Bonus Ricerca – Agenzia Entrate, chiarimenti su commesse estere
Anche gli investimenti effettuati su commessa di soggetti non residenti devono essere considerati nel calcolo della spesa incrementale in R&S, ai fini dell'accesso al bonus ricerca e sviluppo. Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.
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L'ultimo chiarimento delle Entrate sul credito di imposta ricerca e sviluppo arriva a seguito dell'interpello presentato da una società italiana che, nel periodo 2012-2016, ha realizzato attività di R&S sia per proprio conto che su commessa ricevuta da un'impresa francese, mentre a partire dal 1° gennaio 2017 ha svolto attività solo per se stessa.
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Il bonus ricerca
Il credito di imposta ricerca e sviluppo, commisurato, per ciascuno dei periodi di imposta agevolati, all’eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione, era concesso inizialmente con aliquota differenziata:
- pari al 25% per l’eccedenza riferibile alle quote di ammortamento dei costi di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e alle spese di acquisizione di “competenze tecniche e privative industriali”,
- pari al 50% per l’eccedenza riferibile ai costi per il “personale altamente qualificato” e per i contratti di ricerca extra-muros.
La disciplina del bonus ricerca è stata aggiornata dalla legge di Bilancio 2017, che ha previsto:
- la proroga del periodo di tempo in cui possono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta (fino al 2020 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare; fino al 2020-2021 per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare);
- un’aliquota unica pari al 50% per tutte le tipologie di spese ammissibili;
- l'estensione della platea dei soggetti beneficiari alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti;
- l'incremento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo per beneficiario;
- l'eliminazione, nell’ambito del personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, della distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”.
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Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate
Dal momento che nel 2017 non ha eseguito attività di ricerca e sviluppo su commesse estere, ai fini dell'accesso al credito di imposta per le attività svolte in quell'anno, la società interpellante ritiene di non dover contemplare, nella media storica, anche le attività svolte su commessa della società francese. Questa soluzione interpretativa, secondo la società, sarebbe coerente con il principio di omogeneità dei valori comparabili.
Il chiarimento delle Entrate, invece, stabilisce la necessità di includere nella media storica anche le attività di R&S svolte su commessa della società estera.
Considerata la ratio della misura agevolativa, che ritiene meritevoli del credito di imposta gli effettivi incrementi di spesa complessiva in attività di ricerca e sviluppo - si legge nel chiarimento dell'Agenzia - al fine di verificare se vi è un incremento di spesa agevolabile, il confronto va fatto prendendo a riferimento la massa degli investimenti effettuati nei periodi d'imposta rilevanti ai fini della media, a prescindere dalla circostanza che le spese sostenute nei periodi della media e quelle sostenute nel periodo in cui si intende beneficiare dell'agevolazione appartengano a categorie diverse tra quelle ammesse al credito di imposta.
Il principio di omogeneità, infatti, vale anche in relazione a tutte le possibili configurazioni che l'attività di ricerca agevolabile può assumere (interna, commissionata a soggetti residenti, svolta su commissione di soggetti esteri).
Nel caso specifico, ai fini della misura agevolativa in esame, quindi, la media storica degli investimenti in R&S della società deve essere rideterminata tenendo conto dei costi sostenuti per le commesse dell'impresa francese.
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