Ministero Ambiente: Fondo nazionale reddito energetico
Descrizione
Fondo nazionale reddito energetico.
Obiettivo
Il Fondo nazionale reddito energetico prevede agevolazioni destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico.
Al GSE è affidata la gestione delle attività necessarie all’operatività del Fondo e pubblica i bandi per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni.
Beneficiari
I Soggetti Beneficiari delle agevolazioni previste dal DM REN sono le persone fisiche che:
- appartengono a nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a 15.000 euro, ovvero 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta, formulata attraverso i servizi digitali dell’INPS;
- sono titolari di un valido diritto reale su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto fotovoltaico che accede alle agevolazioni;
- sono intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare, ovvero del punto di connessione alla rete elettrica, che dovrà risultare attivo al momento della presentazione dell’istanza.
Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di agevolazione e può beneficiare dell’agevolazione una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia in capo al medesimo soggetto beneficiario, che in capo allo stesso nucleo familiare ai fini ISEE.
Interventi ammissibili
Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo, connessi ad utenze di consumo per le quali è attivo, al momento della presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni, il contratto di fornitura di energia elettrica nella titolarità del soggetto beneficiario o di altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE di cui all’art.
Gli interventi devono garantire che una quota dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, definita nell’ambito del regolamento del Fondo, sia autoconsumata e comprendere altresì i seguenti servizi, per una durata non inferiore a dieci anni: polizza multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto.
Le utenze di consumo sono asservite a unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare al momento della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni. Sono ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10. 3.
Gli interventi devono:
- a) essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale;
- b) rispettare i requisiti tecnici definiti nell’ambito del regolamento del Fondo;
- c) prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e comunque di potenza non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni.
Le agevolazioni non sono accessibili ai soggetti che realizzano impianti ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici
Gli interventi sono realizzati esclusivamente da imprese abilitate all’installazione degli impianti che siano in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile.
Budget e Tipologia di incentivo
Le risorse finanziarie del Fondo nazionale reddito energetico sono pari a complessivi 200.000.000 euro, da suddividere per le annualità 2024 e 2025 come di seguito indicato:
- a) 80.000.000 di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- b) 20.000.000 di euro alle restanti regioni o province autonome.
Il Fondo può essere incrementato mediante versamento volontario da parte di amministrazioni centrali, regioni, province autonome, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ovvero mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.
Le risorse del Fondo sono trasferite su appositi conti correnti bancari intestati al GSE, appositamente costituiti per la gestione dello stesso.
Il Fondo ha natura rotativa ed è alimentato con le risorse derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro, per una durata di venti anni, da parte del GSE, dell’energia elettrica non autoconsumata dal soggetto beneficiario, secondo quanto previsto per il regime di «ritiro dedicato» disciplinato dall’allegato A alla deliberazione ARERA 280/2007.
Agli interventi per i quali si è conclusa la stipula del contratto di reddito energetico è concesso un contributo in conto capitale in misura pari ai costi ammissibili per le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e alla fornitura dei servizi.
I costi ammissibili sono riconosciuti direttamente al soggetto realizzatore da parte del GSE, entro i limiti massimi stabiliti di seguito:
- Potenza nominale elettrica - Pn (kWe): 2 ≤ Pn ≤ 6
- Quota fissa: 2.000 €
- Quota variabile: 1.500 €/kWe
Le agevolazioni non sono cumulabili, con riferimento ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi pubblici.
Tempi e scadenze
La domande di accesso alle agevolazioni è trasmessa al GSE da parte del soggetto beneficiario, eventualmente con il supporto del soggetto realizzatore tramite apposita piattaforma. L’esame da parte del GSE delle istanze di accesso alle agevolazioni avviene in ordine cronologico, secondo il meccanismo della «procedura a sportello» in relazione a ciascuna area geografica.
Con riferimento all'annualità 2024, i termini per la presentazione delle richieste sono stati fissati dalle ore 12.00 del 5 luglio 2024 al 31 dicembre 2024.
In data 6 luglio 2024 il GSE ha comunicato l'esaurimento delle risorse per il Sud e la chiusura del relativo sportello.
In data 6 agosto 2024 il GSE ha comunicato l'esaurimento delle risorse per il Centro-Nord e la chiusura del relativo sportello.
Aggiornamenti e Link
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Decreto 8 agosto 2023 - GURI n. 261 del 8 novembre 2023
Comunicato 11.6.2024 - Pubblicazione Elenco Realizzatori
Avviso del 14.06.2024 - Chiarimenti operativi GSE
Bando annualità 2024 e Vetrina dei realizzatori - Avviso del 20.06.2024
Esaurite le risorse per il Mezzogiorno - Avviso del GSE del 06.07.2024
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