Fondo di solidarieta' nazionale - FSN
Disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.
Con la legge n. 185 del 14 febbraio 1992 sono state definite le linee di fondo dell’intervento statale per la gestione dei rischi in agricoltura con uno spostamento dal tradizionale approccio fondato su interventi di contributivo e creditizio, ad un approccio teso a valorizzare la copertura assicurativa, attraverso contributi volti ad agevolare e promuovere la stipula di polizze.
Nel tempo la disciplina è stata interamente sostituita da un provvedimento organico, il decreto legislativo n. 102-2004, che, oltre ad accogliere le precedenti modalità di intervento compensativo dei danni subiti, ha anche riproposto gli interventi volti ad incentivare misure di protezione precedenti al verificarsi degli eventi calamitosi.
Obiettivi
Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.
Le tipologie di intervento previste sono:
- a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture;
- b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni;
- c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
I contributi sui premi assicurativi sono concessi agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
L'importo massimo ammissibile è pari all'80% del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il 20% della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30% nelle altre zone.
Il contributo dello Stato è ridotto fino al 50% del costo del premio qualora i contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali o dovute a epizoozie o fitopatie.
A decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso Comune.
La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale.
Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III del decreto legislativo n. 102-2004, nonchè le cooperative agricole e loro consorzi.
L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, che viene approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle Politiche agricole, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di un'apposita Commissione tecnica.
Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:
- a) tipologia di polizza assicurativa;
- b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) evento climatico avverso, garanzia;
- d) tipo di coltura e/o strutture.
Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche:
- i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;
- qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.
Interventi compensativi
I contributi per favorire la ripresa dell'attività produttiva sono destinati alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché alle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo, che abbiano subito danni non inferiori al 20% della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed al 30% della produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone.
Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.
Le tipologie di intervento previste sono:
- a) contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;
- b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
- 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
- 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola; - c) proroga delle operazioni di credito agrario (per una sola volta e per non più di 24 mesi possono essere prorogate le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole; le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi);
- d) agevolazioni previdenziali (le imprese possono richiedere l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento; la percentuale dell'esonero, fino ad un massimo del 50%, è aumentata del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi).
In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 100% dei costi effettivi.
In caso di epizozie, i consorzi di difesa, ed altri organismi ad essi equiparati, possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle imprese zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinano l'abbattimento del bestiame e che comportino il divieto di ogni attività commerciale. Tale intervento è previsto anche per l'indennizzo di animali morti a seguito di vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate dalle autorità competenti, purchè gli aventi diritto non abbiano beneficiato di analoghi indennizzi previsti da altra normativa vigente. Lo Stato concorre fino alla metà della spesa sostenuta, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.
Al fine di attivare tali interventi compensativi, le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, devono deliberare, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso e individuare le provvidenze da concedere fra quelle previste e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.
Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate.
Consorzi di difesa
I consorzi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:
- a) associazioni persone giuridiche di diritto privato;
- b) società cooperative agricole e loro consorzi;
- c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice.
Il riconoscimento di idoneità può essere attribuito altresì alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di difesa.
I consorzi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.
I consorzi hanno facoltà di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati.
I consorzi, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con società di assicurazione autorizzate.
Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese
L'ISMEA può concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese, l'ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonchè da fondi chiusi di investimento mobiliari.
Per le medesime finalità, l'ISMEA può intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.
Author: waferboard / photo on flickr
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