DM 593-2000, art. 10: dal 1 febbraio 2011 le domande per agevolazioni su attività di ricerca industriale

 

MIUR, logoIl Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha fissato dal 1 al 28 febbraio 2011 i termini per la trasmissione delle domande di agevolazione ai sensi dell'articolo 10 del Decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, recante "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297", per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale oltre alla realizzazione di attività di formazione e/o riqualificazione professionale finalizzati al riorientamento e al recupero di competitività delle strutture di ricerca.

Con la pubblicazione sul Supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, il decreto n. 593/200 ha eliminato dall’ordinamento tutte le precedenti normative in materia, riunendo in un unico testo regolamentare il complessivo pacchetto agevolativo diretto alle imprese che investono in R&S, riordinando e razionalizzando dunque tutto il sistema di agevolazione alla ricerca industriale gestito dal MIUR.

L'art. 10 del decreto riguarda i "Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca".

Tali progetti, di cui al bando in questione, possono essere presentate da:

  • a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;
  • b) imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • c) imprese artigiane di produzione;
  • d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma;
  • e) consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in uno o più dei precedenti punti;
  • f) i parchi scientifici e tecnologici indicati nella delibera MURST del 25 marzo 1994 (G.U. n. 187 del 11 agosto 1994),

che abbiano stabile organizzazione nel territorio nazionale.

I soggetti alle lettere a), b), c), d), e) possono presentare domanda congiuntamente a Universita’ o Enti di Ricerca. In questo caso la partecipazione finanziaria dei soggetti a), b), c), d), e), deve essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto.

Il limite è fissato al 30% ove il progetto preveda il completo svolgimento delle attività nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale. Tale norma si applica anche per i progetti che ricomprendano attività da svolgersi al di fuori delle aree predette per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto, ove sia accertata l’impossibilità di reperire analoghe competenze nelle stesse aree.

Le domande potranno essere presentate all’indirizzo Internet http://roma.cilea.it/sirio dove è disponibile una guida per la compilazione con tutte le informazioni necessarie.

Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593

Decreto legislativo n. 297/99

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