Approvato dall'UE il Credito d'imposta per il Mezzogiorno

 

Il ministro Bersani ha comunicato che la Commissione Europea ha dato il via libera al credito d'imposta 2007, stabilito con la legge finanziaria dello scorso anno, riconoscendone la validità a partire dal primo gennaio 2007. La notizia era molto attesa dagli imprenditori. Bersani: “Ora prende forma concreta una stabile riorganizzazione dei sistemi di incentivazione che, come ho detto più volte, dovranno svincolarsi da procedure e mediazioni amministrative e diventare automatici e verificabili a seguito di veri investimenti”.

La riorganizzazione degli incentivi, con maggiore automatismi e migliore verificabilità della effettiva realizzazione dei programmi di investimento per evitare truffe e frodi, era uno degli obiettivi del ministero, che non ha più varato bandi ex legge 488/92, nonostante fosse stata riformata nel 2006 con l'introduzione di finanziamenti agevolati allo 0,5%.

Al riguardo, abbiamo già sottolineato come il solo credito d'imposta, non sia sufficiente per l'attivazione di nuovi e consistenti investimenti (start-up). Lo strumento ha comunque un'importante valenza per tutte le imprese che portano avanti consistenti programmi di sviluppo e che si scontrano con le pesanti procedure burocratiche necessarie per ottenere l'erogazione dei contributi ed i decreti definitivi di concessione delle agevolazioni.

In attesa della circolare dell'Agenzia delle Entrate, riportiamo di seguito una sintetica descrizione del "bonus investimenti", come stabilito nella Finanziaria dello scorso anno.

Credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate

Le imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato istitutivo della Comunità europea) potranno usufruire in automatico (l'art. 8 della L. 388/2000 richiedeva l'inoltro di un'istanza telematica per la preventiva autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate) di un credito d'imposta misurato in percentuale variabile orientativamente tra il 15% e il 50%, secondo la localizzazione e le dimensioni dell'impresa.

Il credito d'imposta è determinato sulla quota del costo complessivo dei beni oggetto dell'investimento che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva (sono esclusi gli ammortamenti dei beni agevolabili nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione).
Per gli investimenti effettuati in leasing si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.

Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d'imposta e utilizzato ai fini del versamento delle imposte sui redditi.
Sono esclusi i settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.

Gli investimenti agevolabili sono:

  • macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili alle voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del Codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali sopra indicate;
  • programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
  • brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svoltanell'unità produttiva (per le grandi imprese, gli investimenti in questi ultimi beni sono agevolabili nel limite del 50% dell'insieme degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta).
I beni oggetto dell'agevolazione devono entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; non possono essere dismessi o ceduti a terzi prima che siano trascorsi cinque periodi d'imposta da quello nel quale sono entrati in funzione. Per le acquisizioni avvenute tramite contratti di locazione finanziaria il mancato esercizio del riscatto è causa di rideterminazione del credito d'imposta spettante.
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