Decreto legge 91-2014: tra le misure bonus investimenti e ACE
Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 24 giugno 2014 il decreto legge n. 91, che contiene - tra le altre cose - il rilancio e lo sviluppo delle imprese. Ecco alcune tra le principali misure attuate.
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
L'articolo 18 del Dl (al capo III) riguarda il credito d'imposta per investimenti in nuovi beni strumentali. Ai titolari di reddito d'impresa che investono in beni strumentali nuovi (come i macchinari) destinati a strutture produttive ubicate in Italia fino al 30 giugno 2015, va un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo inferiore a 10 mila euro.
Esso va ripartito e utilizzato in tre quote annuali dello stesso importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell'Irap.
Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica
L'articolo 19 del decreto interviene sulla disciplina dell'ACE, l'Aiuto alla Crescita Economica, introdotto nel 2011 con il "Salva Italia" ediretto a favorire la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione dell’imposizione fiscale sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio.
L'obiettivo della nuova norma è facilitare il rafforzamento del sistema aziendale delle Pmi. Viene ampliata la detassazione ACE che, nel caso di soggetti incapienti Ires, potrà essere trasformata in un credito d'imposta sull'Irap. Per le società quotate in borsa nello spazio dell'Ue, viene incrementata del 40 % la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente.