L 147-2013: DM 31 luglio 2014, la disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa
In Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia del 31 luglio 2014, che disciplina il funzionamento del Fondo di Garanzia per l'acquisto, la ristrutturazione e l'efficientamento energetico della prima casa, previsto dalla legge n. 147-2013.
Lo strumento, previsto dalla Legge n. 147-2013, conta su una dotazione di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, ripartita in stanziamenti annui di 200 milioni di euro.
Per essere ammissibili alla garanzia del Fondo, gli interventi devono rispettare specifici criteri:
- i mutui ipotecari non devono avere un ammontare superiore a 250mila euro,
- l'immobile da acquistare/ristrutturare deve essere adibito ad abitazione principale,
- il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte.
La garanzia del Fondo, irrevocabile e valida per l'intera durata del finanziamento, è concessa nella misura del 50% della quota capitale del finanziamento.
Sarà data priorità ai mutui erogati a favore:
- delle giovani coppie,
- dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori,
- dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari,
- dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.
Possono erogare i mutui garantiti dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari. A definire le modalità di adesione di tali soggetti all'iniziativa del Fondo sarà un protocollo d'intesa tra il Dipartimento del Tesoro e l'ABI - Associazione Bancaria Italiana.
L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene per via telematica. A raccogliere le domande è la banca o l'intermediario finanziario che, verificata la regolarità delle stesse, le trasmette a Consap, società controllata al 100% dal MEF e soggetto gestore dello strumento.
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Decreto ministeriale del 31 luglio 2014 - GURI del 29 settembre 2014
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