Trento: #RipartiTrentino - Integrazione al reddito a favore di lavoratori sospesi dal lavoro - Emergenza Covid 19
Descrizione
Bando per la concessione di contributi integrativi al reddito a favore di lavoratori sospesi dal lavoro - Emergenza Covid 19.
Si tratta di un sostegno economico provinciale aggiuntivo rispetto alle integrazioni salariali quali la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), per gli operai dell'agricoltura (CISOA), la CIG in deroga, o gli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà, erogato a favore dei lavoratori che sono stati sospesi dal lavoro a seguito dell’interruzione parziale o totale delle attività collegata all’emergenza COVID-19.
Soggetti beneficiari
- Lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
- aver maturato almeno 300 ore di sospensione totali nel primo semestre 2021. Per il raggiungimento di tale soglia, non possono essere conteggiate le ore di sospensione per evento meteo.
Il calcolo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro effettuato rispetto all’orario contrattuale a tempo pieno; nel caso di variazione di orario di lavoro, ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito, è conteggiata la percentuale media oraria dei mesi del semestre; - essere stato impiegato presso una sede dell’azienda localizzata in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l’integrazione salariale è riconosciuta; in alternativa, deve essere residente in Provincia di Trento alla data del 24 settembre 2021 (data della delibera di Giunta provinciale che disciplina la misura) e aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in Provincia di Bolzano o altra Regione confinante, purché non sia assegnatario di analogo intervento erogato dall’Amministrazione territorialmente competente del luogo in cui svolge o ha svolto l’attività lavorativa.
- aver maturato almeno 300 ore di sospensione totali nel primo semestre 2021. Per il raggiungimento di tale soglia, non possono essere conteggiate le ore di sospensione per evento meteo.
Il sostegno non può essere richiesto nel caso in cui il lavoratore:
- usufruisca o abbia usufruito, nel 2021, dei benefici dell’attualizzazione della quota A dell’Assegno unico provinciale, secondo la disciplina stabilita dall’art. 25 della legge provinciale n. 3/2020.
Entità del contributo
L’importo orario dell’integrazione è fissato in due soglie, calibrate sull’importo massimo dell’assegno di cassa integrazione guadagni erogabile:
- a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all’importo relativo alla prima fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall’INPS, per il 2020 pari a 2.159,48 euro, sono corrisposti 1,50 euro per ogni ora di sospensione dal lavoro;
- a favore dei lavoratori percettori di indennità di cui alla seconda fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall’INPS, per il 2020 superiore a 2.159,48 euro, sono corrisposti 1,00 euro per ogni ora di sospensione dal lavoro.
Termini di scadenza
Il lavoratore presenta la domanda esclusivamente online dal 27 settembre 2021 al 30 novembre 2021.
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