Fondo Garanzia PMI: in Gazzetta il decreto 26 giugno 2012 che modifica i criteri

 

EuroPubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012 il decreto interministeriale 26 giugno 2012, che introduce modifiche e integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (L. 662/96 e L. 266/97).

In relazione alle diverse tipologie di operazioni finanziarie, alle categorie di imprese beneficiarie, ai settori economici di appartenenza e alle aree geografiche, il decreto individua:

  • la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia;
  • la misura della copertura massima delle perdite;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa;
  • la misura delle commissioni per l’accesso alla garanzia.

In particolare:

  • la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie;
  • la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%;
  • l'importo massimo garantibile è pari a 1,5 milioni di euro per impresa beneficiaria, innalzabile a 2,5 milioni di euro per:
    - operazioni garantite a valere sulle Riserve PON Ricerca e Competitività, POIn Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico e POIn Attrattori Culturali, Naturali e Turismo del Fondo;
    - operazioni finanziarie di anticipazione del credito senza cessione dello stesso, accordate ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale che vantano crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
    - operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi;
    - operazioni sul capitale di rischio.

Inoltre, il decreto stabilisce che la misura minima dell’accantonamento da operare, a titolo di coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo non può essere inferiore al 6 percento dell'importo garantito dal Fondo. Tale percentuale può essere innalzata dal Comitato di gestione del Fondo in relazione al profilo di rischio delle diverse tipologie di operazioni finanziarie garantite ovvero alla rischiosità del soggetto beneficiario.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


DECRETO 26 giugno 2012

Modifiche  ed  integrazioni  ai  criteri  e  alle  modalita'  per  la
concessione della garanzia del Fondo di garanzia  per  le  piccole  e
medie imprese. (12A09216) 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista legge 7 agosto 1997, n. 266 e,  in  particolare,  l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale  al
comma 3, prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, del  31  maggio  1999,  n.
248, con cui e' stato adottato  il  «Regolamento  recante  criteri  e
modalita' per la concessione della garanzia e  per  la  gestione  del
Fondo di garanzia per  le  piccole  e  medie  imprese»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
Trattato agli aiuti d'importanza minore  («de  minimis»),  pubblicato
nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista la definizione di piccola e  media  impresa  contenuta  nella
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  nell'allegato  1  al  Regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del  9
agosto  2008,  nonche'  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita'
produttive del 18 aprile 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con  il  quale
sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie  imprese
alla disciplina comunitaria; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  dell'11
novembre 2010, con il quale e' stato istituito uno  specifico  regime
di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma  di  garanzia  e
altri strumenti di mitigazione del rischio di credito; 
  Vista la decisione n. 4505 del  6  luglio  2010  con  la  quale  la
Commissione europea ha  approvato  il  metodo  nazionale  di  calcolo
dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e  medie
imprese,  notificato  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  (n.
182/2010) in data 14 maggio 2010, nonche'  la  conseguente  circolare
emanata dallo stesso Ministero con la quale sono  fornite  le  «Linee
guida» per l'applicazione del predetto metodo di calcolo; 
  Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca  e  Competitivita'»
FESR 2007-2013, approvato con  decisione  della  Commissione  europea
C(2007)6882 del 21 dicembre 2007; 
  Visto il Programma Operativo Interregionale «Energie Rinnovabili  e
Risparmio  Energetico»  FESR  2007-2013,  approvato   con   decisione
C(2007)6820 della Commissione del 20 dicembre 2007; 
  Visto il Programma Operativo Interregionale «Attrattori  Culturali,
Naturali e  Turismo»  FESR  2007-2013,  approvato  con  decisione  n.
C(2008)5527 della Commissione del 6 ottobre 2008; 
  Visto il decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  del  23
settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 3 ottobre 2005,  n.  230,  recante  «Approvazione  delle
condizioni  di  ammissibilita'  e  delle  disposizioni  di  carattere
generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge
23 dicembre  1996,  n.  662,  a  seguito  di  rideterminazione  delle
caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del  D.M.
20 giugno 2005» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  recante  «Semestre
europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  n.  106  del  12  luglio  2011  e,   in
particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede  che  ai
fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito  e  lo
sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo  di
garanzia di cui all' art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle
risorse finanziarie  disponibili,  con  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, possono  essere  modificati  e  integrati  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione della garanzia e  per  la  gestione  del
Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato  31  maggio  1999,  n.  248  e  successivi   decreti
attuativi, anche introducendo delle differenziazioni  in  termini  di
percentuali di finanziamento garantito e di onere  della  garanzia  e
che a tali fini, il Fondo puo' anche sostenere con garanzia  concessa
a titolo oneroso il capitale di rischio  investito  da  fondi  comuni
d'investimento mobiliari chiusi; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici" e, in particolare, l'art. 39, il  quale  prevede:
al comma 1,  che  la  misura  della  copertura  degli  interventi  di
garanzia e controgaranzia, nonche' la misura della copertura  massima
delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie  di  operazioni
finanziarie,  categorie  di  imprese  beneficiarie  finali,   settori
economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto  di  natura
non regolamentare, adottato dal Ministro  dello  sviluppo  economico,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al  comma  2,
che nel rispetto  degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  per  ogni
operazione finanziaria ammessa all'intervento del  Fondo  di  cui  al
comma  1,  la  misura  dell'accantonamento  minimo,   a   titolo   di
coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto  di  natura
non regolamentare adottato dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al  comma  3,
che l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di  cui
al comma 1 e' elevato a 2  milioni  e  cinquecentomila  euro  per  le
tipologie  di  operazioni  finanziarie,  le  categorie   di   imprese
beneficiarie finali, le aree geografiche e  i  settori  economici  di
appartenenza individuati con  decreto  di  natura  non  regolamentare
adottato dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e che una quota non  inferiore
all'80 per  cento  delle  disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  e'
riservata  ad  interventi  non  superiori  a   cinquecentomila   euro
d'importo massimo garantito per singola impresa; al comma 5  che  con
decreto di natura  non  regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello
sviluppo economico, d'intesa con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, puo' essere  modificata  la  misura  delle  commissioni  per
l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti,  a  pena  di
decadenza, in relazione alle  diverse  tipologie  di  intervento  del
Fondo di cui al comma 1; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico in data 26  gennaio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 24 aprile 2012, n. 96, recante «Modalita' per l'incremento  della
dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662; 
    b) «Soggetti beneficiari»:  le  imprese  classificate  di  micro,
piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1
al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto  2008,
nonche' i consorzi; 
    c) «Imprese femminili»: le imprese, di  micro,  piccola  e  media
dimensione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),  della  legge  25
febbraio 1992, n. 215, ossia le societa' cooperative e le societa' di
persone costituite in misura non inferiore al 60 percento  da  donne,
le societa' di capitali le cui quote di  partecipazione  spettano  in
misura non inferiore  ai  due  terzi  a  donne  e  i  cui  organi  di
amministrazione siano costituiti per almeno i  due  terzi  da  donne,
nonche' le imprese individuali gestite  da  donne,  che  operano  nei
settori  dell'industria,  dell'artigianato,   dell'agricoltura,   del
commercio, del turismo e dei servizi; 
    d) «Piccole imprese dell'indotto di  imprese  in  amministrazione
straordinaria»: le imprese di piccola dimensione che,  alla  data  di
presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, hanno  prodotto,
nell'esercizio in corso e in ciascuno dei  due  esercizi  precedenti,
almeno il 50 percento del loro fatturato  nei  confronti  di  imprese
committenti che siano state ammesse, a partire dal  1°  luglio  2008,
alle procedure di amministrazione straordinaria  di  cui  al  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270  e  al  decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39. Ai fini della presentazione delle richieste di  garanzia
e della valutazione  del  merito  creditizio,  per  tali  imprese  si
applica quanto previsto  ai  commi  3  e  4  dell'art.  6-quater  del
Regolamento del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche; 
    e) «Imprese sociali»:  le  imprese  di  micro,  piccola  e  media
dimensione che, ai sensi decreto legislativo 24 marzo 2006,  n.  155,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  27
aprile  2006,  n.  97,  esercitano,  in  via  stabile  e  principale,
un'attivita' economica organizzata al fine della produzione  o  dello
scambio di beni o servizi di utilita' sociale, diretta  a  realizzare
finalita' di interesse generale ed iscritte  nell'«apposita  sezione»
del Registro delle Imprese prevista all'art. 5, comma 2, del medesimo
decreto  legislativo   n.   155/2006   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    f) «Contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in  legge
dall'art. 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33, e  successive
modifiche e integrazioni; 
    g) «Regioni del Mezzogiorno»:  le  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
    h) «Regioni dell'Obiettivo  Convergenza»:  le  regioni  Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia; 
    i)  «Disposizioni  operative  del  Fondo»:  le   «condizioni   di
ammissibilita'  e  le  disposizioni   di   carattere   generale   per
l'amministrazione del Fondo», adottate dal Comitato di  gestione  del
Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.  266
e approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del  23
settembre 2005, e successive modifiche e integrazioni. 
  2. Per quanto non espressamente  disposto  nel  presente  articolo,
valgono le ulteriori definizioni  adottate  nel  Regolamento  del  31
maggio 1999, n. 248 e successive modifiche  e  integrazioni  e  nelle
Disposizioni operative del Fondo. 

        
      
                               Art. 2 
 
                 Ambito e finalita' di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione di quanto  previsto  all'art.
39, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
all'art. 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106,  individua,  per  gli  interventi  del  Fondo,  in  relazione  a
tipologie   di   operazioni   finanziarie,   categorie   di   imprese
beneficiarie, settori economici di appartenenza e  aree  geografiche:
la  misura  della  copertura   degli   interventi   di   garanzia   e
controgaranzia; la misura  della  copertura  massima  delle  perdite;
l'importo massimo garantito per  singola  impresa;  la  misura  delle
commissioni per l'accesso alla  garanzia.  E'  altresi'  definita  la
misura  minima  dell'accantonamento   da   operare,   a   titolo   di
coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla
garanzia del Fondo. 

        
      
                               Art. 3 
 
Operazioni finanziarie con copertura massima del  Fondo  fino  all'80
                              percento 
 
  1. La garanzia diretta del Fondo, fatto salvo  quanto  previsto  al
comma 4, e'  concessa  fino  alla  misura  massima  dell'80  percento
dell'ammontare delle  operazioni  finanziarie,  comunque  finalizzate
all'attivita' di impresa, riferite a: 
    a) soggetti beneficiari ubicati nei territori delle  regioni  del
Mezzogiorno; 
    b) imprese femminili; 
    c) piccole imprese dell'indotto  di  imprese  in  amministrazione
straordinaria, relativamente  alle  operazioni  di  finanziamento  di
durata non inferiore a 5  anni,  dirette  alla  rinegoziazione  e  al
consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonche'
a fornire alle medesime  imprese  la  liquidita'  necessaria  per  il
regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi. 
  2. Nel limite della copertura massima delle operazioni  di  cui  al
comma 1 e fatto salvo quanto previsto al comma 4, la garanzia diretta
del Fondo copre fino all'80 percento dell'ammontare  dell'esposizione
per  capitale,  interessi,  contrattuali  e  di  mora,  del  soggetto
richiedente nei confronti del soggetto beneficiario. 
  3.  Per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  al   comma   1,   la
controgaranzia del Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 4,  e'
concessa fino  alla  misura  massima  dell'80  percento  dell'importo
garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione  che
le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale  massima
di  copertura  dell'80  percento.  Entro  il  predetto   limite,   la
controgaranzia copre fino all'80 percento della somma  liquidata  dal
confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore. 
  4. Nel caso in cui le operazioni finanziarie  di  cui  al  comma  1
abbiano  ad  oggetto  l'anticipazione  di  crediti  verso   Pubbliche
Amministrazioni di cui all'art. 4, il consolidamento di passivita' di
cui all'art. 6 o interventi sul capitale di rischio di  cui  all'art.
7, la garanzia diretta e la controgaranzia del  Fondo  sono  concesse
entro le rispettive misure massime indicate nei medesimi articoli  4,
6 e 7. 
  5. Per la concessione della garanzia  del  Fondo  sulle  operazioni
finanziarie di cui  al  comma  1,  lettera  a),  qualora  riferite  a
soggetti   beneficiari   ubicati   nei   territori   delle    regioni
dell'Obiettivo Convergenza, e a condizione che  siano  conformi  alle
linee  guide  trasmesse  al  Gestore  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, le Riserve «PON Ricerca e Competitivita'»,  «POIn  Energie
Rinnovabili e Risparmio Energetico»  e  «POIn  Attrattori  Culturali,
Naturali e Turismo» del Fondo sono utilizzate in via prioritaria. 
  6. L'importo massimo garantibile  dal  Fondo  per  singola  impresa
beneficiaria, relativamente alle operazioni  finanziarie  di  cui  al
presente articolo, e' pari  a  1,5  milioni  di  euro.  Tale  importo
massimo e' innalzato a 2,5 milioni di euro per: 
    a) le operazioni finanziarie garantite  a  valere  sulle  Riserve
«PON Ricerca e Competitivita'», «POIn Energie Rinnovabili e Risparmio
Energetico» e «POIn Attrattori Culturali,  Naturali  e  Turismo»  del
Fondo; 
    b) le operazioni finanziarie di cui al comma 1 che presentano  le
caratteristiche di cui agli articoli 4, 5 e 7. 

        
      
                               Art. 4 
 
    Sostegno alle imprese creditrici di Pubbliche Amministrazioni 
 
  1. La garanzia diretta del  Fondo  e'  concessa  fino  alla  misura
massima del 70 percento dell'ammontare delle  operazioni  finanziarie
di anticipazione del credito senza cessione dello  stesso,  accordate
ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale  che
vantano crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.  Ai  fini
dell'ammissione alla garanzia del Fondo, tali crediti  devono  essere
certificati dall'Amministrazione debitrice, sia  nell'ammontare,  sia
nella loro certezza, esigibilita' e liquidita', secondo le  modalita'
previste dai decreti di cui all'art. 13,  comma  2,  della  legge  12
novembre  2011,  n.  183  e  all'art.  12,  comma  11-quinquies,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attuativi dell'art. 9, commi 3-bis
e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  successive
modifiche e integrazioni. 
  2. L'importo dell'operazione finanziaria per la quale e' presentata
richiesta di ammissione alla  garanzia  del  Fondo  non  puo'  essere
superiore all'ammontare dei crediti di cui al comma 1. 
  3. Nel limite della copertura massima delle operazioni  di  cui  al
comma 1, la garanzia diretta del Fondo  copre  fino  al  70  percento
dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali
e di mora,  del  soggetto  richiedente  nei  confronti  del  soggetto
beneficiario. 
  4.  Per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  al   comma   1,   la
controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80
percento dell'importo garantito dal  confidi  o  da  altro  fondo  di
garanzia, a condizione che  le  garanzie  da  questi  rilasciate  non
superino la percentuale  massima  di  copertura  dell'80%.  Entro  il
predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 per cento  della
somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al  soggetto
finanziatore. 
  5. L'importo massimo garantibile  dal  Fondo  per  singola  impresa
beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni  finanziarie
di cui al presente articolo, e' pari a 2,5 milioni di euro. 
  6. Relativamente alle operazioni di cui al comma 1, non  e'  dovuto
il versamento di alcuna commissione al Fondo a fronte dell'ammissione
alla garanzia. 

        
      
                               Art. 5 
 
      Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi 
 
  1. Fatto salvo  quanto  previsto  agli  articoli  3  e  4,  per  le
operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attivita' di impresa,
aventi durata  non  inferiore  a  36  mesi  e  concesse  ai  soggetti
beneficiari ubicati su tutto il  territorio  nazionale,  la  garanzia
diretta del Fondo  e'  concessa  fino  alla  misura  massima  del  70
percento dell'ammontare dell'operazione stessa. Nel caso  in  cui  le
operazioni finanziarie di cui al presente comma abbiano ad oggetto il
consolidamento  di  passivita'  a  breve   termine,   ai   fini   del
riconoscimento della predetta misura  massima  di  copertura  nonche'
dell'importo massimo garantibile di  cui  al  comma  4,  l'operazione
finanziaria per la quale e' richiesta  la  garanzia  del  Fondo  deve
essere accordata al soggetto beneficiario da un soggetto finanziatore
diverso, nonche'  appartenente  ad  un  differente  gruppo  bancario,
rispetto a quello che ha erogato, al medesimo soggetto  beneficiario,
i prestiti oggetto di consolidamento. 
  2. Nei limiti della copertura massima delle operazioni  di  cui  al
comma 1, la garanzia diretta del Fondo  copre  fino  al  70  percento
dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali
e di mora,  del  soggetto  richiedente  nei  confronti  del  soggetto
beneficiario. 
  3.  Per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  al   comma   1,   la
controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80
percento dell'importo garantito dal  confidi  o  da  altro  fondo  di
garanzia, a condizione che  le  garanzie  da  questi  rilasciate  non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento.  Entro
il predetto limite, la  controgaranzia  copre  fino  all'80  percento
della somma liquidata dal confidi o da altro  fondo  di  garanzia  al
soggetto finanziatore. 
  4. L'importo massimo garantibile  dal  Fondo  per  singola  impresa
beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni  finanziarie
di cui al presente articolo, e' pari a 2,5 milioni di euro. 

        
      
                               Art. 6 
 
          Altre operazioni di consolidamento di passivita' 
 
  1. Per le  operazioni  di  consolidamento  di  passivita'  a  breve
termine accordate dal medesimo soggetto finanziatore che  ha  erogato
al soggetto beneficiario i prestiti oggetto di consolidamento, ovvero
da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario,
la garanzia diretta del Fondo, su tutto il territorio  nazionale,  e'
concessa fino alla misura  massima  del  30  percento  dell'ammontare
dell'operazione finanziaria. 
  2. Nel limite della copertura massima delle operazioni  di  cui  al
comma 1, la garanzia diretta del Fondo  copre  fino  al  30  percento
dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali
e di mora,  del  soggetto  richiedente  nei  confronti  del  soggetto
beneficiario. 
  3.  Per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  al   comma   1,   la
controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima del  60
percento dell'importo garantito dal  confidi  o  da  altro  fondo  di
garanzia, a condizione che  le  garanzie  da  questi  rilasciate  non
superino la percentuale massima di copertura del 60  percento.  Entro
il predetto limite, la controgaranzia copre fino al 60 percento della
somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al  soggetto
finanziatore. 
  4. L'importo massimo garantibile  dal  Fondo  per  singola  impresa
beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni  finanziarie
di cui al presente articolo, e' pari a 1,5 milioni di euro. 

        
      
                               Art. 7 
 
                 Operazioni sul capitale di rischio 
 
  1. Sono ammesse alla garanzia diretta del Fondo  le  operazioni  di
acquisizione di  partecipazioni  di  minoranza  in  piccole  e  medie
imprese,  realizzate  attraverso  aumenti  di  capitale  sociale,  se
compiute dai fondi comuni di investimento  mobiliari  chiusi  per  il
tramite delle societa' di gestione del risparmio e delle societa'  di
gestione armonizzate oltre che dai soggetti di cui all'art. 1,  comma
1,  del  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, del  31  maggio  1999,  n.
248, e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Per le operazioni di cui al comma 1,  la  garanzia  diretta  del
Fondo e' concessa fino alla misura  massima  del  50  percento.  Essa
copre fino al 50 percento della differenza tra i prezzi di acquisto e
di cessione delle  azioni  o  quote  dell'impresa  partecipata,  come
risultanti dagli atti di compravendita  e/o  di  sottoscrizione.  Nei
casi  di   liquidazione   volontaria   o   concorsuale   dell'impresa
partecipata, per la determinazione del valore ipotetico  di  realizzo
delle quote o  azioni,  deve  essere  prodotta  una  perizia  giurata
contenente una valutazione periziale della partecipazione, effettuata
da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici di  ufficio,  i
cui oneri sono a carico dei soggetti richiedenti. 
  3.  Per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  al   comma   1,   la
controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80
percento dell'importo garantito dal  confidi  o  da  altro  fondo  di
garanzia, a condizione che  le  garanzie  da  questi  rilasciate  non
superino la percentuale massima di copertura del 60  percento.  Entro
il predetto limite, la  controgaranzia  copre  fino  all'80  percento
della somma liquidata dal confidi o da altro  fondo  di  garanzia  al
soggetto investitore. 
  4. Le partecipazioni garantite dal Fondo devono essere detenute per
un periodo non inferiore a 24 mesi e non superiore a 7 anni, pena  la
decadenza della garanzia. 
  5. L'importo massimo garantibile dal  Fondo,  per  singola  impresa
beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni  finanziarie
di cui al presente articolo, e' pari a 2,5 milioni di euro. 
  6.  Il  Fondo  puo'  garantire  operazioni   di   acquisizione   di
partecipazioni di minoranza complessivamente fino  a  50  milioni  di
euro di ammontare garantito. Con decreto di natura non regolamentare,
adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del  Comitato  di
gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7  agosto
1997, n. 266, puo' essere aggiornato  l'importo  massimo  garantibile
dal Fondo per dette operazioni. 

        
      
                               Art. 8 
 
                    Altre operazioni finanziarie 
 
  1. Per le operazioni finanziarie diverse  da  quelle  di  cui  agli
articoli 3, 4, 5,  6  e  7,  comunque  finalizzate  all'attivita'  di
impresa,  concesse  ai  soggetti  beneficiari  ubicati  su  tutto  il
territorio nazionale, la garanzia diretta del Fondo e' concessa  fino
alla misura massima del 60  percento  dell'ammontare  dell'operazione
finanziaria. 
  2. Nel limite della copertura massima delle operazioni  di  cui  al
comma 1, la garanzia diretta del Fondo  copre  fino  al  60  percento
dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali
e di mora,  del  soggetto  richiedente  nei  confronti  del  soggetto
beneficiario. 
  3.  Per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  al   comma   1,   la
controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80
percento dell'importo garantito dal  confidi  o  da  altro  fondo  di
garanzia, a condizione che  le  garanzie  da  questi  rilasciate  non
superino la percentuale massima di copertura del 80  percento.  Entro
il predetto limite, la  controgaranzia  copre  fino  all'80  percento
della somma liquidata dal confidi o da altro  fondo  di  garanzia  al
soggetto finanziatore. 
  4. L'importo massimo garantibile  dal  Fondo  per  singola  impresa
beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni  finanziarie
di cui al presente articolo, e' pari a 1,5 milioni di euro. 

        
      
                               Art. 9 
 
                     Commissioni per la garanzia 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.  4,  comma  6,  per
l'ammissione alla garanzia non e'  dovuto  il  versamento  di  alcuna
commissione  al  Fondo  relativamente  alle  operazioni  finanziarie,
diverse da quelle di cui agli articoli 6 e 7, riferite a: 
    a) soggetti beneficiari ubicati nelle regioni del Mezzogiorno; 
    b) imprese femminili; 
    c) piccole imprese dell'indotto  di  imprese  in  amministrazione
straordinaria, relativamente alle operazioni di cui all'art. 3, comma
1, lettera c); 
    d) micro, piccole e  medie  imprese  che  hanno  sottoscritto  un
contratto di rete; 
    e) imprese sociali; 
    f) soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto  merci
su strada per conto terzi. 
  2. Nei casi non previsti dal comma 1, il soggetto richiedente versa
al Fondo,  a  pena  di  decadenza  della  garanzia,  una  commissione
espressa in termini di percentuale, applicata una tantum  all'importo
garantito dal Fondo  e  variabile  in  funzione  della  tipologia  di
operazione finanziaria garantita  e  della  dimensione  del  soggetto
beneficiario, la cui  misura  e'  riportata,  distintamente  per  gli
interventi di garanzia diretta e di controgaranzia del  Fondo,  nelle
tabelle allegate al presente decreto. 
  3. Per le operazioni finanziarie di  cui  all'art.  7,  oltre  alla
commissione una tantum di cui al comma 2,  versata  a  seguito  della
concessione della garanzia, e' altresi' versata al Fondo, a  pena  di
decadenza, una  commissione  annuale,  per  ciascuno  degli  anni  di
detenzione della partecipazione, nella  misura  dello  0,25  percento
dell'importo garantito per i primi 5 anni e nella misura  dello  0,50
percento dell'importo garantito per gli anni successivi. 

        
      
                               Art. 10 
 
                       Accantonamento al Fondo 
 
  1. A fronte dell'ammissione alla  garanzia  del  Fondo,  la  misura
dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio,  non
puo' essere inferiore al 6 percento dell'importo garantito dal  Fondo
su ogni operazione finanziaria. In relazione al  profilo  di  rischio
delle diverse  tipologie  di  operazioni  finanziarie  garantite  dal
Fondo,  ovvero  alla  rischiosita'  del  soggetto  beneficiario,   il
Comitato di gestione del Fondo puo' innalzare la predetta percentuale
di accantonamento. 

        
      
                               Art. 11 
 
             Innalzamento delle percentuali di copertura 
 
  1. In tutti  i  casi  previsti  dal  presente  decreto  in  cui  le
percentuali di copertura del Fondo, cosi' come le percentuali massime
di copertura applicabili dai confidi e dagli altri fondi di  garanzia
sulle operazioni per le quali  e'  richiesta  la  controgaranzia  del
Fondo, siano inferiori all'80  percento,  ovvero  qualora  la  misura
massima  consentita,  seppur  fissata  dal  presente  decreto  all'80
percento,  sia  applicata  in  misura  ridotta,  la  percentuale   di
copertura del Fondo puo' essere innalzata fino  alla  misura  dell'80
percento nel caso in cui l'operazione finanziaria: 
    a) sia garantita dal Fondo utilizzando, unitamente  alle  risorse
finanziarie ordinarie del medesimo Fondo, i contributi  apportati  da
banche, Regioni  o  altri  enti  e  organismi  pubblici,  ovvero  con
l'intervento  della  SACE  S.p.A.,  sulla  base  di  quanto  previsto
dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge del  29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della  legge  del  28
gennaio 2009, n. 2 e secondo le modalita' definite con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico di cui al medesimo art. 11, comma 5; 
    b) benefici della controgaranzia  rilasciata  dal  Fondo  Europeo
degli Investimenti. 

        
      
                               Art. 12 
 
                      Informazione alle imprese 
 
  1. I soggetti richiedenti la garanzia del Fondo comunicano, in sede
di domanda, le condizioni economiche applicate alle  imprese  per  la
concessione  dell'operazione  finanziaria  oggetto  di  richiesta  di
garanzia,  ovvero  per  il  rilascio  della  garanzia,  nel  caso  di
controgaranzia. 
  2. L'ammissione alla garanzia del Fondo e' comunicata  ai  soggetti
beneficiari dal Comitato di gestione per il tramite del  Gestore  del
Fondo. Il Comitato di gestione puo' prevedere ulteriori  disposizioni
in tema di  trasparenza  delle  condizioni  e  di  informazioni  alle
imprese. 
  3. I soggetti richiedenti la garanzia diretta e  la  controgaranzia
del Fondo provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi  e
le altre  indicazioni  riportati  nelle  Disposizioni  operative  del
Fondo. 

        
      
                               Art. 13 
 
                            Norme finali 
 
  1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica  quanto
previsto dal Regolamento del 31 maggio  1999,  n.  248  e  successive
modifiche e integrazioni e dalle Disposizioni operative del Fondo. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di  approvazione
delle  conseguenti  modifiche  e  integrazioni  delle  condizioni  di
ammissibilita' e delle disposizioni di  carattere  generale,  di  cui
all'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 26 giugno 2012 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Passera          
 
p. Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
 il vice Ministro delegato 
          Grilli 
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