Superbonus: i chiarimenti del Fisco
L’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi sul superbonus del 110%. Cosa c’è da sapere sulla maxi-detrazione per ristrutturare casa, rendendola più sicura e sostenibile.
Guida al superbonus: interventi ammessi, cessione del credito e sconto in fattura
Per sciogliere i dubbi sulla maxi-detrazione, il Fisco risponde a una serie di interpelli e chiarisce alcuni punti sulla fruibilità del superbonus. Tra gli ultimi chiarimenti in ordine di tempo, vi è quello del 18 dicembre 2023 che riguarda la possibilità di usare i crediti del superbonus per pagare i contributi ai dipendenti.
La circolare 24/e dell'8 agosto 2020 e i provvedimenti sulla cessione del credito
Oltre a chiarire una serie di punti, come l'apertura del superbonus del 110% anche ai familiari e ai conviventi del possessore o del detentore dell’immobile, la circolare 24/E dell'8 agosto 2020 fornisce indicazioni anche in merito alle partite IVA e ai costi accessori agevolabili.
Circolare 24/e dell'8 agosto 2020
Chi non opta per la detrazione fiscale ha davanti due alternative: il cosiddetto sconto in fattura e la cessione del credito.
Il primo consiste in un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore, quindi, recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In alternativa si può optare per la possibilità di cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
La comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi.
Il modello di comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate è stato predisposto l'8 agosto e modificato il 12 ottobre (di seguito i link ai modelli).
Rifacimento di un immobile che fa parte di un complesso residenziale
Nella risposta dell'Agenzia n. 325/2020 il Fisco chiarisce che la demolizione e il rifacimento di un immobile che fa parte di un complesso residenziale ricadente in una zona sismica può beneficiare del superbonus, se l’istante ha firmato il compromesso nel 2018 ma la consegna avviene tra settembre e ottobre 2020. L’agevolazione, infatti, spetta per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Interventi sulle unità coballenti F2
Le spese sostenute per gli interventi effettuati sull’unità collabente (censita al catasto come F2) attigua all’abitazione principale, entrambi oggetto di un programma di ristrutturazione con accorpamento, finalizzati alla riduzione del rischio sismico e all’efficientamento energetico possono accedere al superbonus. E’ quanto chiarisce il Fisco nella risposta n. 326/2020.
Ecobonus e sismabonus, infatti, spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati al Catasto. L’Agenzia ritiene che tale principio si possa applicare anche ai fini del superbonus.
Immobili in comodato d’uso
Nella risposta n. 327/2020 il Fisco chiarisce che è possibile beneficiare del Superbonus per gli interventi che prevedono la sostituzione dell’attuale generatore di calore con una pompa di calore, se l’immobile è in comodato d’uso.
Niente superbonus, invece, per i lavori di tinteggiatura dello stesso immobile che possono, però, beneficiare del “bonus facciate” cioè della detrazione nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per il rifacimento e la pittura
Interventi sulle villette a schiera
Con la risposta n. 328/2020 l’Agenzia delle Entrate precisa che il proprietario di una villetta a schiera può fruire del superbonus per gli interventi che intende realizzare sull’immobile, a prescindere dalla condizione che lo stesso sia adibito a prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015.
Limiti di spesa per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio
Nel caso in cui sullo stesso fabbricato siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascun lavoro realizzato. E l’esecuzione sull’intero edificio di almeno un intervento “trainante” consente ai singoli di fruire del maxisconto per i lavori di risparmio energetico effettuati sulla propria unità immobiliare. E' quanto precisa il Fisco nella risoluzione n. 60 del 28 settembre 2020.
La questione "strade private"
A destare diversi dubbi sin dall'avvio del superbonus è come giudicare l’autonomia funzionale di un’unità autonoma. La circolare 24/E delle Entrate parla di accesso su strada, ma sin dal primo momento non è stato chiaro se questa definizione ricomprendesse situazioni simili ma non identiche, come strade private, parchi condominiali, le villette a schiera che costituiscono un "condominio orizzontale".
A scioglierei i dubbi, rispondendo a un'interrogazione parlamentare, è stato il sottosegretario del MEF Alessio Villarosa: "In merito alla nozione di accesso da strada, né nella norma né nella circolare 24/E, sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata". Di conseguenza "può ritenersi autonomo anche l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà". E può ritenersi autonomo "anche l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli".
Il perimetro, secondo il MEF, va ulteriormente allargato considerando autonomo anche l’accesso indipendente che passi da aree (quali strada, cortile o giardino) "comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto accesso avvenga attraverso un’area di proprietà esclusiva del possessore dell’unità immobiliare oggetto degli interventi agevolabili".
L'isolamento termico della terrazza e l'installazione di un impianto solare fotovoltaico sono agevolabili al 110%
Ad interpellare l’amministrazione finanziaria, un contribuente che, possedendo un appartamento posto all’ultimo piano di un edificio composto da dieci unità immobiliari e il sovrastante lastrico solare, intende realizzare l’isolamento termico della terrazza e installarvi un impianto solare fotovoltaico, con cessione a favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) dell’energia non auto-consumata in sito.
Avendo ottenuto l’ok degli altri condomini, il contribuente può fruire dello sconto fiscale sull’intero importo pagato, anche in misura eccedente rispetto a quella a lui imputabile in base all’ordinario criterio civilistico di ripartizione delle spese condominiali, ma comunque entro il limite fissato dalla disciplina del superbonus in funzione del numero delle unità immobiliari che costituiscono l’edificio. È uno dei chiarimenti contenuti nella risposta n. 499 del 27 ottobre 2020.
Superbonus anche per chi lavora all'estero
Un cittadino fiscalmente residente all’estero può accedere al superbonus 110% per i lavori condominiali effettuati sull’immobile che detiene in Italia. Considerando che in Italia è titolare del solo reddito fondiario, non potrà però fruire della detrazione diretta, ma solo delle opzioni alternative, cioè dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito d’imposta. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 500 del 27 ottobre 2020.
Il forfetario e incapiente può cedere il credito alla banca
Il libero professionista a regime forfetario, incapiente e che quindi non ha la possibilità di applicare detrazioni fiscali, può cedere alla banca il credito d’imposta corrispondente al superbonus del 110% spettante per la ristrutturazione di un immobile situato in una zona sismica interessata dall’agevolazione.
E’ quanto chiarisce il Fisco nella risposta n. 514 del 2 novembre 2020.
La vetrata non rientra nel superbonus
Non danno diritto alla detrazione del superbonus le spese sostenute per l’intervento di sostituzione della parete verticale dell'abitazione, costituita da vetrate non rimovibili, con una parete isolante che farebbe guadagnare al fabbricato le due classi energetiche richieste dalla norma. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate contenuto nella risposta n. 521 del 3 novembre.
Superbonus al 50% per l’abitazione adibita in parte a bed & breakfast
Nella risposta n. 570 del 9 dicembre il Fisco chiarisce che gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulla parte residenziale di un immobile utilizzato sia come propria abitazione che per l’esercizio svolto in via professionale dell’attività di bed & breakfast, possono fruire del superbonus nella misura ridotta del 50%.
L'Ape ante intervento può essere redatta anche dopo l'inizio dei lavori
L’accesso al superbonus non è precluso nel caso in cui i lavori siano iniziati a dicembre 2019, a causa dell'emergenza sanitaria posticipati ed eseguiti da luglio 2020, e non sia stato prodotto l'attestato di prestazione energetica (Ape) della situazione ante intervento. In tal caso, infatti, l’Agenzia chiarisce - nella risposta n. 571 del 9 dicembre 2020 - che l’attestato può essere redatto anche successivamente all'inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi.
E’ possibile accedere al superbonus anche se l’edificio è sia commerciale sia residenziale
Nella risposta 572 del 9 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate chiarisce che è possibile accedere al superbonus 110% per i lavori eseguiti sulle abitazioni, anche se l’edificio è sia commerciale sia residenziale. Basta che il condominio approvi gli interventi con riferimento ai soli appartamenti, sia redatta un’Ape ante e post intervento e sia rispettato ogni altro requisito previsto dalla normativa.
Un edificio plurifamiliare che non è un condominio non accede al superbonus
Con la risoluzione n. 78/E del 15 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la maxi-agevolazione non spetta per interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un fabbricato che, posseduto da un unico proprietario, anche se nudo proprietario di alcune unità, non può qualificarsi come “condominio”, in mancanza della pluralità dei proprietari.
Il vincolo dei beni culturali non blocca il superbonus
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 595 del 16 dicembre 2020, dice sì alla detrazione del 110% per i singoli interventi ammessi all’ecobonus, come la sostituzione degli infissi, purché sia certificato il miglioramento energetico, realizzati su una unità immobiliare inserita in un condominio tutelato dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Il beneficiario, inoltre, può optare per una delle modalità alternative previste per la fruizione dello sconto d’imposta.
Superbonus fruibile anche dai non residenti
Con le risposte n. 596, n. 597, n. 601, n. 602 del 17 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente che lavora all’estero e che in Italia non ha redditi per effettuare la detrazione d’imposta, potrà beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Il tema della possibilità di fruire del Superbonus anche da parte di chi opera all’estero era stato già affrontato a ottobre dalla risposta n. 500 del 27 ottobre 2020 dell’Agenzia.
Ammessi al Superbonus anche lo scaldabagno e la termostufa a pellet
Nella risposta dell’Agenzia delle entrate n. 600 del 17 dicembre 2020 viene chiarito che tra gli interventi agevolabili con il Superbonus è inclusa anche la sostituzione di una caldaia a gasolio utilizzata per il riscaldamento di un’abitazione e la produzione di acqua calda sanitaria con uno “scaldabagno a pompa di calore” e una “termostufa a pellet”.
La circolare 30/E del 22 dicembre 2020
A dicembre il Fisco è tornato a fornire nuovi chiarimenti in materia di superbonus e cessione del credito con la circolare n. 30/E-2020.
Tra i temi trattati:
- il concetto di “accesso autonomo dall’esterno”;
- la spettanza dell'incentivo per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
- l’aumento del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive;
- il quorum ridotto (1/3 della proprietà) necessario per la maggioranza delle assemblee condominiali per l’approvazione dei lavori agevolabili;
- le semplificazioni delle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali.
Il Fisco fornisce, inoltre, l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive, da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di conformità sulle comunicazioni da inviare all’amministrazione finanziaria per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Circolare 30/E del 22 dicembre 2020
In arrivo 6 codici tributo per i crediti in compensazione
Con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 l‘Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per consentire ai fornitori e ai cessionari di utilizzare in compensazione (tramite modello F24) i crediti d’imposta relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati in ambito di Superbonus. Per farlo, bisognerà usare esclusivamente i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia stessa.
I nuovi codici sono:
- “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
- “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
- “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
- “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
- “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
- “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.
Nel modello di pagamento F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Quando invece il contribuente deve procedere al riversamento del credito compensato, la colonna è quella di “importi a debito versati”.
Si al superbonus per la villetta a schiera, se dotata di accesso autonomo
Nel caso di unico edificio con più abitazioni dotate di accesso autonomo, è possibile usare il Superbonus. E quanto emerge dalla risposta n. 9 del 5 gennaio 2021, con cui l’Agenzia delle entrate chiarisce che in caso di lavori da eseguire su una villetta a schiera sita in un residence, con accesso da un passo carrabile comune, si può fruire del Superbonus in quanto, essendo ogni villetta dotata di un proprio tetto, giardino, portone d'ingresso, numero civico e parcheggio, il requisito dell’accesso autonomo si può ritenere soddisfatto.
Per le villette a schiera conta la situazione a inizio lavori
Il 7 gennaio 2021 l’Agenzia ha pubblicato due risposte anche in relazione alla fruizione del Superbonus 110%, in relazione a unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno.
Con la risposta n. 15-2021 si chiarisce che in caso di accorpamento di più unità abitative va considerata la situazione esistente all'inizio degli interventi edilizi e non quella risultante alla fine dei lavori ai fini dell'applicazione delle detrazioni (anche se al termine dei lavori sarà possibile individuare due unità indipendenti e con accessi separati su cortili di proprietà).
Con la risposta n. 16-2021, invece, si conferma l’accesso al superbonus per interventi sull'unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno, che costituisce un “corpo” residenziale di un edificio, affiancato a un altro “corpo” ad uso abitativo concesso in uso a terzi. Inoltre, anche chi detiene un'unità immobiliare in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può beneficiare del Superbonus, a prescindere dal fatto che il proprietario dell'immobile abbia o meno fruito dello sconto.
Niente superbonus per gli immobili di proprietà della parrocchia
Lo stesso giorno l’Agenzia ha pubblicato anche la risposta n. 14 del 7 gennaio 2021 che chiarisce come gli enti religiosi non siano compresi tra i soggetti beneficiari del superbonus. Tali enti potranno fruire della maxi-detrazione solo se inclusi anche tra le Onlus, tra le organizzazioni di volontariato o tra le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte negli appositi registri. La parrocchia quindi non potrà fruire della maggiore detrazione del 110% sui lavori da effettuare sull’immobile di sua proprietà, da adibire in parte agli alloggi per i religiosi e in parte a un asilo d’infanzia.
Fanno eccezione le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomino.
Immobile da demolire e ampliare: senza l’abilitazione, niente Superbonus
Con la risposta n. 11 del 7 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate conferma che, in assenza del titolo abilitativo che autorizza i lavori e che attesta la spettanza del Superbonus, un intervento di demolizione, ricostruzione e aumento volumetrico di un’unità abitativa non potrà fruire dell’agevolazione.
Altre condizioni per fruire del superbonus in caso di demolizione e ricostruzione
Sempre in merito agli interventi di demolizione e ricostruzione, l’Agenzia ha pubblicato anche la risposta n. 17 del 7 gennaio 2021 in cui chiarisce che l’intervento di demolizione e ricostruzione, con la messa in sicurezza dal punto di vista antisismico di immobili esistenti (uno pertinenza (C/2), l’altro “fabbricato collabente” (F/2)) fruisce del superbonus a condizione, tra l’altro, che rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001, ai quali sono stati aggiunti di recente “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
Se un’unità ha tre destinazioni d’uso, solo l’abitazione accede al Superbonus
Con la risposta n. 21 dell’8 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso di un edificio composto da un’abitazione, un ufficio e un vano adibito a cabina elettrica (tutti funzionalmente indipendenti), il proprietario potrà fruire del superbonus solo per l’unità ad uso residenziale.
Con una seconda risposta (la n. 24 dell’8 gennaio 2021), invece, l’Agenzia chiarisce che in caso di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento del fabbricato, il superbonus potrà essere usato solo per la parte esistente e non anche per quella di nuova costruzione.
La riqualificazione energetica globale non accede al Superbonus
Con la risposta n. 43 del 18 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate chiarisce che il lavoro di riqualificazione energetica globale di un fabbricato non potrà fruire del Superbonus, visto che si tratta di un intervento a sé stante (inteso come un unicum), e non di un intervento “trainato” che darebbe invece diritto alla maxi detrazione del 110%. Pertanto non potendosi fare una distinzione tra interventi trainanti e trainati, come previsto dalle disposizioni sul Superbonus, questo tipo di riqualificazione non potrà dunque accedervi.
Si al superbonus per unico edificio con due abitazioni
Con la risposta n. 58 del 27 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate conferma che il superbonus spetta anche nel caso di lavori eseguiti su un unico stabile/edificio, ad uso abitazione, composto da due unità immobiliari di proprietà di un unico proprietario.
Più nello specifico, chiarisce l’Agenzia, la detrazione spetta fino a un massimo di quattro unità in questa situazione.
Ok a superbonus per B&B, Fondazione, soggetto con solo reddito fondiario e consulente che si appone da solo il visto di conformità
Con quattro risposte del 28 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate prosegue con il lavoro di chiarimenti a dubbi e quesiti sulla possibilità di fruire del superbonus 110% da parte di vari soggetti.
In particolare, con la risposta n. 60 l’Agenzia conferma che la proprietaria di un’unica casa in Italia titolare del solo relativo reddito fondiario, in qualità di non residente, può fruire dell'agevolazione, tramite la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante.
Ok al superbonus anche per il consulente del lavoro abilitato a rilasciare i visti di conformità e che lo fa per la cessione del proprio credito. La conferma in questo caso arriva dalla risposta n. 61 dell'Agenzia.
Hanno diritto al superbonus anche le Fondazioni che possiedono a vario titolo (piena proprietà, nuda proprietà e proprietà superficiaria) immobili censiti in catasto come A/2, B/1, B/2 e C/6. La conferma è stata data con la risposta n. 64.
Infine, con la risposta n. 65 l’Agenzia delle entrate ha confermato che il superbonus spetta anche al titolare di un’abitazione utilizzata occasionalmente come bed and breakfast a conduzione familiare, dove risiede.
Edificio plurifamiliare con accesso su proprietà condominiale gravata dal peso di una servitù
Con la risposta n. 62 del 28 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate conferma inoltre che il superbonus spetta anche per interventi di risparmio energetico eseguiti sull’immobile che fa parte di un edificio plurifamiliare diviso in otto unità, purchè l'unità immobiliare in questione sia funzionalmente indipendente e disponga di un accesso autonomo dall'esterno. Ciò vale anche quando tale accesso non è su un suolo esclusivo, bensì su una proprietà condominiale gravata dal peso di una servitù.
Superbonus e cooperativa mista
Con la risposta n. 83 del 3 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate ha spiegato che nel caso in cui il complesso immobiliare costruito da una cooperativa mista (con alloggi da assegnare ai soci) non è costituito in un condominio, i lavori non potranno fruire del superbonus. Il motivo risiede nel fatto che le strutture oggetto dei lavori non sono costituite in condominio, come richiede invece la normativa.
Ok al superbonus per spese 2020-2021, anche per lavori cominciati prima
L’8 febbraio l’Agenzia delle entrate ha rilasciato la risposta n. 88-2021 che fornisce un’interpretazione importante per molti cittadini alle prese con la ristrutturazione di casa.
L’Agenzia infatti conferma che quando l’intervento di demolizione e ricostruzione comprende lavori rientranti nel Superbonus (ed è attestato da un titolo amministrativo che lo inserisce tra quelli di ristrutturazione edilizia previsti dall’attuale articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001), il fatto che questo sia iniziato nel maggio 2019 (cioè prima della promulgazione del decreto Rilancio) non impedisce di fruire della maxi agevolazione, naturalmente solo per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 a tutto il 2021.
Superbonus anche ai residenti all’estero per acquisto di casa antisismica
Con la risposta n. 91 dell’8 febbraio 2021, invece, l’Agenzia ha confermato che un contribuente non residente in Italia ma futuro proprietario di un immobile ad uso abitativo nel nostro Paese (e quindi titolare di reddito fondiario) potrà accedere al superbonus per le spese sostenute per l'acquisto di un immobile antisismico ad uso residenziale.
Chiarimenti sui vari bonus per interventi diversi, su due unità abitative
Nella risposta n. 87 dell’8 febbraio 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito la spettanza o meno di quasi tutti i bonus casa, a fronte di interventi che comportano l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità.
In particolare per quanto riguarda il superbonus, l’Agenzia ha chiarito che ai fini della maxi agevolazione per gli interventi che comportano l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità, va valorizzata la situazione di inizio e non di fine lavori. La detrazione al 110% non vale quindi per i lavori sulle parti comuni degli immobili distintamente accatastati prima degli interventi.
Gli altri quesiti su cui interviene sempre la risposta 87-2021 riguardano l’ecobonus, il sismabonus e il bonus mobili.
Come usufruire del superbonus in caso di lavori condominiali e propri
Con la risposta n. 94 dell’8 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate ha confermato che possono usufruire della detrazione del 110% delle spese sostenute, i condòmini che effettuano, insieme alla sostituzione dell'impianto termico che serve l'intero “supercondominio”, anche l'isolamento termico delle facciate e del tetto degli edifici in cui sono situate le loro abitazioni, ottenendo la diminuzione di due classi energetiche.
Ok al superbonus per lavori su una palestra in gestione
Con la risposta 114 del 16 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate chiarisce che possono beneficiare del superbonus gli interventi realizzati da una Associazione sportiva dilettantistica negli spogliatoi di un immobile affidato in gestione dal Comune in base ad una Convenzione. Questo purché il Comune sia daccordo e a patto che sussistano le altre condizioni previste per fruire dell'agevolazione.
Si al superbonus se si condivide solo lo scarico di fogna nera
Con una risposta sempre il 16 febbraio 2021 (la n. 115-2021), l’Agenzia delle entrate ha confermato che può beneficiare del superbonus quell’unità immobiliare autonoma che condivide con un'altra unità immobiliare il solo scarico di fogna nera. Secondo l’Agenzia infatti “si ritiene che, nel presupposto che l'unità immobiliare a destinazione residenziale, sia «funzionalmente indipendente» e quindi dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva tra quelli per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica e per il riscaldamento, e disponga di un accesso autonomo dall'esterno, l'Istante potrà accedere al Superbonus”.
Altri chiarimenti sulle unità funzionalmente indipendenti
Sempre di interventi su unità immobiliari funzionalmente indipendenti si occupa anche la riposta n. 116 del 16 febbraio 2021. In questo caso l'Istante è comproprietario di un'abitazione che costituisce porzione di un più ampio immobile suddiviso in più alloggi residenziali, dotata di accesso autonomo e in via esclusiva di un serbatoio di gas, di un impianto di riscaldamento, di un impianto elettrico, nonché in via non esclusiva di un impianto idrico appartenente ad una utenza comune, con contatore esclusivo di ripartizione e contabilizzazione, e di impianti di deiezione e depurazione dei reflui civili esclusivi solo finché non sono convogliati verso un depuratore comune.
Secondo l’Agenzia la persona ha diritto al superbonus in quanto l'unità abitativa può ritenersi "funzionalmente indipendente", risultando dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva tra «impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale».
Ok al superbonus per lavori antisismici su unità collabenti
Con due distinte risposte, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito ai lavori su unità collabenti. In particolare con la risposta 121-2021 viene chiarito che un edificio composto da due immobili collabenti può beneficiare del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico consistenti nella demolizione e ricostruzione del fabbricato, ma non per quelli energetici, essendo privo degli impianti richiesti dalla normativa.
Invece con la risposta 122-2021 si chiarisce che è possibile accedere al Superbonus anche per i lavori sulla unica unità residenziale unifamiliare, suddivisa solo formalmente in tre particelle catastali, unite "di fatto" ai fini fiscali.
Intervento edilizio radicale: che succede a superbonus e alle altre agevolazioni?
Interessante chiarimento del Fisco per un caso di ristrutturazione abbastanza complesso. Il caso è quello di un proprietario di un’unità immobiliare, sulla quale ha avviato, a fine 2019, un importante intervento di ristrutturazione edilizia con inizio differito di svariati lavori, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, in relazione ai quali ha presentato l’asseverazione tardivamente (cioè, dopo la Scia). In questo caso, chiarisce l’Agenzia, il soggetto non può accedere né al Sismabonus né al Superbonus.
Riguardo invece agli altri lavori, anche di miglioramento energetico, il proprietario può scegliere, in linea di massima, la detrazione che preferisce. È, in estrema sintesi, il contenuto della risposta n. 127 del 24 febbraio 2021.
Sì al superbonus anche per interventi di efficienza energetica sull’unità collabente
Con due risposte, la n. 161-2021 e la n. 162-2021, l’Agenzia delle entrate conferma che gli interventi antisismici e di efficienza energetica eseguiti sull’unità collabente F2, rientranti fra i lavori di manutenzione straordinaria, possono beneficiare della maxi agevolazione.
Promossi anche i lavori sugli immobili, destinati all’edilizia residenziale pubblica, di proprietà di un consorzio di Comuni.
Cessione credito non fatturato, fallimento del creditore cedente, momento impositivo e fatturazione IVA
Con la risposta 163-2021 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul trattamento IVA delle somme:
- relative al credito per fattura da emettere a S.A.L., al momento del pagamento del corrispettivo con riparto fallimentare, per il contratto di appalto per la realizzazione di immobile di un immobile di lusso e per lavori di demolizione uffici;
- per l'IVA, calcolata applicando l'aliquota del 22%, relativa all'importo di cui al precedente punto e, quindi, anch'essa ancora da fatturare
con riferimento, sostanzialmente, al momento impositivo e al soggetto tenuto all'effettuazione dei relativi adempimenti.
Secondo le Entrate, il curatore mantiene l'obbligo di emettere la fattura per conto della società (permanendo in vita il fallimento o riaprendo a posteriori una nuova partita IVA) e di porre in essere i successivi adempimenti, mentre il debitore avrà l'onere di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 6, comma 8, del D. lgs. n. 471, quale forma di regolarizzazione, solo a fronte dell'omessa fatturazione da parte del curatore stesso.
Superbonus anche per impianto fotovoltaico a terra
Con la risposta 171-2021 l’Agenzia delle entrate ha confermato che la maxi agevolazione al 110% spetta anche in caso di installazione di un impianto fotovoltaico sul terreno di pertinenza dell’unità abitativa oggetto di interventi di riqualificazione energetica ritenuti trainanti.
Sì al superbonus anche per la SCIA già presentata con vecchio modello di asseverazione B
Con la risposta n. 168 del 10 marzo 2021, il Fisco chiarisce che l'accesso al Superbonus non è pregiudicato se il contribuente ha presentato una Scia per un intervento di ristrutturazione antisismica di due immobili da destinare all’uso abitativo e solo successivamente il decreto ministeriale n. 329/2020 ha aggiornato le modalità per l’attestazione del rischio sismico inserendo nel modello B il requisito della congruità delle spese.
Superbonus e assenza di certificato di abitabilità/agibilità
Si può usare il Superbonus nel caso di un edificio unifamiliare composto da una abitazione (accatastata come A/3) ed una autorimessa (classificata come A/6), dotato di impianto di riscaldamento, ma privo di del certificato di agibilità/abitabilità, pur essendo al conforme al progetto di costruzione? Lo chiede il proprietario di un immobile di siffatta natura all’Agenzia delle entrate.
Con la risposta 167-2021, il Fisco passa di fatto la questione al Comune. Tra le altre cose, infatti, l’Agenzia delle entrate dichiara che “esula dalle prerogative dell'interpello l'appuramento delle caratteristiche tecniche di un intervento ai fini del suo corretto inquadramento in ambito edilizio (...). Detta qualificazione, inerente le opere edilizie, spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di qualificazione dell'opera edilizia e rispetto delle disposizioni urbanistiche e presuppone valutazioni di natura tecnica che non rientrano nelle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello”.
Le FAQ dell’Enea sul Superbonus che danno chiarimenti per i professionisti
Il 16 marzo l’Agenzia delle entrate ha pubblicato le FAQ più importanti dell’ENEA in tema di Superbonus e professionisti, soprattutto per quanto riguarda le asseverazioni e il computo metrico.
Per le asseverazioni l’ENEA chiarisce che devono essere trasmesse, attraverso il portale dedicato al Superbonus, specificando che tra gli allegati obbligatori da inserire ci sono l’Ape ante operam, l’Ape post operam, la polizza assicurativa con massimale adeguato, le fatture delle spese sostenute e la copia del computo metrico.
Per quanto riguarda invece il computo metrico, quello da allegare è quello globale, cioè il totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione. Quindi, anche nel caso di SAL (stato avanzamento lavori) intermedi – ad esempio 30% e 60% – va caricato comunque il computo metrico complessivo.
Superbonus e stato degli immobili
Con una serie di risposte del 16 marzo 2021 (la n. 174, n. 175 e n. 184), l’Agenzia delle entrate afferma che per la fruizione del Superbonus l’immobile deve essere esistente. In particolare il Fisco chiarisce che gli appartamenti di un condominio risultanti “al grezzo” e accatastati F/3 non possono accedere al Superbonus. Per quanto riguarda invece il caso di ampliamento di un edificio esistente, il “Super ecobonus” non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam. Infine, nel caso di una cooperativa a proprietà divisa, in assenza della costituzione in condominio l’immobile non potrà fruire del Superbonus.
Superbonus, condominio e codice fiscale
Con la risposta n. 196 del 18 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate ha precisato che per fruire del Superbonus in relazione ai lavori realizzati sulle parti comuni, il condominio minimo che (non essendo obbligato) non ha nominato un amministratore, non è tenuto a richiedere il codice fiscale. In tal caso, per la fruizione della detrazione, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i relativi adempimenti.
Si all’asseverazione da parte dell’ingegnere proprietario della villa
Con la risposta n. 198 del 22 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i lavori sulla villa da destinare anche a studio professionale possono beneficiare del Superbonus solo nella misura del 50%. Inoltre, ha aggiunto il Fisco, l’ingegnere titolare dell’immobile può occuparsi in prima persona delle asseverazioni e certificazioni per la fruizione dell'agevolazione in quanto l’obbligo di estraneità ai lavori, come chiarito dall’Enea, sussiste solo per il tecnico che redige l'Ape.
Ristrutturazioni e plusvalenza
La ristrutturazione dell’immobile rileva per la plusvalenza da tassare. A dirlo l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 204 del 24 marzo 2021, dove si chiarisce che i costi per la riduzione del rischio sismico, l’efficientamento energetico e la sostituzione degli infissi rientrano tra le spese incrementative, avendo contribuito ad aumentare il valore dell’immobile, e possono quindi essere dedotte, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infra quinquennale, dal prezzo di vendita dell’immobile.
Riguardo alla categoria catastale, l’Agenzia chiarisce che il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2, “unità collabenti”, a condizione che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.
Demolizione e ricostruzione per interventi antisismici
Con la risposta n. 210-2021, il Fisco chiarisce tutta una serie di dubbi sul Superbonus che dovrebbe andare al contribuente che ha intenzione di modificare la destinazione di tre immobili trasformandoli in due abitazioni realizzate sullo stesso terreno. Nella risposta del 25 marzo 2021, infatti, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il Superbonus spetta anche per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria delle “ristrutturazioni edilizie”.
Riguardo a interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, l’istante può fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, a patto che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione e che risulti il cambio di destinazione d'uso degli immobili in "residenziale", effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.
Sì al Superbonus per l’Associazione di promozione sociale
Sempre con una risposta del 25 marzo 2021, la n. 206-2021, l’Agenzia delle entrate conferma che non è precluso l’accesso al Superbonus all’associazione di promozione sociale per gli interventi che intende realizzare sull'unità abitativa, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile, ferma restando la necessità che i lavori siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
Superbonus solo su immobili residenziali
La maxi agevolazione al 110% può essere usata solo su unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. Per finanziare invece i lavori su altri locali che fanno parte dello stesso fabbricato ma che hanno “natura” diversa delle unità abitative, come ad esempio i locali deposito/magazzino, si devono usare le altre disposizioni agevolative previste dal Dl n. 63/2013. A chiarirlo l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 231 del 9 aprile 2021.
Le risposte del 13 aprile 2021 del Fisco sul superbonus
Il 13 aprile 2021 l’Agenzia delle entrate è intervenuta nuovamente sulla maxi agevolazione al 110%, con tre distinte risposte che trattano aspetti diversi del superbonus.
Con la risposta 239-2021, infatti, il Fisco ha confermato che una Onlus di diritto fruisce del Superbonus, perché rientra “di diritto” tra i beneficiari dell’agevolazione, su tutti gli immobili oggetto degli interventi.
Con la risposta 240-2021, l’Agenzia ha chiarito invece che l’agevolazione non spetta per i lavori iniziati nel 2018 senza asseverazione, in base alle disposizioni al quel tempo vigenti.
Infine, con la risposta 242-2021 è stata confermata la possibilità di beneficiare del Superbonus sull’accorpamento di più unità immobiliari, ma con diversi limiti di spesa.
Il Superbonus per le Fondazioni Onlus
Con ben quattro risposte del 14 aprile, l’Agenzia delle entrate chiarisce molti aspetti legati all’impiego del Superbonus da parte delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e per le altre Associazioni legislativamente individuate. Il punto di partenza è che di base la normativa che riguarda l’agevolazione (gli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio) non pone particolari limiti a questo tipo di istituzioni. Esistono tuttavia un paio di considerazioni che l’Agenzia sottolinea soprattutto nella risposta 251-2021. Vediamo meglio, quindi, cosa emerge dalle quattro risposte del 14 aprile 2021.
Con la risposta 249-2021 le Entrate danno il via libera ai lavori di una Fondazione iscritta all'anagrafe delle Onlus che opera in ambito sanitario ed è proprietaria di un complesso immobiliare composto da un centro diagnostico riabilitativo extra ospedaliero per la diagnosi, terapia e cura delle malattie rare, classificati catastalmente nelle categorie B/1 e B/5. L’ente è infatti autorizzato a procedere con i lavori perchè è sicuramente compreso tra gli “speciali” beneficiari del Superbonus, conferma il Fisco.
Anche la risposta n. 250-2021 segna luce verde. In questo caso l’istanza proviene da una Fondazione iscritta all'anagrafe delle Onlus, proprietaria di due edifici, di categoria catastale B/1, destinati però a comunità residenziale e alloggio per persone con disabilità o con malattie mentali.
Infine, con la risposta 252-2021, arriva il via libera anche per la richiesta di Superbonus da parte di una Fondazione onlus, proprietaria di due edifici, costituiti da più unità immobiliari che intende ristrutturare attraverso l’installazione, su entrambi, di “pannelli isolanti sulle facciate”. In questo caso l’istante era preoccupato di non poter fruire del Superbonus perché si tratta di lavori eseguiti su immobile con più unità abitative (non costituite in condominio) possedute da un unico proprietario. Il Fisco invece conferma che si ha diritto all’agevolazione, visto che per le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) il beneficio spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio.
Luce rossa, invece, per la Fondazione di diritto privato che, in qualità di ente non commerciale, vorrebbe usare il Superbonus in occasione di interventi trainanti di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico, da effettuare su un edificio di sua proprietà con più unità immobiliari (anche queste non costituite in condominio). In questo caso, chiarisce il Fisco nella risposta 251-2021, anche se la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e offre assistenza agli anziani e ai bisognosi, non rientra tra i soggetti compresi nella lettera d-bis) del comma 9, dell'articolo 119 del decreto “Rilancio” e pertanto non può beneficiare dell’agevolazione.
Superbonus, cooperativa sociale e IRES
Con la risposta n. 253 del 15 aprile 2021, il Fisco chiarisce il quadro che interessa una cooperativa sociale che, pur essendo di diritto beneficiaria del Superbonus, potrebbe non avere un reddito e un'imposta. In questo caso, spiega infatti l’Agenzia, “la cooperativa sociale di produzione e lavoro può fruire del Superbonus, anche tramite cessione del credito o sconto in fattura, ma a condizione che goda di un’esenzione solo parziale dall’IRES e corrisponda retribuzioni per un importo inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie”.
Superbonus e General contractor
Molto interessanti sono anche le risposte n. 254 del 15 aprile 2021 e n. 261 del 19 aprile 2021 che riguardano la disciplina del superbonus in relazione al General contractor.
In particolare con la risposta 254-2021, l’Agenzia risponde ad un contribuente che ha affidato a un unico “interlocutore” (General contractor) l’espletamento di tutte le attività necessarie alla fruizione dell’agevolazione. Da un lato il Fisco conferma che l’agevolazione si può usare anche per le fatture dei vari professionisti coinvolti nell’intervento, anche se queste vengono raccolte da un General contractor che poi le gira al committente (senza alcun ricarico sopra). Dall’altro invece l’Agenzia spiega che il superbonus non può essere applicato all'eventuale corrispettivo corrisposto al “contraente generale" per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione.
Anche con la risposta 261-2021, l’Agenzia interviene in merito al Superbonus 110% in relazione ad un General contractor che in questo caso è una Energy Service Company, chiarendo una serie di strade che possono essere seguite per beneficiare dell’agevolazione.
Compatibilità tra contributi sisma e Superbonus
Con la risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021, l’Agenzia ribadisce che è possibile fruire del Superbonus (articolo 119 del decreto Rilancio) anche in caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva a eventi sismici, ma solo in relazione alle spese agevolabili eccedenti il contributo concesso.
Quello che conta - sottolinea il Fisco - è la diversa finalità degli incentivi. I finanziamenti sisma sono infatti concessi per interventi indispensabili al ripristino post terremoto; la maxi detrazione, invece, serve per le opere utili al consolidamento statico.
Quando si usa il supersismabonus acquisti al 110%
Con la risposta n. 318 del 10 maggio 2021 l’Agenzia delle entrate torna a fare chiarezza in merito alla corretta applicazione del sismabonus acquisti (articolo 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013) e del Superbonus (articolo 119 del dl Rilancio).
Chi acquista infatti un’abitazione demolita e ricostruita (per ridurre il rischio sismico) che al termine dei lavori dovrebbe essere iscritta in Catasto in categoria A/2 (o in ogni caso, in una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9) può fruire del sismabonus acquisti al 110% (ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 119 del decreto Rilancio che disciplina il Superbonus).
Quando si può trasformare il sismabonus in superbonus?
Con la risposta n. 410-2021 l’Agenzia delle entrate affronta un tema spesso ricorrente tra chi sta effettuando lavori di prevenzione antisismica e cioè la possibilità di beneficiare del superbonus (più vantaggioso) invece che del sismabonus, come previsto all’inizio. Data la durata solitamente lunga di questo tipo di lavori, infatti, capita spesso che le ristrutturazioni siano iniziate quando il superbonus non esisteva ancora e adesso i titolari dei lavori si chiedano se possano passare al regime più vantaggioso.
Il Fisco risponde che è possibile, purché la documentazione sia in linea con quella richiesta dal superbonus. In particolare:
- L’asseverazione da parte di un tecnico dell'efficacia degli interventi (che secondo il Fisco è assimilabile all'asseverazione presentata con il vecchio sismabonus);
- L'attestazione della congruità delle spese che, invece, non è un passaggio richiesto dal sismabonus. In questo caso però l’Agenzia delle entrate conferma che il documento può arrivare anche a cantieri aperti, purché entro la fine dei lavori.
Quando spetta il superbonus in caso di demolizione e ricostruzione?
Con la risposta n. 423 del 22 giugno 2021 l’Agenzia delle entrate fa il punto su quali interventi possano beneficiare della maxi agevolazione al 110% in caso di demolizione e ricostruzione in chiave antisismica e di miglioramento energetico di due fabbricati vicini ubicati in zona sismica 2, il cui risultato sarà un solo edificio più grande (con sagoma e volume diversi dai preesistenti immobili), composto da due unità immobiliari.
In questo caso, afferma il Fisco, l’unico proprietario potrà fruire del Superbonus per i lavori antisismici, ma solo alcuni di quelli di ristrutturazione ed energetici potranno essere “trainati”.
Secondo l’Agenzia, infatti, il contribuente potrà fruire del Superbonus sulle spese per gli interventi antisismici realizzati su entrambi gli edifici unifamiliari demoliti, mentre per quelli di riqualificazione energetica potrà accedere all'agevolazione solo in relazione alle spese sostenute per l'edificio dotato di impianto di riscaldamento, fermo restando che per tali ultime spese il beneficio non si applica alle spese sostenute per la parte eccedente il volume ante-operam.
Superbonus: per la classe energetica in condominio “misto”, vale quanto previsto dall’ENEA
Con la risposta n. 453 del 1° luglio 2021, l’Agenzia delle entrate mette nero su bianco che, per calcolare il miglioramento di minimo due classi energetiche previsto per ottenere il Superbonus, bisogna sempre riferirsi a quanto stabilito dal “Vademecum Ape convenzionale” dell’ENEA.
Ricordando infatti che il miglioramento delle prestazioni, in generale, deve essere dimostrato con l'Ape convenzionale, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, il Fisco rimanda all’ENEA per gli altri aspetti della questione.
Si al superbonus per l’ascensore, a prescindere dall’età dei condomini
Se l'installazione dell’ascensore è trainata da un intervento trainante e serve per agevolare le persone con ridotta capacità motoria, le spese possono essere coperte dal superbonus che può essere fruito da parte di tutti i condomini anche se non hanno superato i 65 anni di età. Lo conferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 455 del 5 luglio 2021.
Superbonus e pertinenze: il Fisco chiarisce quando sono incluse
Con due distinte risposte, l’Agenzia delle entrate spiega che le pertinenze sono escluse dal calcolo delle unità immobiliari, ma vengono invece incluse ai fini della verifica del limite di spesa su cui determinare la detrazione, per i lavori effettuati sulle parti comuni, anche se l’edificio non è in condominio.
In particolare il primo caso (risposta n. 461-2021) riguarda un edificio composto da 8 unità immobiliari, di cui tre abitazioni e cinque pertinenze, sul quale l’unico proprietario intende effettuare interventi ammessi al Superbonus. Nel secondo caso invece (risposta n. 464-2021) l’istante rappresenta di essere proprietario di un fabbricato, composto da due unità abitative e tre pertinenze, sul quale intende effettuare interventi e usufruire del regime agevolato.
In entrambi i casi il Fisco precisa che le unità pertinenziali non vanno incluse nel calcolo del numero delle unità immobiliari agevolabili di un singolo proprietario. E, a specifica domanda, risponde che per i lavori sulle parti comuni, ai fini della verifica del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, vanno considerate tutte le unità immobiliari di cui si compone l'edificio, incluse le pertinenze.
Superbonus solo sulle abitazioni nel caso di cooperativa a proprietà indivisa
Con la risposta n. 486 del 19 luglio 2021 il Fisco chiarisce che potranno fruire del credito d’imposta nella misura del 110% le unità a destinazione abitativa assegnate ai soci ma non quelle a uso commerciale che saranno locate a soci e a terzi. Il caso specifico in questione è quello di una cooperativa proprietaria di 47 unità immobiliari, di cui 34 a destinazione abitativa, tutte locate ai soci, 9 a destinazione commerciale e 4 a uso ufficio, che intende effettuare dei lavori di isolamento termico e sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale sulle parti comuni alle singole unità del complesso immobiliare. In questo caso, comunicano le Entrate, il soggetto potrà applicare il superbonus limitatamente alle abitazioni e il bonus ristrutturazioni sui fabbricati commerciali.
Ok al superbonus anche in caso di asseverazione col vecchio modello
Una società che ha acquistato il 1° settembre 2020 una parte dell'unità immobiliare demolita e ricostruita, con ampliamento rispetto alla metratura preesistente, potrà fruire del superbonus in quanto non rileva il fatto che l'asseverazione del progettista per la riduzione del rischio sismico e l'attestazione del direttore dei lavori siano state predisposte sulla base del previgente decreto n. 58/2017 del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. A chiarirlo l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 494 del 20 luglio 2021, in cui il Fisco conferma quindi che nel caso in questione, non va attestata ai fini della maxi-detrazione la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Superbonus per il fotovoltaico? Si, ma solo dopo l’accatastamento
Con la risposta n. 488 del 20 luglio 2021 il Fisco ha preso in esame il caso della possibilità di usare il superbonus per l'installazione di un impianto fotovoltaico su edifici di nuova costruzione.
L’accesso all’incentivo maggiorato, infatti, di norma è consentito per le opere realizzate su edifici già esistenti. Nel caso in questione - chiarisce invece il Fisco - l'installazione dell'impianto può beneficiare del superbonus, a condizione però che sia eseguita congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi all'agevolazione, prima dell'accatastamento dell'edificio e a condizione che le date delle spese sostenute per l'intervento trainato siano ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Ok al superbonus all'usufruttuario estero, anche con casa segregata in un trust
Un caso molto specifico è invece quello trattato nella risposta n. 498 del 21 luglio 2021, che riguarda l’usufruttuario estero di un’unità abitativa residenziale, sulla quale sosterrà spese relative a interventi antisismici e di riqualificazione energetica. Anche se l’immobile è segregato in un trust, il cui disponente e trustee è il figlio, e anche se l’usufruttuario è titolare del solo reddito fondiario derivante dall'immobile, comunica infatti il Fisco, l'usufruttuario potrà comunque accedere al superbonus scegliendo le altre modalità di utilizzo (sconto in fattura o cessione del credito), in luogo della detrazione diretta.
Superbonus solo sulle zone sismiche attuali
Con la risposta n. 516 del 27 luglio 2021 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per l’individuazione dei Comuni a rischio sismico, i cui specifici interventi possono beneficiare delle detrazioni fiscali al 110%, è necessario fare riferimento alle tabelle più recenti. Nello specifico quindi, chiarisce il Fisco, per i lavori antisismici bisogna basarsi sulla tabella indicata dalla circolare n. 24/2020 e non su quella precedente allegata all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003. Di conseguenza se il Comune precedentemente classificato in zona 3 in base alle ultime modifiche ora ricade in zona 4, il beneficio è precluso.
Palestra comunale concessa ad Asd? Ok a superbonus per lo spogliatoio
E’ quanto ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 515 del 27 luglio 2021. La convenzione stipulata tra l’associazione e il Comune per la manutenzione e la custodia degli impianti sportivi, infatti, costituisce titolo idoneo per consentire l’applicazione delle agevolazioni.
Ok al superbonus anche per infissi più grandi
Con la risposta n. 524 del 30 luglio 2021 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, durante una ristrutturazione, la sostituzione degli infissi potrà beneficiare del superbonus (come intervento trainato) anche se avranno una differente superficie, a patto che venga rispettato il principio del risparmio energetico che non ammette, a fine lavori, la realizzazione di superfici più grandi di quelle precedenti.
La risposta è arrivata davanti all'interpello di un cittadino interessato in una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui saranno eseguite sia opere strutturali, con ridistribuzione degli spazi interni, sia lavori di riqualificazione energetica.
Niente superbonus se l’asseverazione non è presentata con la richiesta di titolo abilitativo
L’attestazione di rischio sismico non presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo non consente l'accesso alla detrazione, in quanto non conforme alle disposizioni vigenti all’epoca. A spiegarlo è l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 554 del 25 agosto 2021.
Per capire meglio di cosa si tratta, è utile prendere l’esempio concreto che ha dato luogo al chiarimento. Il caso è quello di un “proprietario di un immobile sito in Comune ubicato in zona sismica 3, sul quale intende effettuare opere di miglioramento sismico e riqualificazione energetica, mediante intervento di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione. Nel mese di agosto 2018 ha presentato istanza di rilascio del permesso di costruire, senza allegare l'asseverazione di riduzione del rischio sismico. L'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e l’esecuzione dei lavori è stata concessa dal Comune a settembre 2019, con inizio lavori a settembre 2020 e interruzione degli stessi prima della demolizione dell'unità immobiliare. L'istante dichiara di voler presentare una variante sostanziale al permesso di costruire, per conseguire un miglioramento sismico della struttura e accedere alle agevolazioni fiscali del Superbonus e a tal fine chiede all'Agenzia se può usufruirne per gli interventi di riduzione del rischio sismico, sebbene l'asseverazione sismica non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, ma solo in una fase successiva e comunque prima dell'inizio dei lavori oggetto di variante al permesso di costruire originario. Il contribuente ritiene di poter beneficiare del 110%, intendendo proporre una variante sostanziale dell'opera, collegata al permesso di costruire richiesto nel 2018 e autorizzato nel 2019, in quanto il Dm n. 58/2017 ammette l'asseverazione tardiva”.
L’Agenzia delle entrate, invece, non conferma l'interpretazione e spiega il motivo proprio nella risposta 554-2021.
Superbonus: i chiarimenti 556-2021 e 557-2021
Sempre del 25 agosto 2021 sono altri due chiarimenti del Fisco sul superbonus. Il primo (risposta 556-2021) riguarda una serie di quesiti sul sismabonus acquisti su temi come la destinazione d'uso dei fabbricati agevolabili e i metodi alternativi alla detrazione.
Il secondo invece (risposta 557-2021) conferma l’inammissibilità della detrazione per l'efficientamento energetico dell'immobile sprovvisto di riscaldamento. Nel caso analizzato, infatti, l’Agenzia scrive che “l'unità immobiliare C/2 descritta nell'istanza, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico previsti dall'articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 34 del 2020, di conseguenza non può fruire del regime agevolato neanche per gli interventi trainati previsti dal comma 2 del medesimo articolo”.
Si al superbonus per interventi “di riparazione o locali”
L’Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’applicazione del superbonus a lavori eseguiti su singoli elementi strutturali per risolvere specifiche criticità.
Con le risposte n. 560 e n. 563 del 26 agosto 2021, infatti, il Fisco ha confermato che gli interventi eseguiti su una villetta per eliminare le situazioni critiche di lesione e ripristinare le condizioni di sicurezza statica dell’immobile possono fruire del superbonus, considerato che saranno "di riparazione o locali", come prevede il punto 8.4.1 del testo delle norme tecniche delle costruzioni del 2018.
Questo è però possibile nel rispetto di alcune condizioni, come l’attestato del professionista che certifichi le specifiche criticità o - nel caso specifico di uno degli interpelli - il non aver già fruito del contributo per la ricostruzione Mude, il modello unico digitale per l'edilizia, erogato dalla regione Emilia Romagna, in cui si trova l’immobile.
Ampliamento spogliatoi dell’associazione sportiva: il 110 vale solo per la parte esistente
Con la risposta n. 567 del 30 agosto 2021, l’Agenzia delle entrate ha comunicato che il superbonus è utilizzabile solo per i lavori di riqualificazione effettuati sulla metratura preesistente e non anche per la parte nuova. Il caso in esame è quello di un'associazione sportiva dilettantistica che ha avviato un progetto di miglioramento delle prestazioni energetiche e sismiche con aumento di volumetria, al cui interno il rifacimento degli spogliatoi già presenti avverrà con la riallocazione di una parte degli stessi nell’ampliamento previsto. In questo caso, afferma quindi il Fisco, il superbonus vale solo per la parte esistente.
Anche l’mmobile “in corso di definizione” ma esistente accede al superbonus
La conferma arriva dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 599 del 16 settembre 2021, fornita a due coniugi comproprietari di un edificio composto da tre unità immobiliari diversamente censite in catasto, di cui uno attualmente censito in categoria F/4 “unità immobiliare in corso di definizione”.
Per accedere al maxi-sconto, però, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento.
Sì al superbonus per unità collabente senza Ape
Sempre del 16 settembre 2021 è anche la risposta n. 593 con cui il Fisco conferma che possono fruire del superbonus i lavori di ristrutturazione edilizia di un’unità collabente F2 con aumento volumetrico e comprensivi di installazione dell’impianto elettrico, idraulico, di smaltimento rifiuti e dell’impianto per il recupero e riutilizzo dell’acqua piovana.
Il parere fornito, però, vale solo per l’istante e non anche per gli eventuali futuri acquirenti del fabbricato che non abbiano espressamente delegato l'istante alla presentazione dell'interpello tramite apposita procura.
Altri chiarimenti sull’ammissibilità del superbonus
Con ben tre risposte datate 17 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate è tornata ad occuparsi di superbonus, affrontando tre argomenti specifici, tutti relativi all’ammissibilità o meno dell’agevolazione.
Con la risposta 608-2021, infatti, il Fisco ha confermato che è possibile fruire del superbonus nel caso di interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energeto con contestuale cambio di destinazione della pertinenza e suo accorpamento a una delle unità abitative.
Con la risposta 609-2021, invece, l'Agenzia delle entrate ha escluso dal beneficio le 26 unità in corso di costruzione appartenenti a un edificio condominiale in quanto “non esistenti”.
Infine con la risposta 610-2021 l’Agenzia ha affermato che può costituire titolo idoneo alla fruizione del superbonus, una Convenzione stipulata fra un Comune e un’Organizzazione di volontariato nella forma della scrittura privata, finalizzata a consentire all'Odv istante lo svolgimento della propria attività di assistenza alle persone fragili o bisognose.
Riclassificazione sismica e superbonus acquisiti
Con la risposta n. 624 del 24 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la riclassificazione sismica non pregiudica il superbonus acquisti. Può fruire infatti del sismabonus acquisti, nella versione superbonus, l’istante che ha acquistato un immobile ristrutturato, se la zona sismica in cui sorge l’unità è stata riclassificata dalla classe 4 a quella 3 successivamente alla licenza di costruzione e l’asseverazione non era stata presentata solo perchè in base alle norme pro tempore vigenti l’immobile non rientrava nell’agevolazione. L’impresa - aggiunge chiaramente il Fisco- dovrà eseguire tale adempimento entro la data del rogito.
Si al superbonus anti-sisma in “solitario”, ma con l’ok del professionista
Gli interventi antisismici limitati a una sola unità strutturale appartenente a un aggregato immobiliare di un centro storico, e confinante con altri edifici, realizzati senza un piano unitario di risanamento, possono usufruire della detrazione del 110% soltanto dopo il via libera del professionista che ne valuta la rispondenza rispetto ai requisiti stabiliti alla norma agevolativa.
Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 630 del 28 settembre 2021, in cui il Fisco sottolinea quindi che l’applicazione della maxi-detrazione è subordinata al parere tecnico elaborato sulla base delle linee guida definite dal MIMS.
Superbonus: ok per unifamiliare in comproprietà con estraneo alla famiglia
Interessante chiarimento da parte del Fisco sull’impiego del superbonus a metà tra due soggetti.
Con la risposta n. 656 del 5 ottobre 2021, infatti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che possono accedere alla maxi-agevolazione al 110% anche gli interventi su un edificio unifamiliare in comproprietà con una persona fisica estranea al nucleo familiare.
Superbonus sisma: l’asseverazione con modello non aggiornato, vale
Con la risposta n. 697 dell’11 ottobre 2021, l’Agenzia delle entrate conferma che il contribuente che acquista l’abitazione ricostruita sulle macerie di un’abitazione distrutta da un terremoto può beneficiare del Superbonus anche se l’asseverazione è stata predisposta sul vecchio modello B.
Si al superbonus per gli immobili che passano da unità C/2 ad abitazioni
Secondo il Fisco, possono accedere all’agevolazione anche le spese sostenute per gli immobili che diventeranno abitativi solo al termine dei lavori, a patto che sia eseguito il cambio di destinazione d’uso.
I chiarimenti sono contenuti nella risposta n. 709 del 15 ottobre 2021 in cui l’Agenzia conferma il 110% anche ad un contribuente che intende demolire e ricostruire con una diversa sagoma e con incremento volumetrico, miglioramento energetico e riduzione del rischio sismico tre edifici: uno composto da 3 unità immobiliari categoria catastale A/3; uno composto da un’unità C2; e l’ultimo composto da 3 unità di cui 1 di categoria catastale C/6 e 2 di categoria C/2, “funzionalmente indipendenti”. In questi casi infatti, conferma l’Agenzia, il contribuente potrà fruire del superbonus anche per le unità non abitative identificate nella categoria catastale C, a condizione che per tali immobili esegua il cambio di destinazione d’uso alla fine dei lavori.
Zone sismiche e superbonus
Il proprietario di un edificio che ad agosto 2020 ha iniziato i lavori di demolizione e ricostruzione dello stabile può accedere alle detrazioni del 110% previste dal decreto “Rilancio” per gli interventi di riduzione del rischio sismico se, a marzo 2021 il Comune è passato dalla zona 4 alla zona 3 e lui non aveva ancora presentato la necessaria asseverazione. A chiarirlo l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 764 dell'8 novembre 2021.
Superbonus e inquilini IPAB
Con la risposta n. 804 del 10 dicembre 2021 l’Agenzia delle entrate ha confermato che al superbonus possono accedere anche le persone fisiche che, con regolare contratto di locazione, detengono immobili residenziali, appartenenti a un unico compendio, di proprietà di un’Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza senza scopo di lucro.
Superbonus e condomini: cosa si fa con le pertinenze?
Con la risposta n. 806 del 13 dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha invece chiarito alcuni aspetti salienti dell'utilizzo del superbonus per i lavori nei condomini.
Nel caso in cui l'ammontare massimo sia determinato in base al numero delle unità immobiliari, il Fisco ha chiarito che per il calcolo si tiene conto anche delle pertinenze, ma non se collocate in un edificio diverso. In questi casi, infatti, le pertinenze autonomamente accatastate non partecipano al superbonus, in quanto situate in un edificio separato e diverso da quello principale.
Nuovi chiarimenti su superbonus e mini condominio
Con la risposta n. 809 del 14 dicembre 2021 l’Agenzia delle entrate torna a parlare dei lavori di ristrutturazione effettuati da un mini condominio che punta a beneficiare dell'agevolazione al 110%. Nella stessa risposta, infatti, il Fisco interviene su tre aspetti della questione chiarendo a chi spetta effettuare i pagamenti, qual è il limite di spesa ammesso per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e se l’istallazione di grate alle finestre è “trainata” nel beneficio.
Niente superbonus per la casa vacanza
Il superbonus è precluso quando l’abitazione, oggetto degli interventi agevolati, non ha la completa proprietà delle utenze e non è, quindi, “funzionalmente indipendente”. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 810 del 15 dicembre 2021 dove si comunica che la titolarità solo parziale degli impianti di fornitura di acqua, energia elettrica e gas di un’unità abitativa sita in un complesso residenziale frena l’agevolazione, anche se con accesso autonomo.
Superbonus, condomini e superficie residenziale
Se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è inferiore al 50%, il superbonus usato per interventi nelle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di alloggi. A chiarirlo la risposta n. 10 dell’11 gennaio 2022 con cui il Fisco specifica infatti che, ai fini del superbonus, nel calcolo della superficie complessiva destinata a residenza devono essere conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali che fanno parte dell'edificio, comprese quelle rientranti nelle categorie catastali escluse dal Superbonus (A/1, A/8 e A/9) e incluso il fabbricato con indipendenza funzionale e accesso autonomo dall'esterno. Se la superficie complessiva delle unità residenziali non raggiunge il 50%, possono beneficiare del 110% per gli interventi realizzati sulle parti comuni del fabbricato soltanto i proprietari di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nello stesso fabbricato.
Come funziona il superbonus per i condomini con tanti edifici?
Sul tema interviene l’Agenzia delle entrate che, con la risposta n. 23 del 13 gennaio 2022, chiarisce che il superbonus è valido anche con più delibere e che, in caso di opzione per lo “sconto in fattura”, in alternativa alla detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, possono essere trasmesse tante comunicazioni quanti sono i fabbricati interessati dai lavori.
Mini condominio che dopo i lavori sarà una casa unica? Spetta il superbonus lungo
Con la risposta n. 40 del 21 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce che i lavori eseguiti su due unità immobiliari costituenti un condominio minimo, che a fine interventi saranno accorpate, si applica il superbonus “condomini”. Il Fisco infatti conferma che anche in questo caso vale la regola secondo cui conta la situazione esistente all’inizio dei lavori e non alla fine.
Una buona notizia quindi per il contribuente che ha posto il quesito e che sta per acquistare due unità immobiliari (una per sé e l’altra per il coniuge) facenti parte di un unico edificio, costituendo un mini condominio e che alla fine saranno unite. Applicandosi inoltre il superbonus condomini, l’agevolazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 visto che per i condomini il 110% dura più a lungo.
Ok al superbonus per la cooperativa esente solo parzialmente dalle imposte
Con la risposta n. 47 del 21 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate ha incluso tra i beneficiari della maxi agevolazione al 110% anche una cooperativa sociale che riveste contemporaneamente la qualifica di cooperativa di produzione e lavoro e che ha assoggettato a tassazione la quota dell'utile destinato a riserva legale a partire dall'anno 2012, in quanto esente solo parzialmente. Alla base dell’inclusione figura infatti l’aver assoggettato a Ires i redditi diversi da quelli provenienti dalla propria attività caratteristica prevalente.
Superbonus, SAL e opzioni
Con la risposta n. 53 del 27 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate fa il punto sulle percentuali di SAL da raggiungere per fruire delle opzioni “sconto in fattura” e “cessione del credito”.
Il Fisco infatti chiarisce che in un intervento di demolizione di due edifici con conseguente ricostruzione di un'unica unità abitativa, lo stato di avanzamento lavori (SAL) pari al 30% del lavoro complessivo (che consente la fruizione dell’opzione cessione del credito) deve essere riferito separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus. Pertanto il raggiungimento del 30% di SAL va verificato separatamente.
Il superbonus e il tetto dei 96mila euro
Come si calcola il tetto dell’agevolazione nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di Ape, composto da due unità immobiliari di categoria F/2 collabenti, comprensivo di lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico?
Il verdetto arriva dall’Agenzia delle entrate che, con la risposta n. 59 del 31 gennaio 2022, chiarisce che l'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione, va riferito all'unità abitativa e alla sua pertinenza unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Pertanto il limite massimo sarà di 96mila euro.
Spese sostenute a cavallo tra il 2021 e il 2022
Con la risposta n. 56 del 31 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate ammette al superbonus le spese energetiche sostenute in anni diversi ma con il SAL del 30%.
Il chiarimento arriva davanti al caso di un contribuente che ha eseguito su un fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2 (collabente) lavori di efficientamento energetico che rientrano nelle agevolazioni del superbonus.
In questo caso - chiarisce infatti il Fisco - il contribuente potrà optare per la cessione del credito se parte delle spese sono riferibili al 2021, il saldo finale avverrà nel 2022 e il primo SAL sarà effettuato nel 2022, e si riferirà sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022. Quello che conta ai fini normativi - conclude l’Agenzia - è il raggiungimento del 30% dell’esecuzione dei lavori al primo SAL.
Opzioni distinte per ogni cessione
Per ogni intervento “trainante” e “trainato” realizzato, il contribuente dovrà indicare all’Agenzia delle entrate se intende beneficiare o meno dell’opzione “cessione del credito” che, come ormai noto, è un’opzione alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
A chiarirlo è la stessa Agenzia delle entrate nella risposta n. 279 del 19 maggio 2022.
Il fisco ha infatti precisato che "il contribuente che sceglie di utilizzare il Superbonus tramite cessione del credito deve comunicare l’opzione all’Agenzia con distinti moduli per ogni intervento “trainante” e “trainato” realizzato indicando il codice identificativo dello specifico intervento. Non dovrà invece trasmettere il modulo per l’opera la cui spesa decide di detrarre direttamente nella dichiarazione dei redditi”.
Nuovi chiarimenti superbonus sui limiti di spesa e sui lavori agevolabili
Con tre nuove risposte, tutte del 23 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate torna a fornire chiarimenti sui limiti di spesa e sugli interventi che possono beneficiare del 110.
Andando con ordine, per quanto riguarda i tetti di spesa, con la risposta n. 287-2022 il Fisco conferma che, per l’installazione di pannelli solari, insieme a un ascensore per disabili, il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per kW.
Sempre sui limiti di spesa, la risposta 289-2022 chiarisce il quadro di interventi che prevedono una demolizione parziale e una ricostruzione “con ampliamento” attraverso interventi strutturali, nonchè l’installazione di un impianto termico centralizzato a "biomassa",
Infine con la risposta 288-2022 il Fisco conferma che i lavori edilizi eseguiti dal locatario di un appartamento e un box pertinenziale di proprietà di una società di gestione immobiliare, che ha dato il consenso, sono agevolabili.
Superbonus: la prevalenza abitativa si calcola dopo i lavori
Con la risposta n. 290 del 23 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce un aspetto molto importante del superbonus: il periodo da prendere in considerazione per calcolare la prevalenza abitativa dell’immobile. Rispondendo infatti a un "condominio minimo" che attualmente ha anche una unità ad uso commerciale ma che, dopo i lavori, sarà invece trasformato in tre unità residenziali, il Fisco conferma il superbonus per tutti.
“La prevalenza abitativa - spiega infatti l’Agenzia - si applica alla situazione finale dell'edificio che sarà composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali.
Condominio con vincoli culturali: 110% solo per i lavori trainati
Con la risposta n. 341 del 23 giugno 2022, l’Agenzia delle entrate ha confermato quanto già previsto dal decreto Rilancio e cioè che, nel caso dei vincoli posti dal Codice dei beni culturali oppure quando gli interventi "trainanti" di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il superbonus può essere comunque usato per gli interventi trainati di efficientamento energetico (a patto però che essi assicurino il miglioramento di due classi o il conseguimento della classe energetica più alta).
Niente superbonus alle aziende di servizi alla persona
L’agevolazione del 110%, invece, non potrà essere usata dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp)
Il chiarimento è arrivato dalla risposta n. 342 del 23 giugno 2022, che si rivolge ad una ex Ipab che ha deliberato la sua trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona (Asp).
Superbonus: i problemi in caso di compensi ai consiglieri
Se i componenti del consiglio di amministrazione di una Onlus al 1° giugno 2021 percepivano ancora i compensi, la Fondazione non potrà avvalersi della modalità di calcolo agevolato dei limiti di spesa ammessi al Superbonus.
A chiarirlo è l'Agenzia delle entrate con la risposta 340 del 23 giugno 2022, in cui il Fisco sottolinea che la situazione vale anche se i membri del CdA della onlus hanno rinunciato ai propri compensi prima dell’inizio dei lavori e per tutta la loro durata.
Il superbonus per serramenti, chiusure oscuranti e schermature
Con la risposta n. 369 dell’8 luglio 2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che rientra tra gli interventi "trainati" ai fini della detrazione 110% anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati.
Questo però solo a condizione che l’intervento si configuri come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
Il superbonus e la locazione a società
“Gli interventi effettuati su una unità immobiliare funzionalmente indipendente detenuta in forza di un contratto di locazione da una persona fisica e ubicata in un immobile strumentale di proprietà di una Srl, possono fruire del Superbonus a condizione che sia stato ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori e nei limiti delle spese dallo stesso sostenute”.
A chiarirlo è il Fisco con la risposta n. 376 del 13 luglio 2022, nella quale l’Agenzia specifica però che, ai fini del requisito della indipendenza funzionale, “l'unità immobiliare deve essere dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva”.
Il tetto di spesa autonomo per le pertinenze in edificio separato
Con la risposta n. 375 del 13 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate ha risposto invece al quesito di un contribuente che si interrogava sul tetto di spesa autonomo per le pertinenze in un edificio separato.
Il Fisco ha infatti confermato che per i lavori antisismici effettuati sulle pertinenze di un fabbricato composto da due unità abitative e da un portico antistante – anch’esse sottoposte a lavori da Superbonus – situate in un edificio separato, è possibile calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96mila euro.
Niente superbonus acquisti per rogiti dopo il 30 giugno
L’acquirente di un immobile residenziale, anche se in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare del supersismabonus acquisti, non potrà beneficiare della maxi detrazione del 110% se il contratto definitivo di compravendita viene sottoscritto dopo il 30 giugno 2022.
A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate con la risposta la risposta n. 384 del 20 luglio 2022 che torna ad occuparsi dell’applicazione del Superbonus alla compravendita di un immobile residenziale per il quale l’acquirente può beneficiare del sisma bonus acquisti.
Ancora ottenibile, invece, la detrazione ordinaria del 75 o 85% in base alla riduzione del rischio sismico ottenuto, agevolazione in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Il superbonus resta, anche in caso di incidente
Con la risposta n. 458 del 20 settembre 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i massimali di spesa detraibile per le ristrutturazioni dei singoli immobili e delle parti comuni condominiali, ribadendo che l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile, come un incendio, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione.
Sempre di assicurazioni e danni si occupa la risposta n. 459 del 20 settembre 2022 dell’Agenzia delle entrate. In questo caso il Fisco ha confermato che la somma riconosciuta dalla compagnia al contribuente a titolo di risarcimento per le lesioni che hanno interessato la sua abitazione è libera da qualunque vincolo ostativo. In particolare, l’Agenzia ha specificato che la somma complessiva corrisposta da una società di assicurazioni, in base a un accordo transattivo, per risarcire l’istante dei danni relativi al tetto e ai muri perimetrali della sua abitazione causati da una calamità, erogata successivamente agli interventi di riparazione eseguiti dall’istante, è indipendente da tali lavori e non preclude l’utilizzo del Superbonus per le spese sostenute.
Immobili vincolati: superbonus fino a fine 2023
Con la risposta n. 462 del 21 settembre 2022, il Fisco ha affermato che per le opere realizzate su unità vincolate, il termine per fruire dello sconto è quello previsto per gli interventi “effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio”.
In particolare l’Agenzia delle entrate ha specificato che il Superbonus spetta per le spese sostenute, entro il 31 dicembre 2023, in relazione agli interventi “trainati” di efficientamento energetico, effettuati dal condomino proprietario dell’unità immobiliare interessata, facente parte di un condominio tutelato.
Superbonus, condomini e centrale telefonica
Con la risposta n. 464 del 21 settembre 2022 ha affermato che l’area della centrale telefonica, facente parte dell'edificio oggetto degli interventi edilizi, è comunque un immobile la cui destinazione d'uso è ben definita e certamente non residenziale.
Pertanto per far sì che anche la società proprietaria della centrale telefonica, censita catastalmente in categoria F7, possa detrarre la propria quota di spese relative agli interventi di efficientamento energetico, che saranno realizzati sulle parti comuni del condominio che la ospita, ai fini del calcolo della superficie prevalente, va conteggiata anche quella dell'unità in questione.
Niente superbonus per l’acquisto di immobili
Con la risposta n. 547 del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la maxi agevolazione può essere usata solo per le spese strettamente connesse alla realizzazione delle opere agevolabili e non comprende, invece, anche i costi sostenuti per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori.
Pertanto, il condominio che aveva posto il quesito e che vuole usare il superbonus per pagare l’ascensore come lavoro “trainato” di un intervento trainante di efficienza energetica, non potrà usare l’incentivo per acquistare la cantina in cui installare il vano motore, ma solo per l'installazione dell’ascensore vero e proprio.
Sì al superbonus per il fotovoltaico anche se il contratto con il GSE è di un altro
Risposta positiva, invece, nel caso l'utenza elettrica e il contratto con il Gse per l'energia non auto consumata siano intestati all'altro comproprietario.
Con la risposta n. 545 del 4 novembre 2022, infatti, il Fisco ha chiarito che il comproprietario di un immobile che è anche il committente dei lavori, intestatario delle fatture e colui che ha effettuato i pagamenti, può fruire del superbonus per le spese di installazione dell’impianto fotovoltaico, anche se l'utenza elettrica e il contratto con il Gse per l'energia non auto consumata sono intestati all'altro comproprietario dell’unità.
L’ascensore è ammesso al superbonus
Con la risposta n. 580 del 1 dicembre 2022 l’Agenzia delle entrate ha confermato che le spese sostenute da un condominio per l’installazione di un ascensore nell’ambito di un edificio su cui si stanno realizzando lavori di efficienza energetica, sono ammesse al 110 perchè l’intervento rientra fra quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Ok al superbonus fino al 2025 per interventi in zona sisma
Importante chiarimento sul nesso tra superbonus e ricostruzione degli immobili danneggiati dai terremoti. Con la risposta n. 584 del 9 dicembre 2022, infatti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il superbonus per i lavori antisismici e finalizzati al risparmio energetico potrà essere applicato sull’importo eccedente i contributi regionali percepiti. Il Fisco ha inoltre confermato che, trattandosi di opere effettuate in una zona sismica in stato di emergenza, è possibile accedere al superbonus per i lavori effettuati fino al 31 dicembre 2025 beneficiando della relativa proroga. “Nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, in stato di emergenza - ricorda infatti il Fisco - il superbonus, in deroga ai termini ordinari, è applicabile alle spese eccedenti altri contributi concessi, per i lavori effettuati fino al 31 dicembre 2025. La proroga a tutto il 2025 della detrazione del 110%- sottolineano dalle Entrate - riguarda gli interventi ammessi al superbonus realizzati su edifici residenziali, anche in condominio, o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell'immobile e terremoto, situati in uno dei comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza”.
Superbonus e colonnine di ricarica veicoli: un lucchetto per accedere all’incentivo
Sempre il 9 dicembre 2022 l’Agenzia delle entrate ha rilasciato anche un altro chiarimento sul superbonus. Questa volta il tema è l’installazione di un’infrastruttura di ricarica di auto elettriche all’interno di un condominio, che mira ad accedere al 110. Ebbene, secondo la risposta n. 585 del 9 dicembre 2022 l’Agenzia, la colonnina di ricarica può beneficiare del superbonus dal momento che essa sarà collocata in uno stabile privato riservato esclusivamente ai residenti e sarà dotata di apposita barriera anti parcheggio che ne limita l’accesso. Due elementi che, secondo il Fisco, assicurano che la colonnina possa essere considerata “punto di ricarica non accessibile al pubblico”' e, di conseguenza, possa fruire del superbonus in qualità di intervento trainato.
Superbonus e SOA
Con la FAQ del 17 febbraio 2023, l’Agenzia delle entrate ha specificato che per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, la certificazione “Soa” necessaria alle imprese dal 1° gennaio 2023, per lavori superiori a 516mila euro, può risultare acquisita entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La FAQ specifica anche che, per usufruire del Superbonus, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata necessariamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della suddetta certificazione Soa.
L'assenza di asseverazione blocca il superbonus
Rilevante chiarimento del Fisco in merito alle conseguenze della mancata presentazione dell'asseverazione ai fini dell’accesso al superbonus. Con la risposta n. 332 del 29 maggio 2023, l’Agenzia delle entrate ha infatti chiarito che la mancanza dell’asseverazione non rappresenta un’ipotesi di violazione meramente formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo.
In tale contesto, qualora il cittadino non abbia presentato a suo tempo l’asseverazione insieme al progetto di interventi e agli altri documenti obbligatori previsti, il Fisco specifica che in alcune circostanze l'istante inadempiente possa ancora risolvere a posteriori la situazione, ma solo se la violazione non sia stata constatata o non siano iniziate attività di accertamento, conoscibili all’autore. In tale circostanza, infatti, il cittadino può fare ricorso alla remissione in bonis, nei termini previsti dalla normativa.
Ok ai crediti superbonus per pagare i contributi ai dipendenti
Interessante chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito ad un impiego alternativo dei crediti del superbonus. Con la risposta n. 478 del 18 dicembre 2023, infatti, il Fisco ha ammesso la possibilità di compensare i crediti di imposta edilizi acquisiti a mezzo di ''cessione del credito'' con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, tramite del Modello F24.
Detto in altri termini - rispondendo al quesito di una società non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, che distacca alcuni suoi dipendenti presso una compagine italiana, parte dello stesso gruppo - l’Agenzia ha spiegato che le somme previdenziali dovute per i lavoratori trasferiti nella branch italiana possono essere computate con i crediti del superbonus facenti capo a un'altra società del gruppo.