Disposizioni tributarie per interventi di recupero edilizio: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

 

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Con risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011 l'Agenzia delle Entrate ha fornito la propria consulenza giuridica relativa all’interpretazione dell’articolo 1 della legge 449/1997 “Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio”. Il parere in questione risponde al quesito posto all'Agenzia da una direzione regionale in merito alle modalità operative da adottare nei confronti di coloro che hanno richiesto di usufruire delle detrazioni fiscali del 36 e 55%, previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, sui lavori di ampliamento dell’immobile esistente nell’ambito del “Piano Casa” (articolo 11 del Dl 112/2008).

Il Piano, spiega l'Agenzia, consiste in un sistema di norme che consente di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di edifici sulla base di leggi regionali, in deroga ai piani regolatori locali, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi di fabbisogno abitativo.

Con riferimento al quesito posto, premesso che l’art. 3 del Testo Unico dell’edilizia da un lato riconduce fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e dall'altro definisce interventi di “nuova costruzione” quelli riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, l'Amministrazione centrale, con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del 36 e 55%, ha chiarito che:
  • nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente;
  • nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”;
  • nel caso di ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Tali criteri, generalmente previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, si rendono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa perché le disposizioni che derogano agli strumenti urbanistici locali, in quanto introdotte da leggi regionali, non possono influire sull’applicazione di prescrizioni di carattere fiscale contenute nelle norme nazionali.

Aert. 1 - Legge n. 449 del 1997

Art. 11 - Decreto legge 112 del 2008

Art. 3 - Testo Unico per l’edilizia

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