Strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare
Strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare.
Lo strumento è volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
L’obiettivo dello strumento è integrare le attività di cooperazione in ambito nucleare che sono finanziate ai sensi del regolamento (UE) 2021/947, in particolare al fine di sostenere la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l’esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle attività nell’ambito del pertinente quadro regolamentare dell’Euratom, nonché in linea con il presente regolamento e in modo quanto più aperto possibile. Nel quadro di tale obiettivo, lo strumento mira inoltre a sostenere la promozione della trasparenza nei processi decisionali relativi al nucleare delle autorità dei paesi terzi.
Obiettivi
Lo strumento persegue i seguenti obiettivi specifici:
- a) la promozione di un’autentica cultura della sicurezza nucleare e della radioprotezione, l’attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione e il miglioramento costante della sicurezza nucleare, compresa la promozione della trasparenza nei processi decisionali delle autorità dei paesi terzi relativi alla sicurezza degli impianti nucleari;
- b) la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari, compresa la promozione della trasparenza nei processi decisionali delle autorità dei paesi terzi;
- c) l’istituzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi terzi.
Programmi indicativi pluriennali e Piani d’azione annuali
La cooperazione nell’ambito del presente regolamento è attuata sulla base di programmi indicativi pluriennali.
I programmi indicativi pluriennali mirano a garantire un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi o le regioni interessate, in linea con la finalità generale e l’ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità e fondata sul quadro strategico. I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di performance e orientati ai risultati e l’assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per obiettivo..
Sulla base dei programmi indicativi pluriennali la Commissione adotta piani d’azione annuali. La Commissione può anche adottare misure speciali e misure di sostegno.
I piani d’azione e le misure speciali precisano per ciascun paese terzo o regione gli obiettivi perseguiti, le procedure di gestione, i progetti da finanziare, un calendario indicativo, i risultati attesi e le principali attività, le modalità e, ove opportuno, lo stato di avanzamento dei piani d’azione e delle misure speciali per ogni paese terzo o regione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse. Tali piani d’azione e tali misure contengono una descrizione d’insieme e sommaria di ciascuna azione da finanziare, un’indicazione relativa agli importi stanziati per le singole azioni, un calendario di attuazione indicativo e gli indicatori specifici ai fini della sorveglianza, della valutazione e del riesame del rendimento e dei risultati nonché di eventuali spese di sostegno connesse, secondo il caso. Se del caso, comprendono i risultati di eventuali esperienze acquisite da una precedente cooperazione.
Sostegno
Il finanziamento dell’Unione può coprire le spese di sostegno per l’attuazione dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, sorveglianza, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini dell’attuazione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale per il sostegno amministrativo richiesto dallo strumento e per gestire le operazioni finanziate nell’ambito del presente regolamento, comprese le azioni di informazione e comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.
Se le spese di sostegno non sono incluse nei piani d’azione o nelle misure speciali, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell’Unione per le misure di sostegno può coprire:
- a) studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti e le missioni conoscitive;
- b) spese connesse alla fornitura di informazioni e alle attività di comunicazione, comprese l’elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell’Unione.
Finanziamenti europei
I finanziamenti dell’Unione nell’ambito dello strumento possono essere erogati nelle forme stabilite dal regolamento finanziario, in particolare:
- a) sovvenzioni;
- b) appalti pubblici di servizi o forniture;
- c) retribuzione di esperti esterni;
- d) finanziamenti misti.
Il sostegno ai sensi dello strumento può essere fornito anche secondo le norme applicabili alla garanzia per le azioni esterne istituita dal regolamento (UE) 2021/947 (garanzia per le azioni esterne) e contribuire alla dotazione a favore della garanzia per le azioni esterne. La garanzia per le azioni esterne sostiene anche le operazioni ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio.
Il tasso di copertura per le operazioni della garanzia per le azioni esterne cui il sostegno accordato ai sensi dello strumento contribuisce è pari al 9 %.
Soggetti ammissibili
È data priorità alle persone e alle entità dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, dei paesi candidati potenziali e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. La partecipazione alle gare d’appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate a norma dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali, nonché a tutti i soggetti giuridici che hanno la cittadinanza e, nel caso delle persone giuridiche, hanno effettivamente sede nei seguenti paesi o territori:
- a) gli Stati membri, i beneficiari dello strumento di assistenza preadesione (IPA III), istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisca lo strumento di assistenza preadesione (IPA III), e le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (18);
- b) i paesi partner nell’area del vicinato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947;
- c) i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo pubblicato dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo), che non sono membri del G-20, nonché i paesi e territori d’oltremare definiti dalla decisione 2013/755/UE del Consiglio;
- d) i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, che sono membri del G-20, nonché altri paesi e territori, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto di un’azione finanziata dall’Unione a norma del presente regolamento a cui partecipano;
- e) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco al finanziamento esterno;
- f) i paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo;
- g) i paesi terzi in cui si svolgono le attività previste dagli specifici programmi indicativi pluriennali, piani d’azione o misure.
La cooperazione riguarda:
- a) le autorità di regolamentazione competenti in materia di sicurezza nucleare e le organizzazioni di sostegno tecnico loro designate, al fine di assicurarne le competenze tecniche e l’indipendenza e garantire il rafforzamento del quadro normativo in merito ai temi pertinenti riguardo alla sicurezza nucleare e alla radioprotezione;
- b) le agenzie nazionali incaricate della gestione sicura dei rifiuti radioattivi, affinché possano essere classificati, registrati, contabilizzati e stoccati in modo sicuro;
- c) la missione delle parti interessate di un sistema statale di contabilità e di controllo dei materiali nucleari incaricata di istituire controlli efficienti ed efficaci;
- d) gli operatori di centrali nucleari, in casi eccezionali, limitatamente all’attuazione della raccomandazione risultante dall’esame inter pares della valutazione dei rischi e della sicurezza (stress test) effettuato dall’ENSREG.
Budget: 300 milioni di EUR a prezzi correnti.
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