Restituzione aiuti Covid turismo: si parte con le autocertificazioni

 

Photo credit: Foto di Edar da PixabayMotori accesi per la procedura di restituzione degli aiti Covid da parte delle imprese turistiche che hanno superato i limiti previsti per gli aiuti di stato. L’invio dell’autocertificazione sui massimali superati scatta oggi, mentre il recupero delle somme avverrà nel 2024.

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La restituzione delle somme eccedenti il limite massimo di aiuti di stato concedibili alle imprese turistiche non è un fulmine a ciel sereno che si abbatte sul settore. La misura è stata infatti prevista dalla scorsa Legge di bilancio (la manovra 2023) che, oltre a varare diversi interventi per lo sviluppo del settore, ha messo mano anche al tema degli aiuti Covid concessi in eccesso rispetto alla normativa europea.

Per quanto concerne le disposizioni per l’invio dell'autocertificazione, qualche giorno fa il MiTur ha pubblicato il decreto attuativo n. 20852/23 che disciplina il funzionamento della macchina statale per il recupero delle somme non spettanti. A questo, si aggiunge ora il provvedimento n. 30177/23 che indica le tempistiche e le modalità di invio dell'autocertificazione.

Imprese turistiche: quali sono gli aiuti Covid da restituire, se in eccesso?

A definire le agevolazioni Covid per le quali le imprese beneficiarie devono verificare il rispetto dei massimali della Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19, è stato il comma 595 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023.

Nello specifico si tratta:

  • del Fondo destinato a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici, nonchè le imprese esercenti mediante autobus scoperti le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, danneggiate a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 (articolo 182, comma 1 del D.L. n. 34/2020);
  • del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali destinato, oltre che al sostegno dei musei, degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria, anche al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre (’articolo 183, comma 2 del D.L. n. 34/2020);
  • del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere nella misura del 65% dei costi sostenuti (articolo 79, del D.L. n. 104/2020);
  • del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali per il ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (articolo 6-bis, comma 3 del D.L. n. 137/2020);
  • del Fondo per la valorizzazione delle grotte per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte (articolo 6-bis, comma 11 del D.L. n. 137/2020).

Ebbene, per tutte queste agevolazioni, le imprese beneficiarie devono verificare che gli importi ottenuti siano in linea con i massimali previsti dal Temporary framework sul Covid che, lo ricordiamo, sono pari a:

  • 800mila euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021,
  • 1,8 milioni per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021;
  • 2,3 milioni di euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.

Per far ciò, il decreto interministeriale del 21 settembre 2023 ha specificato che, ai fini del calcolo, rileva la data in cui l’aiuto è stato concesso al beneficiario, con riferimento alle specifiche decisioni di autorizzazione da parte della Commissione europea.

Come funziona la procedura per restituire gli aiuti Covid turismo non spettanti?

La procedura di restituzione delle agevolazioni Covid prevista per le imprese turistiche, si sviluppa in più fasi e si dipana potenzialmente fino al 2025.

La prima fase riguarda l’invio da parte dei soggetti beneficiari, di un’autocertificazione attestante l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali UE, da inviarsi a partire dal 16 novembre e fino al 31 dicembre 2023. Vale la pena evidenziare come il decreto interministeriale sottolinei l’importanza, per le imprese, di tenere conto anche delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di «impresa unica» utilizzata in materia di aiuti di Stato. 

Una volta inviate le autocertificazioni, il decreto prevede che l’importo dell’aiuto eccedente il massimale venga volontariamente restituito dal beneficiario entro la data del 30 giugno 2024 unitamente agli interessi di recupero. Le modalità operative per procedere alla restituzione volontaria dell’importo saranno stabilite con un successivo decreto.

La misura si sofferma poi sulle imprese che non restituissero gli aiuti di stato in eccesso entro giugno. In questi casi l’importo (senza applicazione di sanzioni) è detratto, entro il 31 dicembre 2024, dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti/concessi dall’impresa ma non ancora percepiti. A tale ammontare sono sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. Qualora, invece, non ci fossero nuovi aiuti da cui detrarre le somme da restituire (o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente), l’importo da recuperare deve essere effettivamente versato dal beneficiario entro la data del 31 gennaio 2025, calcolando gli interessi di recupero fino alla data dell’integrale restituzione. In caso di mancata restituzione si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute.

Consulta il decreto interministeriale prot. n. 20852 del 21 settembre 2023

Consulta il provvedimento prot. n. 30177 del 15 novembre 2023

Photo credit: Foto di Edar da Pixabay

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