Entrate – chiarimenti su certificazione contabile bonus ricerca e formazione
Solo le imprese che non sono obbligate al controllo legale dei conti possono accedere al bonus ricerca e sviluppo e al credito di imposta per la formazione 4.0 anche con riferimento ai costi di certificazione della documentazione contabile delle spese sostenute.
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Il chiarimento del Fisco arriva in risposta all'interpello presentato da una società che sta svolgendo attività di ricerca e sviluppo e di formazione, per le quali intende richiedere il Bonus R&S e il Bonus Formazione Industria 4.0.
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Tale impresa, che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 2477, comma 3, del codice civile, avendo da più di due esercizi un attivo superiore a 2 milioni di euro, vorrebbe ottenere il beneficio fiscale relativo al costo eventualmente sostenuto in futuro per l’attività svolta da un revisore esterno preposto all'attestazione del credito di imposta, che è previsto da entrambi i regimi di aiuto fino all’importo massimo di 5mila euro per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dei bonus ricerca e sviluppo e formazione.
In effetti, ricorda l'Agenzia delle Entrate, ai fini del riconoscimento dell'incentivo, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, tuttavia, sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a 5mila euro, solo per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti. Si tratta cioè delle imprese individuali, delle società in nome collettivo, delle società in accomandita semplice e delle società a responsabilità limitata che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate all’articolo 2477, comma 3, del codice civile.
Dal momento che l'impresa ricade in questa categoria, conclude quindi l'Agenzia, il credito di imposta per le spese di certificazione contabile non può essere riconosciuto né nell’ambito del beneficio fiscale collegato alle attività ricerca e sviluppo, né relativamente a quelle di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.
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