DPR 60-2014: regolamento del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime di mafia, estorsione e usura
Il 24 aprile entrerà in vigore il decreto n. 60/2014 relativo alla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 aprile 2014.
Procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso
Il procedimento per l'accesso al Fondo ha inizio con la presentazione di apposita domanda da parte delle persone fisiche e degli enti vittime di reati di tipo mafioso.
Entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, il prefetto trasmette la documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà antimafia, che delibera sulla richiesta di risarcimento entro i successivi 60 giorni.
Procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura
La domanda per la concessione del risarcimento deve essere presentata entro 120 giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi che fanno ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalità estorsive.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda, il prefetto invia al Comitato di solidarietà antiracket e antiusura un rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione e sull'entità del danno subito. Entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto prefettizio, il Comitato delibera sulla concessione del contributo.