Bolzano: indennità integrativa dell’Assicurazione sociale per l’impiego - ASpI
Descrizione
Criteri di concessione dell’indennità integrativa dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e misure anticrisi.
L’indennità integrativa regionale è riconosciuta alle persone che hanno i seguenti requisiti:
- a) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 sono state licenziate per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- b) alla data del licenziamento sono titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre mesi con la medesima azienda;
- c) al momento della presentazione della domanda sono residenti e domiciliate in provincia di Bolzano;
- d) alla data del licenziamento hanno un’età inferiore ai 50 anni ovvero un’età pari o superiore a 55 anni; tali limiti d’età non sono richiesti per le persone disoccupate che hanno i requisiti per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola;
- e) hanno un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato;
- f) hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di disoccupazione;
- g) beneficiano dell’indennità mensile dell’Assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI) – di seguito denominata indennità ASpI – o hanno i requisiti per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola;
- h) non beneficiano dell’indennità di mobilità nazionale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche;
- i) hanno sottoscritto il patto di servizio presso il centro per l’impiego di riferimento.
Alle persone disoccupate che beneficiano dell’indennità ASpI l’indennità integrativa regionale spetta dal giorno successivo alla data di cessazione dell’erogazione dell’indennità ASpI. In particolare l’indennità integrativa regionale è erogata per una durata massima di:
- quattro mesi, in caso di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014;
- due mesi, in caso di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.
Alle persone disoccupate che hanno i requisiti per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola l’indennità integrativa regionale spetta dal giorno successivo al licenziamento per una durata massima di quattro mesi in caso di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.
L’indennità integrativa regionale è pari all’importo previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, e successive modifiche (indennità è pari ad euro 850 mensili ed è proporzionata all’orario di lavoro del rapporto di lavoro cessato) ed è proporzionata all’orario di lavoro del rapporto di lavoro cessato.
Per percepire l’indennità integrativa regionale le persone beneficiarie dell’indennità ASpI devono presentare domanda all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di cessazione dell’erogazione dell’indennità ASpI
La liquidazione dell’indennità integrativa regionale avviene con cadenza mensile nel corso del bimestre successivo a quello al quale si riferisce, ed è calcolata su base giornaliera.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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