Decreto Incentivi 2010: la circolare MSE per le macchine agricole e movimento terra
Pubblicata dal ministero anche la circolare applicativa del decreto legge 40/2010 che reca disposizioni attuative per la concessione di contributi alle imprese e agli imprenditori agricoli per l'acquisto di macchine agricole e movimento a terra, comprese quelle operatrici, a motore di nuova immissione sul mercato o messa in servizio.
La nuova circolare del 20 aprile 2010 non si applica a tutti gli altri settori, ai quali continua ad applicarsi la disciplina dettata dalla circolare dello stesso Ministero del 14 aprile 2010.
Si dispone che il contributo sia erogato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto di acquisto dei macchinari oggetto di incentivo, al netto dei costi di gestione secondo le seguenti modalità:
- per il 10% del costo di listino, a condizione che il concessionario o il venditore pratichi uno sconto di pari misura sul prezzo di listino, per l'acquisto di macchine agricole e movimento a terra, comprese quelle operatrici, a motore rispondenti alla categoria <<Fase IIIA>>, di cui agli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- le macchine dovranno essere esclusivamente della stessa tipologia e con potenza non superiore al 50% dell'originale rottamato;
- entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, il destinatario del contributo ha l'obbligo di demolire il macchinario sostituito e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al concessionario o venditore che avrà cura di trasmettere copia all'ente erogatore, a pena di decadenza del contributo;
- nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale del mezzo rottamato o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del beneficiario del contributo, attestanti l'avvenuta demolizione.
Il contributo previsto dalla presente circolare non è cumulabile con altri benefici concessi sul medesimo bene dalle vigenti disposizioni.
L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500.000 euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.
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Decreto attuativo del 26 marzo 2010
Decreto legge 40/2010
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