Contratti pubblici e tracciabilità dei flussi finanziari: le linee guida AVCP
Dal 7 settembre 2010 tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti di fornitura di beni e servizi, nonchè agli appalti di opere pubbliche, stipulati tra un imprenditore e una PA, pena la nullità del contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati, utilizzando, contestualmente, strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, quali il bonifico bancario o postale. L'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici - AVCP ha predisposto apposite linee guida per facilitare la concreta applicazione della normativa antimafia.
A seguito quindi dell'entrata in vigore del “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, diventa obbligatoria la tenuta di un conto corrente specifico per avere traccia dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.
Sulla legge 136/2010 il Ministero dell'Interno ha emanato il 9 settembre scorso la nota n. 13001/118/Gab.
Successivamente, con decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010 sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, di cui all’articolo 3 della citata legge.
Da ultimo, la Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'AVCP delinea gli ambiti di applicazione della tracciabilità e fornisce indicazioni generali sulle modalità di attuazione della stessa, sulla richiesta e l’indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) e sulla gestione dei movimenti finanziari e le comunicazioni obbligatorie.
Di seguito i principali contenuti:
Ambito di applicazione
- contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso;
- concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti;
- contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
- contratti di subappalto e subfornitura;
- contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.
Obblighi per i soggetti sottoposti alle norme sulla tracciabilità
- utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore sia quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato; in altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori della filiera, l’apertura di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi);
- effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).
Gestione dei movimenti finanziari
Devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:
- stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
- manodopera (emolumenti a operai);
- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
- provvista di immobilizzazioni tecniche;
- consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.
Gestione dei movimenti finanziari
Possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:
- imposte e tasse;
- contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
- assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;
- gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).
Per i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010, la legge n. 136/2010 consente 180 giorni per l'adeguamento, tramite atto aggiuntivo al contratto esistente, come suggerito dalla linee guida dell'Autoirtà di vigilanza dei contratti pubblici.
Circolare ministero Interno 9 settembre 2010
Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 - Misure urgenti in materia di sicurezza
Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 - Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
Determinazione AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010 - Ulteriori indicazioni
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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2011 la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 con cui l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ha stabilito nuove linee interpretative ed applicative sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche in relazione ad alcune specifiche fattispecie.
Pertanto, quest'ultimo provvedimento è da considerarsi sostitutivo delle due precedenti determinazioni n. 8 e n. 10 del 2010.
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