Credito d'Imposta Ricerca: pubblicata la circolare delle Entrate

 
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 46E con i chiarimenti per l'utilizzo del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo ex art. 1, commi da 280 a 284 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Il documento segue il Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico uscito ad aprile ed è molto atteso da tutte le imprese che si apprestano ad esporlo nella prossima dichiarazione dei redditi.

Non è necessaria la prenotazione telematica all'Agenzia dell'entrate, contrariamente a quanto previsto per la Visco Sud con decreto legge del 3 giugno u.s. 

Il credito d’imposta spetta alle imprese che sostengono spese per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.

Il credito d’imposta è pari al 10 per cento dei costi sostenuti, elevato al 15 per cento qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca (comma 280). I costi ammissibili non possono superare l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta (comma 281).

La Finanziaria 2008 ha modificato la norma, elevando al 40 per cento la misura del credito d’imposta per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, ed aumentando a 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta l’importo complessivo massimo dei costi su cui determinare il credito d’imposta.

La circolare conferma che i suddetti limiti di 50 milioni di euro e del 40 per cento sono applicabili anche con riguardo ai costi sostenuti nel primo periodo d’imposta di vigenza della misura, ossia nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, come si rilevava pure nella relazione tecnica al disegno di legge finanziaria 2008, in cui si afferma l’efficacia retroattiva delle modifiche della disciplina originaria e si prevede la copertura dei maggiori oneri derivanti dalle suddette modifiche anche per l’anno 2007.

Il documento conferma altresì la la cumulabilità del credito d'imposta (non è un aiuto di stato) con altri contributi pubblici e agevolazioni salvo che le norme disciplinanti quest'ultime non dispongano diversamente. L’aliquota del credito di imposta va applicata sul costo sostenuto al lordo del costo coperto da altri contributi pubblici o agevolazioni. In ogni caso, l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al predetto costo sostenuto.

Anche ai fini della deduzione dalla base imponibile IRAP del costo del personale addetto alla ricerca e sviluppo, il costo di riferimento su cui calcolare il credito di imposta in esame è costituito dalla retribuzione e dai contributi a carico dell’impresa, commisurate all’effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo, al lordo del risparmio d’imposta derivante dalla deduzione del costo dalla base imponibile IRAP.

Riguardo la documentazione per le spese di personale sostenute nel 2007, nella circolare non si ritiene possibile penalizzare le imprese che hanno svolto attività di ricerca nel 2007 senza conoscere le esatte modalità di rendicontazione previste e, pertanto, la compilazione dei "fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo" può essere sostituita da un documento riepilogativo riporti le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, firmato dal legale rappresentante ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo, e controfirmato da un professionista indicato nell’articolo 6, comma 3 del Regolamento MSE (commercialista, revisore dei conti, responsabile CAF, ecc.).

Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi, (sezione XVI del quadro RU di UNICO 2008), non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute; l’eccedenza è utilizzabile in compensazione  a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

I soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare possono utilizzare il credito d’imposta relativo ai costi sostenuti nel 2007:
- a scomputo del versamento delle somme dovute ai fini IRPEF, IRES e IRAP a saldo per lo stesso 2007;
- in compensazione con il modello F24 a decorrere dal mese di ottobre 2008.

Per i costi sostenuti nel 2008:
- a scomputo del versamento delle somme dovute in acconto e a saldo per lo stesso 2008;
- in compensazione con il modello F24, a decorrere dal mese di agosto 2009.

Il limite di utilizzo dei crediti d'imposta pari a 250.000 euro previsto dalla Finanziaria 2008 non si applica all'agevolazione in esame.

La circolare ribadisce, infine, che il credito di imposta:
- non concorre alla formazione del reddito, né del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 96 del TUIR (vigente nel primo periodo di imposta di applicazione della misura);
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR

Circolare 46E del 13 giugno 2008  

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