Agenzia Entrate – al via il Tax credit misuratori fiscali
L'Agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni e il codice tributo per l'accesso al credito di imposta per l'acquisto dei registratori di cassa di nuova generazione, necessari alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli esercenti.
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Con il provvedimento Prot. n. 49842 del 28 febbraio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsto dal decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015.
Al testo ha fatto seguito la risoluzione n. 33/E del 1 marzo 2019 che istituisce il codice tributo per la fruizione del tax credit per i registratori di cassa di nuova generazione.
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Il credito di imposta per i misuratori fiscali
Il decreto legislativo n. 127 del 2015 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. La disposizione è anticipata al 1° luglio 2019 nel caso degli esercenti con un volume d’affari superiore a 400mila euro.
Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, i cosiddetti misuratori fiscali, il d.lgs ha anche previsto, in favore degli esercenti, la concessione di un contributo pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.
Come beneficiare del tax credit
Le modalità attuative dell’agevolazione sono state definite dal Fisco con il provvedimento appena pubblicato, in base al quale il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, riportando il codice tributo che istituito con la risoluzione n. 33/E-2019: “6899” denominato “Credito d’imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Al fine di garantire il monitoraggio della spesa, l’Agenzia delle entrate comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora le fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa.
> Prot. Agenzia Entrate n. 49842/2019
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