Campolibero: credito d'imposta per e-commerce e reti di impresa
Le risorse ammontano a 29 milioni di euro per il triennio 2014-2016
Pubblicati i decreti interministeriali relativi al credito d'imposta per l'e-commerce di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per le nuove reti d'impresa di produzione alimentare.
I due strumenti, previsti dal programma Campolibero e disciplinati con decreti dei Ministeri delle Politiche agricole e dello Sviluppo economico del 13 gennaio 2015, sono diretti a promuovere il commercio elettronico e a favorire l'aggregazione e l'innovazione tecnologica delle imprese agricole, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura che partecipano a contratti di rete.
Credito d'imposta per il commercio elettronico
Il primo strumento prevede l'attribuzione di un credito d'imposta per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all'avvio e allo sviluppo dell'e-commerce, relative a:
- dotazioni tecnologiche;
- software;
- progettazione e implementazione;
- sviluppo database e sistemi di sicurezza.
Sono ammissibili all'agevolazione i nuovi investimenti realizzati, dopo l'entrata in vigore del decreto del 13 gennaio 2015, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
Beneficiari
L'agevolazione è rivolta a:
- imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I del Trattato, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.
Entità dell'agevolazione
Il credito d'imposta è concesso, per ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili, nella misura del 40% dell'importo degli investimenti realizzati, con un tetto massimo di 15mila, 30mila o 50mila euro a seconda della tipologia di impresa. L'incentivo è invece pari al 10% o al 20% della spesa, entro il limite di 50mila euro, per le piccole e medie imprese che producono, rispettivamente, prodotti agroalimentari o della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Le risorse a disposizione dello strumento ammontano 3,5 milioni di euro, di cui:
- 500mila euro per l'anno 2014,
- 2 milioni di euro per l'anno 2015;
- un milione di euro per l'anno 2016.
Procedure
Le domande per il riconoscimento del credito d'imposta devono essere presentate dal 20 febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, secondo modalità telematiche che saranno definite dal Mipaaf entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del 13 gennaio 2015.
L'importo del contributo riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità effettuato dal Mipaaf è indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Credito d'imposta per nuovi investimenti e cooperazione di filiera nell'ambito di reti di imprese
Il credito d'imposta riguarda nuovi investimenti, compresi in un programma comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonchè per la cooperazione di filiera, e in particolare:
- costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all'aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto;
- costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l'acquisto di materiali e attrezzature;
- costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete;
- costi di ricerca e sperimentazione;
- costi per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- costi per la formazione dei titolari d'azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;
- costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera;
- costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete.
Sono ammissibili i nuovi investimenti realizzati, dopo l'entrata in vigore del decreto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
Beneficiari
L'agevolazione è destinata a singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, aderenti a un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario:
- che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- che siano piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento(UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I del Trattato.
Entità dell'agevolazione
Il credito d'imposta compete, per ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili:
- nella misura del 40 per cento e nel limite di 400mila euro dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati per le piccole e medie imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- nella misura del 40 per cento e nel limite di 200mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati per le piccole e medie imprese per le quali non ricorrano le condizioni di cui al punto 1 e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- nella misura del 40 per cento e nel limite di 15mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati per le piccole e medie imprese per le quali non ricorrano le condizioni di cui al punto 1 e per le imprese diverse dalle PMI che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- nella misura del 40 per cento e nel limite di 30mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati per le piccole e medie imprese e per le imprese diverse dalle PMI operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 5, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 1379/2013;
- nella misura del 40 per cento e nel limite di 200mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati per le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- nella misura del 20 per cento e del 10 per cento e nel limite di 400mila euro dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati, rispettivamente, per le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Le risorse disponibili ammontano a 25,5 milioni di euro, di cui:
- 4,5 milioni di euro per l'anno 2014,
- 12 milioni di euro per l'anno 2015,
- 9 milioni di euro per l'anno 2016.
Procedure
Le domande per il riconoscimento del credito d'imposta devono essere presentate dal 20 febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, secondo modalità telematiche che saranno definite dal Mipaaf entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del 13 gennaio 2015.
L'importo del contributo riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità effettuato dal Mipaaf deve essere indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Photo credit: Studio Grafico EPICS / Foter / CC BY-NC-SA
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