Agenzia delle Entrate: circolare 8/E-2013 sulla deduzione Irap sul costo del lavoro
Il decreto legge 201/2011 ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2012, una deduzione analitica dell’Irap per le spese relative al personale dipendente dalla base imponibile Irpef e Ires. Con la circolare n. 8/E, l'Agenzia delle entrate, oltre a ripercorrere le regole generali della deduzione Irap, chiarisce le modalità per la presentazione delle istanze di rimborso per le annualità pregresse.
Deduzione analitica dell'Irap
La circolare chiarisce che il contribuente può dedurre:
- la quota Irap commisurata all’imposta corrispondente al costo per lavoro dipendente (e assimilato), non ammesso in deduzione,
- il 10% dell’Irap complessiva versata, se alla determinazione della base imponibile concorrono interessi passivi e oneri assimilati indeducibili.
Beneficiari
La misura interessa:
- società di capitali ed enti commerciali;
- società di persone ed imprese individuali;
- banche e altri enti ed società finanziari;
- imprese di assicurazione;
- persone fisiche, società semplici e ad esse equiparate esercenti arti e professioni.
Inoltre sono ammesse alla deduzione altri soggetti, a condizione che gli stessi determinino la base imponibile IRAP ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (ad esempio, imprenditori agricoli) ovvero per regime naturale (enti privati non commerciali per l’attività commerciale svolta).
Modalità di fruizione
Nel caso in cui il periodo di imposta coincida con l’anno solare, il contribuente può fruire della deduzione dal reddito relativo al periodo di imposta 2012 (Modello Unico 2013) a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano contribuito spese per redditi di lavoro dipendente e per redditi assimilati.
Per quanto riguarda le annualità pregresse, l'Agenzia fa riferimento a quanto previsto dal DPR n. 602/1973 (art. 38), secondo cui è possibile è possibile presentare istanza di rimborso per i versamenti per i quali alla data data di conversione del dl n. 201/2011 - cioè al 28 dicembre 2011 - risulti ancora pendente il termine di 48 mesi.
Le istanze possono essere presentate esclusivamente per via telematica.