Immigrati: Dlgs 109-2012, modalità e tempi per regolarizzare i rapporti di lavoro

Lavoratori stranieriI datori di lavoro potranno richiedere la sanatoria dei lavoratori stranieri presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. A stabilirlo l'articolo 5 del Dlgs 16 luglio 2012, n. 109, in vigore da oggi. Per far emergere il rapporto di lavoro occorre presentare un'istanza telematica allo Sportello unico per l'immigrazione. I tempi, invece, decorrono dal prossimo 15 settembre fino al 15 ottobre 2012.

In particolare, il Dlgs 109/2012 prevede che:

  • per i rapporti di lavoro subordinato, l'orario di lavoro dichiarato dovrà essere necessariamente a tempo pieno;
  • per le colf e le badanti, invece, sarà possibile regolarizzare anche un rapporto di lavoro part-time di venti ore settimanali.

La domanda potrà essere presentata dai datori di lavoro, direttamente o tramite consulenti abilitati e patronati:

  • italiani, comunitari o stranieri in possesso della carta di soggiorno,
  • non condannati per favoreggiamento all'immigrazione clandestina o per sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603 bis del Codice penale (caporalato),
  • in possesso di un nulla osta al lavoro nell'ambito del decreto flussi, ma che poi non si sono presentati allo Sportello unico per la firma del contratto di soggiorno e per la successiva assunzione del lavoratore.

Inoltre, prima della presentazione della domanda, è previsto che il datore di lavoro versi un contributo di emersione pari a 1.000 euro per ciascun lavoratore da sanare: un decreto interministeriale di prossima emanazione definirà le modalità di pagamento, nonchè il percorso da seguire per la regolarizzazione della posizione contributiva, fiscale e retributiva relativa agli ultimi sei mesi del rapporto di lavoro, o all'effettivo periodo di occupazione.

Precisazioni ministeriali si attendono anche in merito alla documentazione da presentare, attestante la presenza certa dello straniero in Italia in data anteriore al 31 dicembre 2011, che, per la prima volta, deve provenire da una pubblica amministrazione e non dal datore di lavoro: ad esempio, un certificato di ricovero ospedaliero del lavoratore clandestino, a cui forse si potrebbe aggiungere un modulo d'iscrizione a un servizio comunale (mensa scolastica o asilo nido di un figlio).

Una volta che l'iter della domanda sarà completato, lo Sportello unico provvederà a convocare il datore di lavoro e lo straniero per la firma del contratto di soggiorno, propedeutico al successivo rilascio del permesso di soggiorno.
Comunque, fino al termine della procedura il lavoratore straniero non potrà essere espulso e il datore di lavoro non potrà essere gravato dagli illeciti amministrativi e penali connessi all'irregolare rapporto di lavoro.

Links

Dlgs 16 luglio 2012, n. 109 - Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

Direttiva 2004/38/CE
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L'Agenzia delle entrate, con Risoluzione n. 85/E del 31 agosto 2012, ha istituito i due codici tributo per consentire l’esatta compilazione, da parte dei datori di lavoro, del modello 'F24 Versamenti con elementi identificativi', da utilizzare nella procedura di emersione dal lavoro irregolare 2012: 'REDO' per il lavoro domestico, 'RESU' per il lavoro subordinato.

I codici sono operativamente efficaci dal 7 settembre 2012.

L’Agenzia ha, inoltre, messo a disposizione il modello F24 da utilizzare per la regolarizzazione, unitamente alle Avvertenze per la compilazione ed a due esempi di corretta compilazione riferiti al codice 'REDO' ed al codice 'RESU'.

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