    b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonche' le  imprese  di
cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, se editrici di  quotidiani,  abbiano  impiegato,
nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5  dipendenti,
con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto  di
lavoro a tempo  indeterminato;  se  editrici  di  periodici,  abbiano
impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo,  almeno  3
dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente  assunti  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
    c) i dati relativi  alla  tiratura,  alla  distribuzione  e  alla
vendita,  nelle  loro  differenti  modalita',  siano   attestati   da
dichiarazioni  sostitutive  di  atto   notorio,   rese   dal   legale
rappresentante  dell'impresa,  e   siano   comprovati   da   apposita
certificazione analitica rilasciata  da  una  societa'  di  revisione
iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. 
  5.  L'obbligo  della  relazione  di  certificazione  dei   bilanci,
previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 2 dicembre 1997,  n.  525,  per  le  imprese  che  editano
giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero,  si  estende
ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione
delle diverse tipologie  di  vendita.  Le  autorita'  diplomatiche  o
consolari competenti ai sensi del medesimo  articolo  6  acquisiscono
l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione  del
contributo, ai fini dell'inoltro al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'articolo  3,
comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica  a
tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti. 
  7. Le domande relative al  credito  di  imposta  sulla  carta,  per
l'anno 2011, di cui  all'articolo  1,  comma  40  ,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente  pervenute,  purche'
inviate mediante raccomandata postale  o  tramite  posta  certificata
entro la data di scadenza prevista dal relativo bando. 

        
      
                               Art. 2 

 

				 
       Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo 

 
  1. I contributi di cui al  presente  decreto  spettano  nei  limiti
delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza
delle risorse  stanziate,  agli  aventi  titolo  spettano  contributi
ridotti mediante riparto proporzionale. 
  2. A decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno  2012,  per  le
imprese di cui all'articolo 3, commi  2,  2-bis,  2-ter  e  2-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo
153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  nonche'  per
le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il  contributo,  che
non puo' comunque superare quello riferito all'anno  2010,  e'  cosi'
calcolato: 
    a) una quota pari  al  50  per  cento  esclusivamente  dei  costi
sostenuti per  il  personale  dipendente,  calcolati  in  un  importo
massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui  rispettivamente
per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto  di
lavoro a tempo indeterminato, per  l'acquisto  della  carta,  per  la
stampa e  per  la  distribuzione.  I  predetti  costi  devono  essere
direttamente connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale per  la
produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i
relativi  pagamenti  devono  essere  effettuati   tramite   strumenti
tracciabili.  Essi  devono  risultare  dal  bilancio   di   esercizio
dell'impresa  richiedente  i  contributi  e  dal  relativo  prospetto
analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di
certificazione del  bilancio,  corredata  dell'idonea  documentazione
dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera  g),
della legge 7 agosto 1990, n. 250 . Non sono comunque  ammissibili  i
costi sostenuti dalle imprese  editrici  per  l'acquisto  di  servizi
editoriali consistenti  nella  predisposizione,  anche  parziale,  di
pagine  del  giornale  e  per  attivita'  di  consulenza.   L'importo
complessivo di tale quota non  puo',  comunque,  essere  superiore  a
2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per
i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000  di
euro  per  le  imprese  editrici  di  giornali  quotidiani   di   cui
all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250; 
    b) una quota pari a 0,20  euro  per  ogni  copia  venduta  per  i
quotidiani nazionali, a 0,15 euro per i quotidiani locali  e  a  0,35
euro per i periodici. Tale quota non puo' comunque  essere  superiore
all'effettivo  prezzo  di  vendita  di  ciascuna   copia.   L'importo
complessivo di tale quota di  contributo  non  puo'  comunque  essere
superiore a 3.500.000 di euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i
periodici. 
  3. Per copie vendute si intendono quelle cedute  a  titolo  oneroso
presso le edicole o punti di vendita  non  esclusivi,  o  spedite  in
abbonamento a titolo  oneroso,  purche'  considerate  ammissibili  in
conformita' ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3. 
  4. Il presente  articolo  non  si  applica  ai  contributi  di  cui
all'articolo 3, comma 3, della  legge  7  agosto  1990,  n.  250.  Le
risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5
per cento dell'importo  stanziato,  per  i  contributi  diretti  alla
stampa, sul pertinente capitolo del  bilancio  del  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri. In  caso  di  insufficienza  delle  risorse  stanziate,  si
procede   alla   liquidazione   del   contributo   mediante   riparto
proporzionale tra gli aventi diritto. 
  5. Le agenzie d'informazione radiofonica di  cui  all'articolo  53,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un
contributo annuo pari al 30 per cento  dei  costi  sostenuti  per  il
personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da
una societa' di revisione iscritta nell'apposito  albo  tenuto  dalla
CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro. 
  6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.  250,  le
parole: "70 per  cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "40  per
cento". Al comma 2 del medesimo articolo le parole:  "80  per  cento"
sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento". 
  7. L'erogazione dei contributi diretti alla stampa e' soggetta alla
disciplina di cui all'articolo  48-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602.  Il  termine  per  la
conclusione del procedimento relativo all'erogazione  dei  contributi
scade il 31 marzo dell'anno  successivo  a  quello  di  presentazione
delle relative domande. A tale  data  il  provvedimento  e'  adottato
comunque sulla base delle  risultanze  istruttorie  acquisite,  ferma
restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite. 
  8. Ai  componenti  della  Commissione  tecnica  consultiva  di  cui
all'articolo 54 della legge 5 agosto  1981,  n.  416,  rappresentanti
delle categorie operanti nei settori della stampa e dell'editoria, si
applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n.215. 

        
      
                               Art. 3 

 

				 
                          Editoria digitale 

 
  1. Le imprese editrici che abbiano  percepito  per  l'anno  2011  i
contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter  e  2-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, le  imprese  di  cui  all'articolo
153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  nonche'  le
imprese di cui all'articolo 20,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, possono continuare a
percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata,  anche  non
unicamente, in formato digitale.  La  testata  deve  comunque  essere
accessibile online, anche  a  titolo  non  oneroso,  in  formato  non
inferiore a quattro pagine per numero, ed editare  esclusivamente  in
formato digitale  e  accessibile  online  almeno  240  uscite  per  i
quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per  i
quindicinali e 9 per i mensili. 
  2. Al fine di favorire l'ampliamento e  la  diversificazione  delle
politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1,  e'  consentita
la riduzione di periodicita'. A tale fine, per le testate in  formato
digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di  cui  all'articolo
1, comma 2. 
  3.  Fermo  restando  il  rispetto  dei   tetti   massimi   previsti
dall'articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in
formato digitale e' suddiviso in una quota  pari,  per  i  primi  due
anni, al 70 per cento dei costi  sostenuti  ed  una  quota  calcolata
sulla base di 0,10 euro per  ogni  copia  digitale,  ove  venduta  in
abbonamento.  Tale  quota  non   puo'   comunque   essere   superiore
all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel  caso
di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i  costi  di
produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni
dell'articolo 2, concorrono con  quelli  relativi  alla  edizione  in
formato  digitale,  nell'ambito   del   tetto   globale   specificato
all'articolo 2, comma 2, lettera a). 
  4.  A  decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno  2013,  fermi
restando i requisiti di cui  al  comma  1,  per  testate  in  formato
digitale si  intendono  quelle  migrate  a  un  sistema  digitale  di
gestione di contenuti unico, dotate di  un  sistema  di  gestione  di
spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti  concessionari
di  spazi  pubblicitari  digitali,  di  un   sistema   che   consenta
l'inserimento di commenti da parte  del  pubblico,  con  facolta'  di
prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione
di contenuti attraverso  dispositivi  mobili.  Nel  caso  in  cui  la
pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le
testate devono essere altresi' dotate di un sistema di  pubblicazione
che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti  a  pagamento,
nonche' di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di
pagamento  digitali.  L'effettiva  dotazione   dei   sistemi   e   la
sussistenza dei requisiti di cui al presente comma  e'  oggetto,  per
ciascuna annualita', di apposita dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'impresa richiedente i contributi. 
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  3,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura  non  regolamentare,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  sono  specificate  le
tipologie dei costi  ammissibili  per  la  pubblicazione  in  formato
digitale.  Tale  decreto  e'  aggiornato  periodicamente,  anche  per
ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali. 

        
      
                               Art. 4 

 

				 
Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita  della  stampa
                       quotidiana e periodica 

 
  1. Per favorire la modernizzazione del sistema di  distribuzione  e
vendita della stampa  quotidiana  e  periodica,  per  assicurare  una
adeguata  certificazione  delle  copie  distribuite   e   vendute   e
nell'intento di agevolare la diffusione della moneta  elettronica,  a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e' obbligatoria la tracciabilita' delle
vendite e delle rese dei giornali quotidiani e  periodici  attraverso
l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici  basati
sulla  lettura  del  codice  a  barre.  Per  sostenere  l'adeguamento
tecnologico degli operatori, e' attribuito, nel rispetto della regola
de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l'anno 2012, per  un
importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  ovvero  del  Sottosegretario
delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite  massimo
di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti  dai  risparmi
effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo
complessivo  non  superiore  a  10  milioni  di  euro,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  nel
medesimo anno, per le finalita' di cui al presente comma, ad apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Il credito d'imposta va indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed
e'   utilizzabile   esclusivamente   in   compensazione   ai    sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni.  Esso  non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di
applicazione del presente articolo anche con riguardo alla  fruizione
del credito di imposta al fine del rispetto del  previsto  limite  di
spesa e al relativo monitoraggio. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 56, comma  4,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si  rapporta
il rimborso in favore della societa' Poste Italiane  S.p.A.  relativo
all'applicazione  delle  tariffe  agevolate  per  la  spedizione  dei
prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al  31  marzo
2010, e' pari alle tariffe stabilite per l'anno 2012  per  gli  invii
non omologati destinati alle aree  extraurbane,  dal  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze con il decreto 21 ottobre  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 274  del  23  novembre  2010,  recante  tariffe  per  le
spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione  dei  libri  spediti
tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1,  comma
1, del decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  353,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2004,  n.  46.  Resta  ferma
l'applicazione delle tariffe piene ai fini della  determinazione  dei
rimborsi in favore della  societa'  Poste  Italiane  S.p.A.,  per  il
periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009. I  risparmi
conseguiti dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al  presente
comma, rispetto allo stanziamento accantonato nel  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai  sensi  dell'articolo
10-sexies, comma 2, del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25,
da accertarsi con apposito decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri ovvero  del  Sottosegretario  delegato,  sono  destinati  ad
integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita'  di  cui
al comma 1, nonche' per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo
del settore editoriale. 
  4.  I  rivenditori  di  quotidiani  e  periodici  possono  svolgere
attivita' connesse all'erogazione di servizi da parte delle Pubbliche
amministrazioni mediante l'utilizzo di una rete telematica e  per  il
tramite di un idoneo sistema informatico. 
  5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve: 
  a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi  delle
Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4; 
  b) garantire la sicurezza ed integrita' dei dati trasmessi; 
  c) essere operativo su tutto il territorio nazionale. 
  6. Dallo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4  non  devono
derivare oneri a carico della finanza pubblica. 

        
      
                               Art. 5 

 

				 
                      Pubblicita' istituzionale 

 
  1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione  della
spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione  di
massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale  promosse
dalle amministrazioni  centrali  dello  Stato,  il  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri fornisce, entro il  30  aprile  di  ogni  anno,  criteri  ed
indicazioni  di  riferimento  per  l'efficientamento  della  suddetta
spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata
dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e  dei  dati
forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno. 
  2. Le amministrazioni centrali dello Stato  procedono  all'acquisto
degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei  criteri  forniti  dal
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  e  alle  condizioni
economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della
legge 7 giugno 2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto  dell'interesse
pubblico  alla  piu'   estesa   veicolazione   ai   cittadini   delle
informazioni  di  carattere  istituzionale,  le   concessionarie   di
pubblicita' sono tenute ad applicare alla  Presidenza  del  Consiglio
dei  Ministri  la  tariffa  basata  sul  costo  unitario  piu'  basso
applicato sul mercato al momento della stipula  dell'accordo  quadro,
che viene rinnovato annualmente. 

        
      
                               Art. 6 

 

				 
                             Abrogazioni 

 
  1. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
    b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 2010, n. 223; 
    c) l'articolo 3, commi 2, lettera c),  e  3,  lettera  a),  della
legge 7 agosto 1990, n. 250; 
    d) l'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

        
      
                               Art. 7 

 

				 
                          Entrata in vigore 

 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 18 maggio 2012 


				 
                             NAPOLITANO 

 

				 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 

				 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

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