Trento: interventi per promuovere l’accesso al credito per l’acquisto dell’abitazione principale - Lp n. 18-2011
Description
Criteri attuativi dell’articolo 33 della legge provinciale n. 18-2011, modificato dall’articolo 7 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, inerente gli interventi per promuovere l’accesso al credito per l’acquisto dell’abitazione.
Il Fondo interviene in favore di soggetti che intendono contrarre un’operazione di finanziamento per l’acquisto, la ristrutturazione e l’acquisto/ristrutturazione dell’immobile, e relative pertinenze, da destinare a propria abitazione principale così come definita dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 e successive modifiche. L’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Le operazioni di finanziamento ammesse sono rappresentate da mutui ipotecari accordati da banche convenzionate con l’Ente di garanzia nel limite di importo di 300.000 euro e per una durata non superiore a venticinque anni.
Beneficiari
Coloro che intendono accedere agli interventi del Fondo devono:
- possedere i requisiti per i soci delle cooperative edilizie previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1722 di data 8 agosto 2012 applicando per il calcolo dell’Icef anche il punto 3 lettera a) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2346 di data 30 ottobre 2012 relativo agli interventi per eventi straordinari;
- dimostrare la sostenibilità delle obbligazioni che assumono con il mutuo rispetto alla situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza. A tal fine la richiesta di accesso al Fondo deve essere supportata da una deliberazione della banca che attesti la valutazione positiva effettuata dalla stessa in ordine alla capacità del richiedente di assolvere le obbligazioni assunte con il mutuo considerando la situazione reddituale del nucleo familiare del richiedente. La medesima deliberazione deve contenere la disponibilità della banca a concedere il mutuo, previa acquisizione della garanzia rilasciata dall’Ente di garanzia.
La garanzia del Fondo è a prima richiesta ed è concessa nel limite massimo del 30% della quota capitale del mutuo accordato. La garanzia del Fondo è concessa nel limite massimo della differenza tra la garanzia totale richiesta dalla banca e le garanzie che può offrire il richiedente.
Entro il 30 aprile di ogni anno, l’Ente di garanzia invia alla struttura provinciale competente apposita rendicontazione contabile della gestione del Fondo riportante, relativamente a ciascuna operazione in essere, distinta per anno di ammissione al Fondo, l’entità del mutuo, la percentuale di rischio coperto, le eventuali perdite sopportate.
L’Ente di garanzia acquisisce e conserva per almeno cinque anni dalla data di cessazione della garanzia la seguente documentazione: la richiesta di accesso al Fondo; il contratto di mutuo con la banca e il relativo piano di ammortamento.
L’Ente di garanzia provvede a stipulare convenzioni con le banche per disciplinare le condizioni degli interventi ammessi ai benefici del Fondo. Le condizioni devono risultare uniformi per tutti i soggetti beneficiari.
Le convenzioni disciplinano in particolare:
- le condizioni economiche di erogazione dei mutui garantite dal Fondo;
- le procedure per la presentazione delle domande, l’istruttoria e la concessione dei finanziamenti;
- l’eventuale riduzione della garanzia in relazione al rimborso del mutuo e della relativa copertura del debito residuo assistita dall’ipoteca.
La banca finanziatrice si impegna a non richiedere garanzie aggiuntive, oltre all'ipoteca sull'immobile e quella assistita dal Fondo. Qualora la banca intenda comunque richiedere una garanzia aggiuntiva la stessa deve essere concordata con l’Ente di garanzia.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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