Energy Release 2.0: il MASE approva le regole per la produzione di rinnovabili

Foto di Cornell Frühauf da PixabayIl Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha dato il via libera al decreto del direttore generale Alessandro Del Noce, che approva le regole operative del Meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore. Un documento atteso da molte settimane: il decreto ministeriale del Mase che attribuiva al GSE la competenza per stabilire le regole operative è di luglio scorso. La firma che fa effettivamente partire tali regole è arrivata nelle scorse ore. A settembre la Commissione europea aveva richiesto ulteriori informazioni sul decreto di luglio. 

I contenuti del decreto di luglio e il meccanismo di regolazione

L'obiettivo del meccanismo è di spingere le imprese energivore a produrre autonomamente da fonti rinnovabili attraverso un sistema di anticipazione di energia nella disponibilità del GSE e con successiva restituzione. Il decreto firmato dal Mase in queste ore approva e rende operative le regole che forniscono le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle previsioni del Dm Energy Release 2.0 per le imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica" (le energivore), istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

Rinnovabili, le imprese energivore potranno chiedere un'anticipazione al GSE

Il meccanismo prevede che "nelle more dell'entrata in esercizio della nuova capacità, i clienti finali energivori interessati hanno la facoltà di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine ad un prezzo di cessione definito dal GSE, da restituire in un periodo di venti anni a decorrere dall'entrata in esercizio degli impianti". 

La nuova capacità dovrà avere una potenza complessiva pari almeno al doppio di quella corrispondente all’energia elettrica oggetto di restituzione e dovrà essere realizzata mediante nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno; oppure sarà possibile effettuare interventi di potenziamento/rifacimento degli impianti che consentano un incremento di capacità di almeno a 200 kW.

Energivore, il contratto a due vie con il GSE

L'anticipazione e la restituzione dell'energia elettrica devono avvenire "attraverso contratti per differenza a due vie, stipulati tra il GSE e i clienti finali energivori o soggetti terzi interessati, sulla base del medesimo prezzo di cessione, definito dal GSE tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive".

Che cos'è il contratto di anticipazione

Il contratto di anticipazione prevede l’obbligo dell'azienda a realizzare la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, assicurandone l’entrata in esercizio entro quaranta mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione.

Nel contratto saranno definite le modalità e le tempistiche in base alle quali il GSE calcola, per un periodo di trentasei mesi, in relazione al volume di energia elettrica assegnato, la differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell’energia elettrica, e provvede, nel caso in cui la suddetta differenza sia negativa, ad erogare il relativo importo al cliente finale ovvero, nel caso in cui la differenza stessa risulti positiva, a conguagliare.

Entro 40 mesi l'azienda dovrà sottoscrivere il contratto di restituzione contenente il divieto di cessione ad altri soggetti del contratto di anticipazione e la facoltà di recesso, fermo restando l’obbligo di restituzione dei benefici goduti.

Eventuali aggiornamenti delle regole operative saranno sottoposti per l'approvazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Qui un approfondimento sul decreto Energy Release

Consulta il DD 11 del 30 ottobre 2024

Consulta l'Allegato 1 al DD 11 del 30 ottobre 2024

Consulta l'Allegato 2 al DD 11 del 30 ottobre 2024

Consulta l'Allegato 3 al DD 11 del 30 ottobre 2024

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