INPS: premio per nascita o adozione di un minore
Descrizione
Modalità di accesso al Premio per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’art. 1, comma 353 della legge di Bilancio 2017.
Con le circolari n. 39 del 27/02/2017 e n. 61 del 16/03/2017 sono state impartite le prime indicazioni sul premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1 comma 353 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda della donna gestante o della madre del minore, provvede al pagamento dell’importo per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
In sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:
- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
- nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già presentata la domanda in relazione all’evento compimento del 7° mese di gravidanza, non si dovrà quindi presentare ulteriore domanda in relazione all’evento nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.
Ove invece si tratti di parto plurimo la domanda, se già presentata al compimento del 7° mese, andrà presentata anche in esito alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.
Nei casi in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (es. se la madre avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi) il PIN della richiedente viene fisicamente rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema con i dati identificativi della richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati della stessa.
La misura del premio è pari a 800 euro per ciascun evento e in relazione a ogni figlio nato/adottato o affidato.
Alla corresponsione del premio alla natalità provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire, la domanda è presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto. Anche in questo caso il mezzo di pagamento prescelto dev’essere comunque intestato all’avente diritto (minorenne o incapace di agire).
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare, in linea con le istruzioni contenute nei Messaggi n. 1652/2016 e n. 4395/2016 anche il mod. SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.
Il modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato nella domanda di assegno e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce e, pertanto, è funzionale alla corretta erogazione del premio in favore della richiedente. A tale fine quindi nel modello SR163 andrà riportato, oltre che il codice fiscale della richiedente, la modalità di pagamento scelta (che è la stessa indicata nella domanda di assegno di natalità), i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice IBAN, riferito al rapporto finanziario del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.
L’articolo 1, comma 353 della legge 11 dicembre 2016, n.232 stabilisce che il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’onere derivante dall’erogazione del premio di natalità, pari a euro 800, ai sensi dell’art. 1, comma 353 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge stabilità 2017), è posto a carico del Bilancio dello Stato.
La domanda può essere presentata a decorrere dal 4 maggio 2017 per gli eventi verificatisi a partire dal 1 gennaio 2017.
I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità (per la ricognizione dei titoli di soggiorno idonei vedasi la circolare n. 39/2017 e la n. 61/2017) autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità).
Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si rendesse comunque necessario per esigenze istruttorie.
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino> autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio alla nascita;
- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito INPS sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.
Al fine di accertare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese di gravidanza, la richiedente la prestazione dovrà corredare la domanda selezionando alternativamente le seguenti modalità di certificazione della gravidanza:
- presentazione del certificato di gravidanza in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del d.p.r. 445/2000). Tale certificazione, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti, sarà presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di protocollo e la seguente dicitura: “Documentazione domanda di Premio alla Nascita – certificazione medico sanitaria”;
- indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL. Si precisa che l’applicazione che consentirà ai medici di inviare telematicamente i certificati di gravidanza è di imminente rilascio, ma non ancora disponibile alla data di pubblicazione della presente circolare.
- indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
- esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato di gravidanza di cui al punto 1, è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni.
E’ inoltre consentita l’acquisizione della domanda di una richiedente che, pur avendo maturato i 7 mesi di gravidanza, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’interruzione della stessa.
In questa specifica casistica, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l’evento.
Se la domanda è presentata in relazione al parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il Codice Fiscale del bambino, ovvero le informazioni che si rendessero necessarie per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di tutti i nati in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore nato. Analoga indicazione è richiesta nel caso di adozione o affidamento preadottivo di più minori.
Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che la beneficiaria non sia tenuta a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione.
In caso di adozione o affidamento preadottivo e con riguardo ai provvedimenti giudiziari si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, se il richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento ex art. 22 L. 184/1983), è necessario che nella stessa siano riportati gli elementi che consentano all’Inps il reperimento presso l’Amministrazione che lo detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria ed il relativo numero).
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento nascita/adozione.
Per i soli eventi verificatisi dal 1 gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda telematica decorre dal 4 maggio.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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