INPS: circolare 128-2012 con le novita' sugli sgravi per l'apprendistato

 

Apprendista - foto di kcolwellCon la legge n. 183 del 12 novembre 2011 è stato previsto l’azzeramento dei contributi a carico dei datori di lavoro per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. A rendere operativi gli sgravi è ora una circolare, la n. 128, pubblicata il 2 novembre dall'Inps.

In sintesi, la circolare conferma che lo sgravio totale si applica solo alle aziende che occupano fino a nove dipendenti per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, mentre resta l'aliquota del 10% per quelli successivi e fino alla scadenza del periodo di apprendistato. Relativamente agli apprendisti iscritti alle liste di mobilità fino a 29 anni, nel contratto di lavoro è anche prevista una clausola con cui le parti rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione. Un'ulteriore clausola, detta di stabilizzazione, si applica nelle aziende in cui sono occupati almeno 10 lavoratori e subordina - a partire dal 18 luglio 2015 - l’assunzione di nuovi apprendisti alla prosecuzione del rapporto di lavoro - nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione - di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti della stessa azienda e che hanno terminato il periodo di apprendistato.

Per quanto riguarda i limiti numerici, fino al 31 dicembre 2012, il numero complessivo di soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio; per gli avviamenti al lavoro effettuati dal 1 gennaio 2013, invece, la relazione tra numero di apprendisti e maestranze specializzate non può superare il rapporto di 3 a 2, tenendo fermo il rapporto del 100 per cento per le aziende che occupano meno di dieci unità. Se i lavoratori qualificati o specializzati non superano le tre unità, anche gli apprendisti non possono essere più di tre.

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Circolare n. 128 del 2 novembre 2012

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