Zone Franche Urbane-ZFU: Agenzia Entrate, niente vincoli per compensazioni incentivi

Agevolazioni fiscali e contributiveCon la risoluzione n. 36/E del 3 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le compensazioni effettuate per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle imprese che operano nelle Zone franche urbane non sono sottoposte all’obbligo di apposizione del visto di conformità, né al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti.

Le agevolazioni fiscali e contributive per le ZFU

Con il decreto interministeriale del 10 aprile 2013 sono state stabilite le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive inizialmente previste per la Zona franca urbana del Comune de L’Aquila ed estese dal decreto-legge n. 179-2012 (Dl Crescita 2.0) alle micro e piccole imprese delle ZFU ricadenti nell'Obiettivo Convergenza e a quelle della Provincia di Carbonia-Iglesias.

Gli incentivi consistono:

  • nell'esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF, IRES);
  • nell'esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  • nell'esenzione dall’imposta municipale propria (IMU);
  • nell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Le agevolazioni possono essere fruite mediante riduzione dei versamenti dovuti in relazione alle singole imposte per cui si gode dell’esenzione e relativamente ai contributi per i quali è concesso l’esonero.

La risoluzione n. 36/E-2015

Con la risoluzione n. 36/E del 3 aprile 2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le compensazioni effettuate con il modello di pagamento F24 a scomputo delle imposte dirette, dell’Irap, dell’Imu e dei contributi previdenziali non sono soggette:

  • all’obbligo di apposizione del visto di conformità, in caso di compensazioni per importi superiori a 15mila euro (legge 147-2013);
  • al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (decreto-legge 78-2010).

Inoltre, il documento chiarisce che alle compensazioni non è applicabile:

  • il limite di 250mila euro previsto per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione,
  • il limite generale di 700mila euro previsto dalla legge n. 388-2000, in quanto il credito d’imposta deriva dall’applicazione di una 'disciplina agevolativa sovvenzionale' con stanziamenti predeterminati e quindi non vi è l’esigenza di controllare la spesa pubblica connessa alla concessione delle agevolazioni.

Links
Risoluzione n. 36/E-2015 Agenzia Entrate

Photo credit: www.SeniorLiving.Org

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