La sentenza 8415-2013 della Corte di Cassazione sulle agevolazioni per la prima casa
La sezione tributaria della Corte di Cassazione chiarisce, con sentenza n. 8415/2013, i requisiti per accedere ai benefici fiscali per l'acquisto della prima casa: l'agevolazione spetta solo a coloro che possono dimostrare di risiedere o di lavorare nel Comune in cui è situato l'immobile oggetto dei benefici.
Le agevolazioni per la prima casa consistono nell’applicazione in misura ridotta:
- dell’imposta di registro (3% anziché 7%),
- dell’Iva (4% anziché 10%),
- delle imposte ipotecaria e catastale (pari a 168 euro, anziché, rispettivamente, 2% e 1%).
La sentenza della Corte di Cassazione ha avuto origine dal ricorso presentato da un contribuente che ha ricevuto un avviso di revoca delle agevolazioni per non aver trasferito la residenza, entro 18 mesi dalla dichiarazione resa in atto, nel Comune in cui si trova l'immobile. Il ricorso, accolto nel primo grado di giudizio, è poi approdato alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, che ha di nuovo dato ragione al contribuente in quanto i lavori di ristrutturazione dell'immobile in questione non erano stati completati.
L'Agenzia delle Entrate, a quel punto, ha portato la controversia in Cassazione, contestando la rilevanza dei lavori di ristrutturazione come ostacolo al mancato trasferimento della residenza, e ottenendo poi una sentenza favorevole. Secondo la Cassazione, infatti, se è vero che i lavori impediscono l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale, non si può dire che ostacolino il trasferimento della residenza nel Comune in cui l'immobile è situato. Le agevolazioni, quindi, devono essere revocate.