Trasporto pubblico locale: oltre 315 milioni dai decreti del 4 dicembre 2012 - L 111-2011

 

Tram - foto di FototakIn Gazzetta i decreti del 4 dicembre 2012 per il riparto delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale per l'anno in corso, in attuazione dell'articolo 21, rispettivamente, commi 2 e 3, del decreto-legge 98/2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011. Le risorse ammontano a 314 milioni di euro per il comma 2 e a 1.180.544 euro per il comma 3.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


DECRETO 4 dicembre 2012

Riparto  delle  risorse  destinate  al  finanziamento  del  trasporto
pubblico locale di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. (12A12850) 
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
  Visto, in particolare, l'art. 21, comma 2, che ha previsto che  una
quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui  all'art.  24
del decreto-legge n. 185 del 2008, versata all'entrata  del  bilancio
statale,  puo'   essere   destinata,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze  di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto ordinario per le esigenze
del  trasporto   pubblico   locale,   anche   ferroviario,   connesse
all'acquisto del materiale rotabile; 
  Visto l'Accordo per il trasporto pubblico locale  del  21  dicembre
2011 che ha previsto che per  l'anno  2012  il  concorso  finanziario
dello Stato per il trasporto pubblico locale ferroviario e' di  1.600
milioni di euro, ivi incluso l'importo di 314 milioni di euro di  cui
al citato art. 21, comma 2; 
  Considerato che tale importo e' stato gia' versato all'entrata  del
bilancio statale e risulta attualmente stanziato in conto residui sul
capitolo 7547 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze; 
  Vista la nota n. 4763/C2FIN7C4TRASP del 6 novembre 2012 con cui  il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome
ha assicurato che per tali risorse un  riparto  basato  sul  criterio
storico trova la piena condivisione di tutte le regioni interessate; 
  Considerata la  necessita',  a  fronte  della  delicata  situazione
economico-finanziaria in cui versa il settore del trasporto  pubblico
locale, di procedere celermente alla definizione di  un  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da sottoporre  alla  preventiva
intesa  in  Conferenza  Stato-regioni,  che  ripartisca  il  predetto
importo di 314 milioni di euro,  sulla  base  del  criterio  storico,
ovvero delle percentuali originariamente  previste  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000; 
  Vista l'intesa  della  Conferenza  Stato-regioni,  acquisita  nella
seduta del 22 novembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
 
                      Erogazione delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 21,  comma  2,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, pari a € 314.000.000,00 e  attualmente  stanziate
in conto residui sul capitolo 7547  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono  ripartite  sulla  base
delle percentuali originariamente previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 novembre  2000,  per  essere  destinate
alle complessive esigenze del trasporto pubblico  locale  ferroviario
delle regioni a statuto ordinario relativamente all'anno 2012. 
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   provvedera'
all'erogazione delle risorse di  cui  al  comma  1  in  favore  delle
regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui  alla  Tabella
1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 dicembre 2012 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                      Grilli          
 
p. Il Ministro delle infrastrutture 
          e dei trasporti           
              Ciaccia               
 

        
      
                                                            Tabella 1 
 
 
    Riparto delle risorse finanziarie da attribuire alle Regioni 
 
     a statuto ordinario in materia di trasporto pubblico locale 
 
                           per l'anno 2012 
 
                            dati in euro 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 2012
Riparto  delle  risorse  destinate  al  finanziamento  del  trasporto
pubblico locale per l'anno 2012 di cui all'articolo 21, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (12A12849) 
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  21,  comma  3,  che,  a  decorrere
dall'anno 2011, ha istituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze il fondo per il finanziamento  del  trasporto  pubblico
locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, il  cui
utilizzo e' escluso dai vincoli del Patto di stabilita' interno; 
  Visto l'art. 30, comma 3, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici», che ha incrementato il  fondo  di
cui al citato art. 21, comma 3,  di  800  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2012; 
  Visto l'accordo per il trasporto pubblico locale  del  21  dicembre
2011 che ha previsto che per  l'anno  2012  il  concorso  finanziario
dello Stato per il trasporto pubblico locale ferroviario e' di  1.600
milioni di euro, di cui 1.200 milioni di euro a valere sul  fondo  di
cui al citato art. 21, comma 3; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 novembre 2012, n.  187,  recante
«Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la
Societa' Stretto  di  Messina  S.p.A.  ed  in  materia  di  trasporto
pubblico locale», che ha previsto che, nelle more  del  completamento
del processo di riordino della disciplina  in  materia  di  trasporto
pubblico locale, per l'anno 2012, il fondo di cui agli  articoli  21,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' ripartito  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  sulla  base  del  criterio
storico; 
  Visto l'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.
44,  che  -  nel  disporre  la  riduzione  lineare  delle   dotazioni
finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa, nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, per un  importo  pari  a  280
milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2013 - ha ridotto la  dotazione  del  capitolo  2817  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  su
cui e' stato appostato il fondo di cui al citato art. 21, comma 3, di
€ 19.455.234,00, per cui l'importo attualmente disponibile e' pari  a
€ 1.180.544.766,00; 
  Considerata la  necessita',  a  fronte  della  delicata  situazione
economico-finanziaria in cui versa il settore del trasporto  pubblico
locale e al fine di  consentire  alle  regioni  di  far  fronte  agli
obblighi contrattuali assunti con  Trenitalia  S.p.A.,  di  procedere
celermente alla definizione del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  da  sottoporre  alla  preventiva  intesa  in   Conferenza
Stato-regioni, che ripartisca per l'anno 2012 il predetto importo  di
€ 1.180.544.766,00, sulla base del  criterio  storico,  ovvero  delle
percentuali originariamente previste dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000; 
  Vista l'intesa  della  Conferenza  Stato-regioni,  acquisita  nella
seduta del 22 novembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
                      Erogazione delle risorse 
 
  1. Per l'anno 2012, il fondo di  cui  all'art.  21,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, appostato sul capitolo 2817 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  con
una dotazione di € 1.180.544.766,00, e' ripartito  sulla  base  delle
percentuali originariamente previste dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000. 
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   provvedera'
all'erogazione delle risorse di  cui  al  comma  1  in  favore  delle
regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui  alla  tabella
1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 dicembre 2012 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                      Grilli          
 
p. Il Ministro delle infrastrutture 
          e dei trasporti           
              Ciaccia               
 

        
      
                                                            TABELLA 1 
 
 
    RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DA ATTRIBUIRE ALLE REGIONI 
 
     A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
 
                           PER L'ANNO 2012 
 
                            dati in euro 
 

             Parte di provvedimento in formato grafico
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