Inail: aperte domande per sconti su lavoratori agricoli dipendenti - L 247-2007

 

Corn fields - foto di VermarioC'è tempo fino al 30 novembre per presentare la richiesta di accesso agli sconti Inail sui lavoratori agricoli dipendenti. Diventa dunque operativo il provvedimento per la riduzione sui premi assicurativi previsto dalla Legge n. 247/2007 e destinato alle imprese attive da almeno un biennio che abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure volte ad eliminare le fonti di rischio e a migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Il cosiddetto Protocollo sul Welfare (Legge n. 247/2007) prevede infatti che, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'Inail applichi una riduzione in misura non superiore al 20% dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di 20 milioni di euro. Riduzione che, si legge nella Circolare n. 61/2012 del 9 novembre, si applica solo sulla percentuale di contribuzione versata ad Inps ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'agevolazione è concessa alle imprese che:

  • siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
  • abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
  • non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
  • siano attive da almeno un biennio.

Sulla base delle domande presentate e dei controlli effettuati da Inps e Inail, saranno dunque individuate le aziende beneficiarie dello sconto e la relativa percentuale di riduzione relativa al 2012.

Il provvedimento si applica con validità retroattiva a partire dal 2008. Considerata, dunque, l'impossibilità di operare sulla base delle domande delle aziende per le annualità già trascorse, per il periodo 2008-2011 "si è deciso – spiega l'Inail – d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di applicare la riduzione d'ufficio alle aziende, attive da almeno un biennio, che non hanno denunciato infortuni nel medesimo periodo, riservandosi gli Istituti la possibilità di effettuare verifiche sul possesso degli ulteriori requisiti previsti".

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